Cassazione Civile, Ordinanza n. 14375/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una società sottoposta ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca di una compravendita immobiliare del 31 dicembre 1989 e, in via collegata, di un successivo conferimento dello stesso immobile del 30 dicembre 1993. La ricorrente sosteneva che la vendita fosse revocabile perché compiuta in periodo sospetto a fronte di una notevole sproporzione tra prezzo pattuito e valore reale del bene, e perché la compratrice avrebbe conosciuto lo stato di insolvenza della venditrice. Denunciava inoltre che la corte d'appello aveva errato nel non disporre una consulenza tecnica d'ufficio per stimare il valore dell'immobile, nel trascurare elementi documentali che, a suo dire, dimostravano un valore molto più elevato del bene, e nel non considerare l'operazione come unitariamente posta in essere con finalità di frode ai creditori del gruppo. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 61 c.p.c.; con il secondo violazione degli artt. 67 l.fall., 2697, 115 e 116 c.p.c.; con il terzo violazione degli artt. 67 l.fall. e 2901 c.c., oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha osservato che la corte d'appello aveva comunque esaminato i fatti rilevanti, escludendo sia la notevole sproporzione tra prezzo e valore sia la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'acquirente, con motivazione non apparente né contraddittoria. Ha inoltre affermato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e il suo mancato espletamento non è sindacabile se sorretto, anche implicitamente, dalla valutazione del quadro probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva rigettato il motivo di appello sull'unitarietà dell'operazione e correttamente dichiarato assorbita la censura relativa al successivo conferimento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 1, lett. c) e 3, l. n. 95/1979
La disposizione viene richiamata come base normativa dell'azione revocatoria esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, in coordinamento con la disciplina fallimentare.
art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.
È la norma invocata per la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti in periodo sospetto quando vi sia notevole sproporzione tra prestazioni; la Corte ribadisce che l'accertamento dei relativi presupposti è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 67, comma 2, l.fall.
È la norma invocata per la revoca degli atti quando l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza; la Corte ribadisce che la prova della conoscenza è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
art. 61 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 67 l.fall. nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio, senza incidere sull'esito del giudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione degli indizi e la verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza sono riservate al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte chiarisce che la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È indicato come unico vizio che consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente invece di contestare la mera valutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che la motivazione del giudice di merito è censurabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 2901 c.c.
Richiamato dal terzo motivo in relazione alla pretesa revocabilità dell'operazione come atto in frode ai creditori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per il principio di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito della documentazione rilevante in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l'attuale meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la ricostruzione della vicenda concreta appartiene al giudice di merito.
- L'omesso esame censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La valutazione delle prove, incluse le presunzioni semplici e la verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice; il suo mancato impiego non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione è sorretta da una motivazione, anche implicita, coerente con il quadro probatorio.
- In materia di revocatoria fallimentare, la notevole sproporzione tra prezzo e valore del bene e la conoscenza dello stato d'insolvenza costituiscono accertamenti fattuali che devono risultare da una motivazione non apparente e possono essere censurati in cassazione solo per omesso esame di fatti decisivi.
- Se la sentenza impugnata ha già esaminato il fatto storico rilevante e ha espresso una motivazione plausibile, non è configurabile il vizio di omesso esame solo perché il giudice non ha discusso ogni singola risultanza documentale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
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