Cassazione Civile, Ordinanza n. 14477/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società impugnava per cassazione la sentenza della giustizia tributaria regionale che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole al rimborso dell'IMU 2014. Con un unico motivo denunciava violazione delle norme sull'IMU e sosteneva che l'immobile non fosse soggetto a imposta perché occupato abusivamente da più soggetti, dopo reiterate denunce alle autorità competenti. Deduceva inoltre che, in ogni caso, avrebbe dovuto operare la riduzione/esenzione per inagibilità o inabitabilità, essendo il bene in stato di degrado. La Corte ha però rilevato che i giudici di merito avevano accertato in fatto che non vi era stata una vera e propria occupazione abusiva tale da rendere l'immobile inutilizzabile e indisponibile, ma piuttosto una situazione di abbandono e incuria, con assenza di adeguate misure di custodia e manutenzione da parte della proprietaria; ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti dell'inagibilità/inabitabilità ai fini della riduzione IMU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della tassazione IMU e la decisione della giustizia tributaria regionale. Ha ritenuto che l'accertamento di merito sulla mancata prova dell'occupazione abusiva e sull'assenza di una situazione di inagibilità rilevante fosse insindacabile in sede di legittimità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha poi valorizzato il limite del sindacato di legittimità sugli accertamenti in fatto dei giudici di merito.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Norma evocata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate in tema di IMU.
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma, ma solo nella parte in cui non esclude l'imposta per immobili abusivamente occupati e non utilizzabili né disponibili, previa denuncia.
art. 13, commi 2 e 3, lett. b), d.l. n. 201/2011
Norma invocata per sostenere l'applicazione della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili; la Corte ha escluso i presupposti nel caso concreto.
art. 1, comma 675, l. n. 147/2013
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'imposizione IMU.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sull'IMU dovuta su immobile abusivamente occupato.
art. 42 Cost.
Richiamato nelle ordinanze interlocutorie di rimessione, in relazione alla tutela della proprietà e alla disponibilità del bene.
art. 53 Cost.
Fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale: è irragionevole imporre il tributo in assenza di capacità contributiva effettiva.
Citato nel richiamo alla decisione della Corte costituzionale sul sequestro preventivo dell'immobile occupato abusivamente.
Indicata tra le fattispecie di reato per le quali la denuncia rende rilevante l'esenzione IMU in caso di occupazione abusiva.
Indicata tra le fattispecie di reato per le quali la denuncia rende rilevante l'esenzione IMU in caso di occupazione abusiva.
art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per definire i requisiti di inagibilità/inabitabilità, poi esclusi in fatto nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 81, l. n. 197/2022
Richiamato come intervento legislativo coerente con la soluzione costituzionale, che ha previsto la non debenza IMU per immobili non utilizzabili né disponibili occupati abusivamente con denuncia.
Massime di principio
- In materia di IMU, non è dovata l'imposta per gli immobili che, a seguito di occupazione abusiva, siano divenuti inutilizzabili e indisponibili, purché il proprietario abbia presentato tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria o abbia iniziato l'azione penale prevista dalla legge.
- La mera allegazione di occupazioni di fatto o di uno stato di degrado non basta: occorre che risulti, in concreto, uno spossessamento abusivo idoneo a privare il proprietario della disponibilità del bene e a escludere la capacità contributiva correlata al possesso.
- Ai fini della riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità, i fabbricati devono presentare un degrado fisico o una obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con interventi di manutenzione; non è sufficiente un deterioramento dovuto a incuria o a mancate manutenzioni.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice tributario di merito sulla natura dell'occupazione, sullo stato dell'immobile e sulla sussistenza dei presupposti agevolativi non sono riesaminabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente e non affette da errori di diritto.
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