Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18337/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva convenuto in giudizio l'ex amministratrice per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una gestione irregolare del rapporto di amministrazione nel periodo indicato in atti, oltre alla restituzione di somme riscosse e non impiegate per spese condominiali. Il Tribunale aveva dichiarato la contumacia della convenuta e l'aveva condannata al risarcimento. In appello, la soccombente aveva dedotto innanzitutto di avere conosciuto il processo solo successivamente e di poter proporre impugnazione tardiva; aveva inoltre contestato la ritualità della notificazione della citazione introduttiva e della sentenza di primo grado, sostenendo che l'avviso ex art. 140 c.p.c. fosse stato affisso al portone del complesso condominiale e non alla porta della sua abitazione. Aveva quindi chiesto la nullità dell'intero giudizio di primo grado e la rimessione al primo giudice, nonché, nel merito, aveva eccepito prescrizione e insussistenza della prova di inadempimento, danno e nesso causale. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado e decorrente il termine breve di impugnazione. Con il ricorso per cassazione l'ex amministratrice ha articolato otto motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla nullità della citazione; violazione dell'art. 140 c.p.c. per il luogo di affissione dell'avviso; omesso esame del fatto decisivo relativo a tale luogo; omessa pronuncia sulla nullità derivata del giudizio e della sentenza di primo grado; omessa pronuncia su prescrizione e assenza di prova della mala gestio; motivazione apparente della sentenza d'appello; erronea statuizione sulle spese. Il condominio intimato non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva deciso in via assorbente sulla tardività dell'appello, fondata sulla validità della notificazione della sentenza di primo grado. Ha respinto anche i motivi sulla pretesa nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c., rilevando che il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che l'avviso era stato affisso alla porta dell'abitazione del destinatario e non al portone del complesso condominiale; ha inoltre richiamato il principio per cui la relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che pretendevano una pronuncia sul merito della responsabilità e della prescrizione, perché assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello. L'ultimo motivo sulle spese è stato ritenuto un non-motivo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione dell'intimato; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione presso il destinatario richiede il compimento delle formalità previste dalla norma; l'avviso di deposito deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, non al portone del complesso immobiliare, salvo che l'edificio si identifichi con l'abitazione stessa.

  • art. 292 c.p.c.

    La sentenza resa nei confronti della parte contumace può essere notificata personalmente anche per far decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base dell'impugnazione tardiva per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo a causa di nullità della citazione o della notificazione.

  • art. 354 c.p.c.

    Invocato per chiedere la rimessione della causa al primo giudice in caso di nullità del giudizio di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di appello definisce la causa con una ragione pregiudiziale e assorbente, rendendo irrilevante l'esame delle questioni di merito.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità derivata della sentenza di primo grado per invalidità della notificazione introduttiva.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato dalla ricorrente per la pretesa mancanza di prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'indicazione delle ragioni della decisione; non lo è se la sentenza aderisce e richiama le difese di una parte, facendole proprie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare l'asserita insufficienza della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese era subordinata all'ipotetico accoglimento del ricorso e non integrava un autonomo motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito è assorbita da una statuizione pregiudiziale che definisce il giudizio, come l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa il luogo in cui è stata eseguita la formalità di notificazione, salvo i limiti propri del vizio di motivazione nei casi consentiti.
  • Ai fini dell'art. 140 c.p.c., l'avviso di deposito deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario; l'affissione al portone di un condominio non equivale al rispetto della norma, salvo che il portone coincida con l'abitazione stessa.
  • La relata dell'ufficiale giudiziario fa piena prova fino a querela di falso circa gli atti compiuti e il luogo della notificazione da essa risultante.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice aderisce alle difese di una parte e le richiama espressamente come fondamento della decisione.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, le questioni di merito, incluse prescrizione e prova della responsabilità, restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.