Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, contestando alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da un fornitore cooperativo e ritenendo, in sostanza, che le prestazioni formalmente di trasporto e facchinaggio mascherassero un'illecita somministrazione di manodopera o un'interposizione fittizia, con conseguente fittizietà delle operazioni e indebito vantaggio fiscale e contributivo. La CGT di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il compendio accertativo si fondasse solo su presunzioni non suffragate da prove certe. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valutato gli indizi offerti dall'Ufficio e la loro gravità, precisione e concordanza; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla ripartizione dell'onere probatorio, nonché delle norme che distinguono appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera, lamentando che la CGT2 avesse omesso di esaminare i molteplici elementi indiziari addotti a dimostrazione della dissimulazione dell'appalto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo infondato perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di ricostruire l'iter logico seguito e non integrava una vera motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito aveva omesso sia l'esame dei singoli indizi sia la loro valutazione complessiva secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c.; la sentenza impugnata si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova certa e sull'insufficienza del compendio probatorio. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo principale, il ricorso incidentale della società, diretto contro la compensazione delle spese disposta in appello, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro della denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia tale vizio.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
è invocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la sentenza di merito non sia nulla per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale prospettato per la dedotta nullità della sentenza.
viene richiamato insieme all'art. 2729 c.c. nella discussione sulle presunzioni semplici e sulla prova indiziaria.
la Corte ribadisce che il giudice deve esaminare i singoli indizi e poi valutarli complessivamente, verificando che siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una valutazione atomistica o apodittica.
è richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla dimostrazione della fittizietà delle operazioni contestate.
è invocato per definire il contratto di appalto, utile a distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione di manodopera.
sono richiamati per la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro e per l'indagine sul complessivo comportamento dell'appaltatore e sull'autonomia organizzativa.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese del giudizio tributario; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 111 Cost.
è richiamato nel motivo incidentale sulla motivazione della decisione in punto spese; la questione resta assorbita.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve prima esaminare i singoli indizi e poi valutarli unitariamente; solo così può stabilire se gli elementi siano gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo; una motivazione sintetica ma intellegibile non è nulla, anche se eventualmente insufficiente o non condivisibile.
- Quando l'Amministrazione contesta l'uso di fatture relative a operazioni inesistenti o a rapporti interposti, non basta affermare l'assenza di prova certa: occorre misurarsi con gli specifici elementi indiziari allegati e confutarli secondo criteri logici e probatori.
- La distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera richiede una verifica sostanziale dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore e dell'eventuale eterodirezione del personale, valutando il complessivo assetto concreto del rapporto.
- Il mancato esame complessivo degli indizi addotti dalla parte gravata dell'onere probatorio integra violazione delle regole sulla prova presuntiva e può determinare la cassazione della sentenza di merito.
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