Cassazione Civile, Ordinanza n. 14379/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui gli venivano richiesti importi per IRPEF 2005, addizionali e sanzioni, deducendo in primo grado l'illegittimità della riscossione e ottenendo l'annullamento della cartella. In appello l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto la riforma della decisione, con rigetto del ricorso originario del contribuente. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR ritenuto che la cartella fosse presupposta da un avviso di accertamento che, secondo il ricorrente, non riguardava quella pretesa; (2) omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che, non essendogli stato notificato un avviso di accertamento valido, l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento e il credito fosse comunque prescritto, richiamando il termine quinquennale dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973; (3) falsa applicazione di norme di diritto, lamentando che la CTR non avesse considerato la documentazione attestante il pagamento delle imposte e contestando, in via sostanziale, la legittimità del verbale di accertamento presupposto per violazione del diritto di difesa e per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur prospettando una nullità processuale, in realtà contestava un accertamento di fatto della CTR circa l'identità tra avviso di accertamento e cartella, accertamento ritenuto insindacabile in sede di legittimità e comunque sorretto da un avviso già notificato e divenuto definitivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva già verificato che l'avviso di accertamento era stato notificato il 24 settembre 2010, quindi tempestivamente rispetto al termine di decadenza; inoltre ha osservato che il motivo era rubricato impropriamente come omessa motivazione, mentre l'art. 360 n. 5 c.p.c. attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non individuava le specifiche norme asseritamente violate e perché finiva per censurare l'avviso di accertamento presupposto, che non era oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per falsa applicazione di norme di diritto deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e non può limitarsi a critiche generiche o alla contestazione di atti non impugnati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza o del procedimento deve individuare un effettivo error in procedendo; non basta contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio non riguarda la generica omessa motivazione, ma l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di redditi 2005 dichiarati nel 2006, la notificazione dell'avviso di accertamento il 24 settembre 2010 è stata ritenuta tempestiva rispetto al termine decadenziale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamo ritenuto inconferente perché la norma riguarda i controlli automatici, non una cartella derivante da avviso di accertamento notificato.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; tale ipotesi non ricorre quando la cartella è emessa sulla base di un avviso di accertamento ritualmente notificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che apparentemente prospetta un vizio processuale o di motivazione è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- L'impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento presuppone che le doglianze siano indirizzate all'atto effettivamente oggetto del giudizio; non è consentito trasformare il ricorso contro la cartella in una contestazione dell'avviso presupposto, se questo non è stato impugnato nel processo in corso.
- La decadenza del potere di accertamento va valutata in relazione alla tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento; se tale avviso è stato notificato entro il termine applicabile, non può dirsi decaduta la pretesa solo perché la cartella sia stata emessa successivamente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente non opera in modo generalizzato, ma nei casi in cui l'Amministrazione debba chiarire incertezze rilevanti della dichiarazione; esso non è configurabile quando la riscossione si fonda su un avviso di accertamento ritualmente notificato.
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