DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina autorizzazione e requisiti delle agenzie per il lavoro, intermediazione, ricerca e selezione, somministrazione, accreditamenti regionali, borsa continua del lavoro, divieti informativi/discriminatori e contributi ai fondi per formazione e reddito. Alcune norme riguardano solo soggetti privati; il decreto non si applica alle pubbliche amministrazioni.
Riforma del mercato del lavoro e agenzie per il lavoro
Riforma del mercato del lavoro e disciplina delle agenzie per il lavoro
Il decreto attua i principi della legge n. 30/2003 per aumentare l’occupazione e migliorare qualità e stabilità del lavoro, nel quadro degli orientamenti comunitari. Introduce un sistema di autorizzazione e accreditamento per gli operatori del mercato del lavoro e regola alcuni profili di tutela e di finanziamento.
Ambito di applicazione e finalità
Le disposizioni mirano a rendere più trasparente ed efficiente il mercato del lavoro e a favorire l’inserimento professionale, con particolare attenzione alle fasce deboli. Il decreto non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. Restano salve le competenze delle autonomie speciali.
Definizioni principali
La norma definisce i concetti essenziali del sistema, tra cui:
- contratto di somministrazione di lavoro e missione;
- condizioni di base di lavoro e di occupazione;
- intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale;
- autorizzazione statale e accreditamento regionale;
- borsa continua del lavoro;
- enti bilaterali, lavoratore e lavoratore svantaggiato. Una delle lettere dell’elenco delle definizioni risulta abrogata.
Sistema di autorizzazione e albo delle agenzie per il lavoro
Presso il Ministero del lavoro è istituito un albo delle agenzie per il lavoro, articolato in sezioni dedicate a:
- somministrazione di lavoro;
- somministrazione a tempo indeterminato per specifiche attività;
- intermediazione;
- ricerca e selezione del personale;
- supporto alla ricollocazione professionale. L’autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti; dopo due anni si può chiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato, da rilasciarsi entro 90 giorni. Il silenzio equivale ad accoglimento. Le agenzie devono comunicare variazioni di sede, aperture/chiusure di sedi e cessazione dell’attività. L’autorizzazione non è cedibile e il Ministro deve disciplinare con decreto modalità di richiesta, revoca e funzionamento dell’albo.
Requisiti per le agenzie
Per l’iscrizione e l’esercizio sono richiesti requisiti giuridici e finanziari, diversi a seconda dell’attività svolta. In sintesi:
- forma societaria ammessa e presenza di sede o dipendenza nell’UE;
- locali idonei e competenze professionali adeguate;
- assenza di condanne rilevanti e di misure di prevenzione per amministratori e soggetti apicali;
- separazione contabile per i soggetti polifunzionali;
- interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e obbligo di trasmettere informazioni strategiche;
- rispetto delle regole sulla diffusione dei dati dei lavoratori. Per la somministrazione sono previsti capitali minimi elevati, ambito operativo nazionale o almeno su quattro regioni, garanzie finanziarie iniziali e poi fideiussione, oltre alla regolarità contributiva e contrattuale. Per intermediazione, ricerca e selezione, e ricollocazione sono previsti capitali minimi più contenuti e specifici requisiti sull’oggetto sociale.
Regimi particolari di autorizzazione all’intermediazione
Possono svolgere attività di intermediazione, secondo regole speciali:
- scuole secondarie di secondo grado, con curriculum degli studenti accessibile online;
- università e consorzi universitari, con curriculum accessibile dalla immatricolazione;
- comuni, unioni di comuni, comunità montane e camere di commercio;
- associazioni comparativamente più rappresentative dei datori e dei lavoratori;
- patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro con determinate finalità;
- gestori di siti internet senza scopo di lucro;
- ENPALS/INPS spettacolo e sport per i lavoratori dello spettacolo. L’autorizzazione richiede l’interconnessione al portale Cliclavoro e il conferimento dei dati al sistema; il mancato invio comporta sanzione pecuniaria e cancellazione dall’albo. Le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco della finanza pubblica svolgono l’attività senza nuovi oneri.
Accreditamento regionale
Le regioni istituiscono elenchi di accreditamento per operatori pubblici e privati che operano nel territorio. I criteri devono garantire:
- libera scelta dei cittadini;
- standard omogenei nazionali;
- reti di servizio e cooperazione;
- interconnessione con la borsa continua nazionale;
- raccordo con il sistema regionale di accreditamento della formazione. Le regioni disciplinano inoltre requisiti minimi, procedure, misurazione di efficienza ed efficacia e verifica del mantenimento dei requisiti.
Diffusione dei dati e comunicazioni sui servizi al lavoro
Per le informazioni relative all’incontro domanda-offerta, gli elementi della scheda anagrafico-professionale hanno valore certificativo rispetto ai dati amministrativi in possesso dei servizi per l’impiego. Sono inoltre vietate comunicazioni anonime, tramite stampa, internet, televisione o altri mezzi, riferite ad attività di intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione o somministrazione svolte da soggetti non autorizzati o accreditati. Le comunicazioni pubblicitarie devono indicare gli estremi dell’autorizzazione o accreditamento; negli annunci online o su carta deve essere reso disponibile il facsimile della domanda con informativa privacy o il relativo sito.
Divieti di discriminazione e tutela dei lavoratori
Le agenzie e gli altri soggetti autorizzati o accreditati non possono svolgere indagini o trattamenti di dati o preselezioni basati su convinzioni personali, sindacali o politiche, religione, sesso, orientamento sessuale, stato familiare, gravidanza, età, handicap, razza, origine etnica, salute o controversie con precedenti datori di lavoro, salvo che si tratti di requisiti essenziali per la prestazione lavorativa. Possono però fornire servizi mirati per lavoratori svantaggiati.
Divieto di oneri a carico dei lavoratori
È vietato ai soggetti autorizzati o accreditati richiedere o percepire compensi dai lavoratori. I contratti collettivi possono prevedere eccezioni per specifiche categorie altamente professionalizzate o per specifici servizi.
Fondi per formazione e integrazione del reddito
I soggetti autorizzati alla somministrazione devono versare contributi pari al 4% della retribuzione dei lavoratori a tempo determinato e, separatamente, del 4% per quelli a tempo indeterminato. Le risorse finanziano formazione, riqualificazione, sostegno al reddito e iniziative di integrazione occupazionale, secondo i fondi bilaterali costituiti dalle parti sociali. È prevista autorizzazione ministeriale del fondo, vigilanza sulla gestione, disciplina delle omissioni contributive e riduzione dei contributi dopo dodici mesi, nonché una previsione interpretativa che estende gli interventi anche al welfare contrattuale del settore. Per effetto di una successiva legge, dal 1° gennaio 2013 l’aliquota del comma 1 è ridotta al 2,6%.
Misure di incentivazione per lavoratori svantaggiati
Alle agenzie di somministrazione è consentito operare per l’inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati solo in presenza di un piano individuale, interventi formativi e un tutore, con contratto di durata almeno semestrale. In taluni casi, e per un massimo di dodici mesi, è possibile determinare il trattamento retributivo detraendo indennità o sussidi collegati alla disoccupazione e i contributi figurativi. Sono previste cause di decadenza dai trattamenti previdenziali in caso di rifiuto di percorsi formativi o di offerte congrue, mancata comunicazione all’INPS del lavoro svolto, e un procedimento di ricorso davanti alle direzioni provinciali del lavoro. La misura opera solo con una convenzione tra agenzie e soggetti pubblici indicati dalla legge. Le disposizioni si estendono anche a soggetti giuridici regionali convenzionati e accreditati.
Inserimento lavorativo tramite cooperative sociali, imprese sociali e altri enti
La norma disciplina convenzioni quadro territoriali, validate dalle regioni, tra servizi per l’impiego e soggetti del Terzo settore, cooperative sociali, imprese sociali, società benefit ed enti non commerciali del Terzo settore, per affidare commesse di lavoro e favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili. Le convenzioni stabiliscono adesione, criteri di individuazione dei lavoratori, attestazione del valore delle commesse, coefficienti di calcolo, promozione delle commesse, eventuale struttura di supporto e limiti di copertura della quota d’obbligo. L’inserimento di disabili particolarmente svantaggiati può valere ai fini della quota di riserva, entro limiti percentuali fissati e con verifica della congruità da parte della Commissione provinciale del lavoro; resta fermo l’obbligo di copertura della restante quota d’obbligo.
Stato di vigenza e abrogazioni rilevanti
Diversi commi e una lettera delle definizioni risultano abrogati o modificati nel tempo. L’articolo 14, nella versione originaria riportata, risulta superato da successive vicende normative e aggiornamenti, mentre il decreto nel suo complesso conserva rilevanza soprattutto per la disciplina storica della somministrazione e dei servizi per il lavoro, ormai in gran parte sostituita dalla normativa successiva.
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