Cassazione Civile, Ordinanza n. 18338/2026 del 07/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società committente)
La controversia
Un architetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dovuto per un progetto di sostituzione edilizia redatto nell'ambito del c.d. "Piano Casa" della Regione Lazio. La società committente aveva proposto opposizione sostenendo che il professionista fosse inadempiente perché il progetto violava la normativa statale sulle distanze tra edifici e le previsioni urbanistiche comunali; chiedeva la revoca del decreto, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva invece revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento, ritenendo che il progetto non rispettasse le distanze minime del D.M. 1444/1968 e che il progettista non potesse invocare la disciplina regionale per derogare a norme statali inderogabili. Con l'unico motivo di ricorso il professionista denunciava violazione del D.M. 1444/1968 e della L.R. Lazio n. 10/2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di applicare l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche; richiamava inoltre l'art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 e la giurisprudenza costituzionale sulle deroghe urbanistiche. La censura mirava, in sostanza, a sostenere che il progetto rientrasse nella fattispecie derogatoria e che, dunque, non vi fosse inadempimento idoneo a giustificare il rifiuto del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto che la doglianza del ricorrente presupponesse un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dai giudici di merito, i quali avevano escluso che l'intervento edilizio rientrasse nella fattispecie derogatoria dell'art. 9, ultimo comma, del D.M. 1444/1968. Inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva trascritto in modo specifico il contenuto della CTU da cui avrebbe dovuto emergere una diversa ricostruzione tecnica e che, comunque, gli elementi normativi richiamati non dimostravano affatto che l'opera fosse riconducibile alla deroga sulle distanze, avendo quelle disposizioni finalità autorizzative o di controllo diverse. La decisione impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 8
Richiamato come fonte statale sulle distanze tra edifici, considerata prevalente e inderogabile rispetto a discipline regionali contrastanti.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Richiamato come norma sulle distanze minime e sulla limitata eccezione per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche; la Corte ha ritenuto che il caso concreto non rientrasse in tale deroga.
Richiamata come disciplina del c.d. "Piano Casa", ma ritenuta non idonea a esonerare dal rispetto delle norme statali inderogabili sulle distanze.
Richiamato dalla Corte d'appello come base del rifiuto della committente di pagare il compenso in presenza dell'inadempimento del professionista.
Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di deroghe regionali inserite in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio; la Corte ha ritenuto che ciò non provasse l'applicabilità della deroga al caso concreto.
Richiamata come fonte di introduzione dell'art. 2-bis d.P.R. 380/2001.
art. 6 L.R. 10/2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla Conferenza dei servizi; la Corte ha escluso che tale previsione incidessse sulla disciplina delle distanze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La deduzione di una violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- L'eccezione alla regola dell'inderogabilità delle distanze tra edifici richiede la dimostrazione che l'intervento concreto ricada effettivamente nella fattispecie tipizzata dalla norma derogatoria; non è sufficiente richiamare in astratto procedure autorizzative o strumenti urbanistici diversi.
- Le norme statali in materia di distanze edilizie mantengono natura prevalente rispetto alle discipline regionali incentivanti, salvo che ricorra una deroga espressamente prevista dalla normativa statale e riferibile al caso concreto.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di una consulenza tecnica deve indicare in modo specifico il contenuto dell'elaborato da cui emergerebbe un diverso accertamento tecnico o fattuale.
- Le disposizioni che disciplinano autorizzazioni, controlli o procedimenti amministrativi non possono essere automaticamente utilizzate per ricavare una deroga sostanziale alle regole sulle distanze edilizie.
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