Cassazione Civile, Ordinanza n. 14372/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento con cui, mediante metodo sintetico, rettificava le dichiarazioni IRPEF 2007 e 2008, imputando maggiori redditi in ragione di incrementi patrimoniali e acquisti immobiliari ritenuti non compatibili con i redditi dichiarati. I giudici di merito avevano confermato gli avvisi. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di avere dimostrato che gli acquisti immobiliari del 2009 e 2010 erano collegati a precedenti vendite, con conseguente esclusione della presunzione di ripartizione della spesa nel quinquennio; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e insufficiente, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché la prova contraria offerta non fosse idonea a vincere la presunzione; 3) error in procedendo per non avere la CTR, pur ritenendo parzialmente errati i valori posti a base dell'accertamento, ridotto la pretesa fiscale, in asserita violazione del principio di impugnazione-merito del processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla insufficienza dei redditi dichiarati rispetto agli incrementi patrimoniali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente non è più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo oggi denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo; comunque la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché dalla sentenza di merito non risultava alcuna affermazione della CTR sulla necessità di valori diversi da quelli considerati dall'Ufficio, tale da imporre una riduzione dell'accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel giudizio di legittimità la censura sulla sua violazione non può risolversi in una contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'insufficienza dei redditi dichiarati rispetto agli incrementi patrimoniali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non la rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non è il parametro corretto per denunciare il vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e non consente più di dedurre contraddittorietà o insufficienza della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.
artt. 1, 2, 7 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'impugnazione-merito nel processo tributario, ma il motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata non conteneva l'errore denunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto obbligo del giudice di ridurre la pretesa fiscale se ritiene errati i valori posti a base dell'accertamento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili i vizi di motivazione per contraddittorietà o insufficienza; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- In tema di accertamento sintetico, la contestazione della contribuente deve confrontarsi con l'apprezzamento di merito circa la capacità reddituale e gli incrementi patrimoniali, non potendo trasformarsi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- La censura con cui si invochi il carattere di impugnazione-merito del processo tributario è infondata se la sentenza di merito non abbia effettivamente omesso di rivedere la pretesa fiscale in presenza di valori ritenuti erronei, ma abbia semplicemente confermato l'accertamento perché ritenuto corretto.
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