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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con il quale l'amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente l'utilizzo di fatture ritenute inesistenti per euro 527.952,50 emesse da un fornitore cooperativo, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 241.298,00, oltre accessori. Secondo l'Ufficio, le prestazioni di trasporto e facchinaggio fatturate celavano una illecita somministrazione di manodopera e le operazioni erano giuridicamente inesistenti, in quanto emesse da soggetto interposto, al fine di consentire vantaggi fiscali e contributivi indebiti. La CGT di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il compendio accertativo si fondasse solo su presunzioni non sorrette da prove certe. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe spiegato adeguatamente il percorso logico della decisione; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 1655 c.c. e agli artt. 29 e 84 d.lgs. 276/2003, lamentando che la CGT non avesse esaminato i molteplici indizi offerti dall'Ufficio per provare la dissimulazione di un appalto illecito di manodopera e la fittizietà del contratto di appalto/servizio, non applicando correttamente i criteri della prova presuntiva e della distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente ma, al più, insufficiente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CGT aveva omesso del tutto di esaminare, singolarmente e complessivamente, i numerosi elementi indiziari dedotti dall'amministrazione finanziaria secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando correttamente i criteri della prova per presunzioni e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della società contribuente, relativo alla compensazione delle spese dei gradi di merito e di appello, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito, letta nel suo complesso, rendeva comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di ricostruire il percorso decisorio; nel caso concreto non si è ravvisata motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale denunciato per la motivazione apparente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 2729 c.c. per la prova per presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve valutare tutti gli indizi, prima singolarmente e poi complessivamente, verificando i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non può liquidare gli elementi indiziari con un'affermazione generica di insufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova in relazione alla contestazione dell'Ufficio.

  • art. 1655 c.c.

    Usato per delimitare la nozione di appalto, che richiede organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione di lavoro e per verificare la presenza di organizzazione autonoma dell'appaltatore.

  • art. 84 d.lgs. n. 276 del 2003

    Indicato come norma che orienta l'indagine sulla genuinità dell'appalto e sul comportamento complessivo dell'appaltatore.

  • art. 4 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per evidenziare che solo le ipotesi autorizzate consentono la somministrazione di lavoro.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Menionata come disposizione che sanziona penalmente l'appalto illecito di manodopera.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • In tema di prova dell'inesistenza di operazioni fatturate e della simulazione di un appalto di servizi come somministrazione illecita di manodopera, l'amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni, purché queste siano specificamente individuate e valutate dal giudice secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che gli elementi indiziari dell'Ufficio sono insufficienti: deve esaminarli prima singolarmente e poi nel loro complesso, escludendo quelli irrilevanti e verificando se la loro convergenza consenta una valida prova presuntiva.
  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il percorso logico-argomentativo; se il ragionamento è comunque ricostruibile, il vizio attiene semmai all'insufficienza o inadeguatezza della motivazione, non alla nullità per motivazione apparente.
  • Per distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera rilevano, in chiave sintomatica, l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, l'effettivo esercizio del potere direttivo, l'impiego di mezzi propri, la struttura imprenditoriale e la modalità di determinazione del corrispettivo; tali indici devono però essere apprezzati in modo complessivo e non atomistico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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