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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18335/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un protesto levato nel 2013 su un assegno emesso dal ricorrente quale legale rappresentante di una società cooperativa, ma erroneamente iscritto a suo nome come persona fisica. Il ricorrente ha dedotto di averne avuto conoscenza nel 2014, quando gli furono negati l'apertura di un conto corrente e un finanziamento ipotecario, e ha allegato vari pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali: perdita di un affare immobiliare con penale, perdita di compensi da amministratore, perdita di utili sociali, oltre a un danno alla salute di tipo ansioso-depressivo. Ha convenuto il notaio per responsabilità aquiliana, in subordine per attività pericolosa, chiedendo il risarcimento. In primo grado la domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova del danno e per ritenuto concorso di colpa del danneggiato; in appello sono stati riproposti i temi della data certa del preliminare, del nesso causale tra protesto e diniego del mutuo, della prova delle singole voci di danno, del danno biologico e dell'art. 2050 c.c. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati dieci motivi, tutti diretti a contestare la valutazione probatoria e le rationes decidendi della corte territoriale, nonché la mancata applicazione del giudicato interno sull'illecito accertato in primo grado e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, centrata sulla mancanza di prova del danno e del nesso causale tra l'erronea iscrizione del protesto e i pregiudizi allegati. In particolare, la Corte ha affermato che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, che le doglianze sulla prova testimoniale e documentale investivano apprezzamenti di merito non sindacabili, che il tema della data certa del preliminare era irrilevante rispetto all'assenza di prova del nesso causale, che le quietanze e il verbale assembleare non dimostravano il danno lamentato, che la valutazione del pregiudizio psichico come danno biologico è accertamento di fatto del giudice di merito, e che il concorso di colpa era comunque argomento ultroneo rispetto al difetto di prova del danno. È stata confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base dell'azione risarcitoria aquiliana proposta contro il notaio; la Corte decide però la lite sul difetto di prova del danno e del nesso causale, non sulla sussistenza astratta dell'illecito

  • art. 2050 c.c.

    invocato in subordine dal ricorrente; la Corte osserva che, anche volendo ipotizzare l'applicabilità della norma, il danno lamentato resta soggetto a prova secondo le regole ordinarie

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo quando il danno sia già stato oggettivamente accertato nell'esistenza, essendo incerto soltanto il quantum

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso di colpa del danneggiato; la Corte considera tale profilo comunque ultroneo, perché il danno non è stato provato

  • art. 2704 c.c.

    la questione della data certa del preliminare è ritenuta irrilevante, poiché comunque non è stata provata la relazione causale tra gli atti negoziali e il danno

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che incombeva sul ricorrente la prova del danno e del nesso causale, prova non raggiunta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale; la Corte afferma che la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove è rimessa al giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserito difetto di motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente, ritenendo la sentenza di merito sufficientemente argomentata

  • art. 2721 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulle prove testimoniali nel motivo sull'apparente motivazione

  • art. 2722 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulle prove testimoniali nel motivo sull'apparente motivazione

  • art. 2723 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulle prove testimoniali nel motivo sull'apparente motivazione

  • art. 2364 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla perdita dei compensi da amministratore, ma la Corte lo considera non decisivo rispetto alla mancanza di prova del nesso causale e del danno

  • art. 2389 c.c.

    richiamato nel medesimo motivo sui compensi dell'amministratore

  • art. 2392 c.c.

    richiamato nel medesimo motivo sui compensi dell'amministratore

  • art. 32 Cost.

    richiamato a sostegno della domanda di danno alla salute; la Corte non modifica la qualificazione di fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 13 D.Lgs. 38/2000

    richiamato nel motivo sul danno biologico, senza che la Corte ne derivi una diversa conclusione decisoria

  • art. 138 D.Lgs. 209/2005

    richiamato nel motivo sul danno biologico, senza incidenza sulla decisione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per lamentare la formazione del giudicato interno sull'illecito; la Corte osserva che la questione decisiva era la prova del danno e non la responsabilità astratta

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere il giudicato interno in mancanza di appello incidentale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese, confermata per integrale soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per chiedere compensazione delle spese, esclusa in ragione della soccombenza integrale

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • In una domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale, la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole costituisce presupposto imprescindibile della condanna; la mancanza di tale prova assorbe ogni questione sul quantum.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio, ma opera soltanto quando il danno sia accertato nell'an debeatur e resti incerto o difficile da determinare nel suo ammontare.
  • La valutazione di ammissibilità, rilevanza e sufficienza delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; il ricorso non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esprima chiaramente la ratio del rigetto, anche se respinga le prove richieste perché superflue, inammissibili o comunque non decisive.
  • Quando il giudice di merito esclude che un fatto storico sia stato dimostrato nella sua concreta incidenza causale sul danno, diviene irrilevante la contestazione sulla forma o sull'opponibilità documentale di quegli atti, se la loro esistenza non è comunque sufficiente a provare il nesso eziologico.
  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. presuppone comunque che un danno, riconducibile alla condotta altrui, sia stato provato; se difetta la prova del danno, la questione del concorso resta assorbita o meramente ulteriore.
  • La qualificazione medico-legale di un pregiudizio psichico come danno biologico è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'erronea sussunzione, non mediante mera rilettura della certificazione.
  • L'accertamento dell'illecito o della colpa del convenuto non equivale all'accoglimento della domanda risarcitoria: se la domanda è respinta per difetto di prova del danno, la soccombenza resta integrale e le spese seguono la perdita della causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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