Cassazione Civile, Ordinanza n. 18336/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per un complesso adibito a casa di riposo. La concedente, a fronte dell’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni, aveva dichiarato la risoluzione del rapporto, ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e promosso arbitrato per conseguire la restituzione dell’immobile sulla base di una clausola compromissoria contenuta nelle condizioni particolari del contratto. Il collegio arbitrale aveva ritenuto valida la clausola, dichiarato la propria competenza, pronunciato la risoluzione del leasing e condannato la società utilizzatrice alla restituzione del bene, ponendo parte delle spese a suo carico. La società poi fallita aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello, sostenendo tra l’altro l’inesistenza di una valida volontà compromissoria e chiedendo la nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo invalida la clausola arbitrale per difetto di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., poiché la sottoscrizione richiamava solo l’«Art. 8 (clausole varie) delle Condizioni Particolari», formula ritenuta meramente numerica e cumulativa, priva dell’indicazione anche sommaria del contenuto della clausola compromissoria. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., sostenendo che: la clausola arbitrale era graficamente ben evidenziata nel contratto; la dichiarazione di approvazione, letta nel contesto complessivo del documento, era sufficiente; la società non era consumatore ma operatore professionale; e, inoltre, l’eccezione di invalidità sarebbe stata tardiva alla luce dell’art. 817 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’appello secondo cui la clausola compromissoria non era stata validamente approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., perché la formula di approvazione faceva rinvio cumulativo a un intero articolo di clausole eterogenee, senza alcuna indicazione, neppure sommaria, del contenuto della clausola arbitrale, e senza neppure menzionare l’arbitrato. La Suprema Corte ha precisato che la firma apposta su ciascuna pagina o la mera evidenziazione grafica della clausola non sostituiscono la necessaria sottoscrizione autonoma della clausola vessatoria. Ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 817 c.p.c., poiché quel regime di preclusioni presuppone un arbitrato validamente instaurato, mentre qui si discuteva a monte della validità della convenzione arbitrale. Conseguentemente, ha confermato la nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1341 c.c.
La clausola compromissoria, se inserita in condizioni generali o in modulo predisposto unilateralmente, richiede specifica approvazione per iscritto; il mero richiamo numerico a un intero articolo eterogeneo non basta se non consente di individuare, anche sommariamente, la clausola arbitrale.
art. 1342 c.c.
La specifica approvazione delle clausole predisposte unilateralmente va valutata con riferimento alla tecnica redazionale adottata e alla capacità della dichiarazione di richiamo di richiamare effettivamente l’attenzione del sottoscrittore.
art. 817 c.p.c.
Le preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza arbitrale presuppongono l’esistenza di un arbitrato validamente instaurato; non operano quando si contesti a monte la validità della convenzione arbitrale.
art. 829 c.p.c.
Il difetto di valida convenzione arbitrale comporta la nullità del lodo per mancanza di potestas iudicandi.
art. 302 c.p.c.
È stata richiamata per la prosecuzione del giudizio a seguito del fallimento della parte originaria.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola compromissoria inserita in condizioni generali o in un modulo predisposto unilateralmente è valida solo se la specifica approvazione per iscritto consente di individuarla in modo chiaro; il rinvio a un intero articolo contenente clausole eterogenee non è sufficiente quando non segnali, neppure sommariamente, che tra le clausole approvate vi è anche quella arbitrale.
- La mera evidenziazione grafica della clausola nel corpo del contratto, o la firma apposta su ogni pagina del documento, non sostituiscono la sottoscrizione autonoma richiesta dall’art. 1341 c.c. per le clausole vessatorie.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del materiale istruttorio: se la corte di merito ha accertato in fatto la struttura della dichiarazione di approvazione, la censura che mira a una diversa lettura del documento è inammissibile.
- Le preclusioni proprie del giudizio arbitrale non possono essere invocate per sanare o consolidare una convenzione arbitrale invalida: prima va verificata la valida instaurazione del potere arbitrale, solo dopo operano le regole di decadenza ex art. 817 c.p.c.
- Un lodo pronunciato in assenza di valida convenzione arbitrale è nullo per difetto di potestas iudicandi.
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