Cassazione Civile, Ordinanza n. 14374/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società distributrice)
La controversia
La controversia nasce dall'inadempimento di un contratto di allacciamento dell'energia elettrica a un impianto di irrigazione alimentato da una derivazione del Sinni, destinato a venti utenze lungo la fascia costiera calabrese da Rocca Imperiale a Trebisacce. A seguito di precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato la società distributrice a risarcire il danno, ma ha anche rideterminato il quantum, dimezzandolo rispetto a quanto richiesto dal consorzio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 366 c.p.c. e dell'art. 336 c.p.c., sostenendo che, cassata la sentenza sulla responsabilità, il giudice di rinvio non avrebbe potuto rimettere in discussione il danno già liquidato; 2) violazione degli artt. 115 e 191 c.p.c., contestando che la corte territoriale si sia discostata dalle risultanze della CTU, che il ricorrente riteneva percipiente e non contestata; 3) violazione di varie norme processuali e sostanziali, tra cui artt. 2697, 1218 e 2043 c.c., per asserita mancata adesione alle conclusioni del consulente su danni immediati e ulteriori causalmente ricollegabili alla mancata energizzazione; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame della dedotta gestione manuale dell'impianto e dei danni consequenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di cassazione sul capo della responsabilità, resta travolto anche il capo sul danno, essendo il quantum logicamente dipendente dall'an debeatur. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito può discostarsi dalla CTU percipiente, purché motiva sulle ragioni del dissenso e sugli elementi probatori utilizzati; inoltre, la censura mirava in realtà a un riesame del merito, precluso in cassazione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze sotto le etichette di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di vizio motivazionale miravano solo a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, senza integrare un effettivo vizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cassazione o riforma del capo relativo alla responsabilità travolge anche i capi della sentenza a esso logicamente dipendenti, incluso l'accertamento del danno risarcibile e della sua misura.
La censura è stata reputata infondata perché la questione del quantum non era sottratta al riesame una volta cassato il capo sull'an debeatur.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia esplicitamente disatteso la regola di valutazione delle prove o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ribadito che il giudice può discostarsi dalla CTU con adeguata motivazione.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha ritenuto che le doglianze in realtà sollecitavano una rivalutazione del fatto e della prova.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'inadempimento contrattuale e al nesso con il danno, ma senza accoglimento delle censure.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato errori di diritto, ritenendo le doglianze incentrate sulla ricostruzione fattuale.
Richiamato nel terzo motivo senza esito decisivo nella motivazione della Corte.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure, nella sostanza, riguardavano la valutazione delle prove e non errori di diritto.
Il vizio motivazionale è stato escluso perché la motivazione della sentenza di merito non era mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, e le doglianze miravano a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene cassata sul capo relativo all'an debeatur, anche il capo sul quantum del danno resta travolto se logicamente dipendente da quello cassato; il giudice di rinvio può quindi riesaminare la misura del risarcimento.
- La CTU, anche se qualificata come percipiente, può essere disattesa dal giudice di merito purché la decisione dia conto degli elementi di valutazione seguiti e delle ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come mera critica alla valutazione delle prove: è censurabile in cassazione solo l'uso di prove non dedotte dalle parti o la valutazione di prove soggette a un regime legale diverso da quello applicato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Una motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia assente, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non è sufficiente lamentarne la non condivisibilità o l'insufficienza.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14372/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14375/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14376/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14377/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14379/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14380/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →