Cassazione Civile, Ordinanza n. 20159/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio contestava al consorzio: (i) costi ritenuti non inerenti e insufficientemente documentati relativi ai rapporti con IN.Carico s.r.l.; (ii) la riqualificazione dei rapporti con la consorziata Onda soc. coop. come non genuino appalto di servizi ma somministrazione di manodopera, con conseguente indetraibilità dell'IVA e recupero ai fini IRAP dei relativi oneri come costi del personale. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia e respingeva l'incidentale del contribuente, confermando in larga parte gli accertamenti. Il consorzio ricorreva per cassazione con nove motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. per avere la Corte applicato una nozione "classica" di appalto non adatta agli appalti labour intensive, oltre a vizio ex art. 112 c.p.c. per asserita integrazione postuma della motivazione degli avvisi; 2) falsa applicazione degli artt. 2729 e 2722 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e della direttiva IVA per negare la detrazione anche in assenza di frode; 4) violazione dell'art. 6 d.lgs. 471/1997 per il trattamento delle operazioni fuori campo IVA; 5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per il recupero dei costi fatturati da IN.Carico s.r.l.; 6) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c., 52 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulla liceità dell'operatività consortile; 7) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di varie norme processuali e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; 8) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato provato che i rapporti fossero appalti labour intensive; 9) omesso esame di fatti decisivi, tra cui elementi documentali (dichiarazioni, attestati formativi, DUVRI, polizze).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui il rapporto con Onda era una somministrazione irregolare di manodopera schermata da appalto: mancavano organizzazione autonoma, mezzi propri e rischio d'impresa dell'appaltatore, mentre il potere direttivo era di fatto esercitato dal committente. In tale situazione le fatture erano relative a operazioni giuridicamente inesistenti o comunque non corrispondenti alla prestazione effettiva, con conseguente indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei relativi costi anche ai fini IRAP/IRES. Quanto ai costi fatturati da IN.Carico s.r.l., la Corte ha confermato che il contribuente non aveva fornito prova certa della tipologia dei servizi e della loro esistenza/ammontare, sicché il recupero era legittimo. Le doglianze su giudicato interno, motivazione apparente, violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute infondate o inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha esaminato i motivi come censure di diritto collegate a valutazioni di merito già compiute correttamente dal giudice d'appello
non risulta violato perché la sentenza di merito non ha integrato postumamente la motivazione degli avvisi e ha deciso entro i limiti delle questioni dedotte
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
per configurare un appalto genuino, specie labour intensive, occorrono autonoma organizzazione, mezzi propri, reale potere direttivo sui propri dipendenti e assunzione del rischio d'impresa; in difetto, si ha somministrazione illecita di manodopera
richiamato per la nozione di appalto, interpretata in combinazione con la disciplina speciale del lavoro somministrato
artt. 18 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamati per la disciplina della somministrazione e dell'appalto; la Corte li usa per distinguere appalto genuino e interposizione illecita di manodopera
gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito, ma in cassazione è censurabile l'erronea applicazione dei criteri giuridici della presunzione; l'Ufficio assolve l'onere probatorio allegando e provando elementi indiziari sufficienti a fondare la pretesa
non impedisce la riqualificazione del rapporto sulla base di presunzioni quando il materiale probatorio dimostri la reale natura dell'operazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento fondato su presunzioni semplici se gravi, precise e concordanti; nel caso gli indizi erano stati correttamente valorizzati
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto alla detrazione IVA sorge solo in presenza di un'effettiva prestazione imponibile; se l'operazione è solo apparente o non effettivamente realizzata, la detrazione non compete
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la censura per le ragioni che escludono la detraibilità nelle operazioni inesistenti o fittizie
direttiva IVA 2006/112/CE
il principio di neutralità non opera per operazioni che, per la loro natura illecita o fittizia, escono dal circuito economico lecito e non corrispondono a una prestazione effettiva
art. 11 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto unionale; la censura è stata respinta
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto unionale; la censura è stata respinta
la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la norma consentirebbe la detrazione nelle operazioni fuori campo IVA nel caso concreto
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997
i costi relativi a somministrazione irregolare di manodopera non possono essere dedotti ai fini IRAP in difetto di certezza e inerenza
i costi sono deducibili solo se certi, determinabili e inerenti; il contribuente deve provarne effettiva esistenza e ammontare
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ha ribadito che la disposizione, introdotta dalla L. n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022
richiamato per il preteso giudicato interno, escluso perché la frase invocata dal ricorrente era mero obiter dictum
art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al giudicato interno e all'appello tributario; non ritenuto violato
richiamato in relazione al giudicato; la Corte esclude che vi fosse un capo autonomo coperto da giudicato interno
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente
non vi è stata violazione perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio
non vi è stata violazione perché il giudice di merito non ha attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili né ha posto a base della decisione prove non dedotte
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza di merito ha superato il minimo costituzionale
Massime di principio
- Nell'appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto non dipende dalla sola presenza di personale o dall'assenza di un forte intuitus personae, ma richiede che l'appaltatore assuma in concreto l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa.
- Quando il contratto di appalto è meramente schermante rispetto a una somministrazione irregolare di manodopera, l'operazione economica considerata in fattura è giuridicamente inesistente o comunque non corrispondente alla prestazione effettiva, con conseguente indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei relativi costi.
- Il diritto alla detrazione IVA presuppone una prestazione effettivamente realizzata e fiscalmente rilevante; il principio di neutralità non protegge operazioni fittizie o estranee al circuito economico lecito.
- In materia tributaria, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici purché gli elementi indiziari siano valutati unitariamente e siano idonei a superare la soglia di gravità, precisione e concordanza, restando a carico del contribuente l'onere della prova contraria.
- I costi d'impresa sono deducibili solo se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la loro esistenza certa, la ragione della spesa, l'ammontare e l'inerenza; la sola contabilizzazione o il richiamo a contratti genericamente descritti non sono sufficienti.
- In cassazione, le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se la decisione di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali valutate contra legem o abbia attribuito valore legale a elementi che non lo hanno; non sono invece ammissibili come critica alla mera valutazione delle prove.
- Una frase della sentenza di primo o secondo grado che descriva il contesto fattuale senza costituire la ragione giuridica decisiva non integra un capo autonomo di decisione e non può fondare un giudicato interno.
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