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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20159/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio contestava al consorzio: (i) costi ritenuti non inerenti e insufficientemente documentati relativi ai rapporti con IN.Carico s.r.l.; (ii) la riqualificazione dei rapporti con la consorziata Onda soc. coop. come non genuino appalto di servizi ma somministrazione di manodopera, con conseguente indetraibilità dell'IVA e recupero ai fini IRAP dei relativi oneri come costi del personale. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia e respingeva l'incidentale del contribuente, confermando in larga parte gli accertamenti. Il consorzio ricorreva per cassazione con nove motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c. per avere la Corte applicato una nozione "classica" di appalto non adatta agli appalti labour intensive, oltre a vizio ex art. 112 c.p.c. per asserita integrazione postuma della motivazione degli avvisi; 2) falsa applicazione degli artt. 2729 e 2722 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e della direttiva IVA per negare la detrazione anche in assenza di frode; 4) violazione dell'art. 6 d.lgs. 471/1997 per il trattamento delle operazioni fuori campo IVA; 5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per il recupero dei costi fatturati da IN.Carico s.r.l.; 6) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c., 52 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulla liceità dell'operatività consortile; 7) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di varie norme processuali e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; 8) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato provato che i rapporti fossero appalti labour intensive; 9) omesso esame di fatti decisivi, tra cui elementi documentali (dichiarazioni, attestati formativi, DUVRI, polizze).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui il rapporto con Onda era una somministrazione irregolare di manodopera schermata da appalto: mancavano organizzazione autonoma, mezzi propri e rischio d'impresa dell'appaltatore, mentre il potere direttivo era di fatto esercitato dal committente. In tale situazione le fatture erano relative a operazioni giuridicamente inesistenti o comunque non corrispondenti alla prestazione effettiva, con conseguente indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei relativi costi anche ai fini IRAP/IRES. Quanto ai costi fatturati da IN.Carico s.r.l., la Corte ha confermato che il contribuente non aveva fornito prova certa della tipologia dei servizi e della loro esistenza/ammontare, sicché il recupero era legittimo. Le doglianze su giudicato interno, motivazione apparente, violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute infondate o inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha esaminato i motivi come censure di diritto collegate a valutazioni di merito già compiute correttamente dal giudice d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    non risulta violato perché la sentenza di merito non ha integrato postumamente la motivazione degli avvisi e ha deciso entro i limiti delle questioni dedotte

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    per configurare un appalto genuino, specie labour intensive, occorrono autonoma organizzazione, mezzi propri, reale potere direttivo sui propri dipendenti e assunzione del rischio d'impresa; in difetto, si ha somministrazione illecita di manodopera

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per la nozione di appalto, interpretata in combinazione con la disciplina speciale del lavoro somministrato

  • artt. 18 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamati per la disciplina della somministrazione e dell'appalto; la Corte li usa per distinguere appalto genuino e interposizione illecita di manodopera

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito, ma in cassazione è censurabile l'erronea applicazione dei criteri giuridici della presunzione; l'Ufficio assolve l'onere probatorio allegando e provando elementi indiziari sufficienti a fondare la pretesa

  • art. 2722 c.c.

    non impedisce la riqualificazione del rapporto sulla base di presunzioni quando il materiale probatorio dimostri la reale natura dell'operazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento fondato su presunzioni semplici se gravi, precise e concordanti; nel caso gli indizi erano stati correttamente valorizzati

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    il diritto alla detrazione IVA sorge solo in presenza di un'effettiva prestazione imponibile; se l'operazione è solo apparente o non effettivamente realizzata, la detrazione non compete

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la censura per le ragioni che escludono la detraibilità nelle operazioni inesistenti o fittizie

  • direttiva IVA 2006/112/CE

    il principio di neutralità non opera per operazioni che, per la loro natura illecita o fittizia, escono dal circuito economico lecito e non corrispondono a una prestazione effettiva

  • art. 11 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al diritto unionale; la censura è stata respinta

  • art. 117 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al diritto unionale; la censura è stata respinta

  • art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997

    la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la norma consentirebbe la detrazione nelle operazioni fuori campo IVA nel caso concreto

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997

    i costi relativi a somministrazione irregolare di manodopera non possono essere dedotti ai fini IRAP in difetto di certezza e inerenza

  • art. 109 TUIR

    i costi sono deducibili solo se certi, determinabili e inerenti; il contribuente deve provarne effettiva esistenza e ammontare

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte ha ribadito che la disposizione, introdotta dalla L. n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il preteso giudicato interno, escluso perché la frase invocata dal ricorrente era mero obiter dictum

  • art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al giudicato interno e all'appello tributario; non ritenuto violato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato; la Corte esclude che vi fosse un capo autonomo coperto da giudicato interno

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è stata violazione perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    non vi è stata violazione perché il giudice di merito non ha attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili né ha posto a base della decisione prove non dedotte

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza di merito ha superato il minimo costituzionale

Massime di principio

  • Nell'appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto non dipende dalla sola presenza di personale o dall'assenza di un forte intuitus personae, ma richiede che l'appaltatore assuma in concreto l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa.
  • Quando il contratto di appalto è meramente schermante rispetto a una somministrazione irregolare di manodopera, l'operazione economica considerata in fattura è giuridicamente inesistente o comunque non corrispondente alla prestazione effettiva, con conseguente indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei relativi costi.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone una prestazione effettivamente realizzata e fiscalmente rilevante; il principio di neutralità non protegge operazioni fittizie o estranee al circuito economico lecito.
  • In materia tributaria, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici purché gli elementi indiziari siano valutati unitariamente e siano idonei a superare la soglia di gravità, precisione e concordanza, restando a carico del contribuente l'onere della prova contraria.
  • I costi d'impresa sono deducibili solo se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la loro esistenza certa, la ragione della spesa, l'ammontare e l'inerenza; la sola contabilizzazione o il richiamo a contratti genericamente descritti non sono sufficienti.
  • In cassazione, le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se la decisione di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali valutate contra legem o abbia attribuito valore legale a elementi che non lo hanno; non sono invece ammissibili come critica alla mera valutazione delle prove.
  • Una frase della sentenza di primo o secondo grado che descriva il contesto fattuale senza costituire la ragione giuridica decisiva non integra un capo autonomo di decisione e non può fondare un giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiTributiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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