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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’utilizzo di fatture ritenute per operazioni inesistenti per Euro 981.295,00, emesse da un fornitore cooperativo, e recuperava a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi Euro 411.215,00, oltre accessori. Secondo l’Ufficio, dietro il formale contratto di appalto si celava un’illecita somministrazione di manodopera mediante interposizione fittizia del soggetto emittente le fatture. La CGT di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo il compendio probatorio fondato solo su presunzioni prive di prova certa. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente della sentenza d’appello, assumendo che il giudice tributario avesse omesso di valutare gli indizi offerti dall’Ufficio; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 1655 c.c. e agli artt. 29 e 84 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice di merito non aveva esaminato gli elementi indiziari rilevanti per dimostrare la dissimulazione di un appalto illecito di manodopera e la non genuinità del rapporto. La società ha resistito e, con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, censurando la compensazione disposta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione meramente apparente, ma solo eventualmente da insufficienza motivazionale. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CGT2 non aveva svolto alcuna effettiva valutazione dei molteplici elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.; il giudice di merito si era limitato a formule assertive di insufficienza della prova senza esaminare i singoli indizi né la loro valutazione complessiva. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, anche se la motivazione possa risultare insufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; non ricorre nullità se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale denunciato per motivazione apparente/nullità della sentenza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come base della prova presuntiva, in collegamento con la regola che consente di desumere il fatto ignoto da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve valutare i singoli indizi e poi la loro convergenza complessiva; le presunzioni sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova gravante sull’Amministrazione che contesta l’inesistenza delle operazioni documentate in fattura.

  • art. 1655 c.c.

    Serve a delineare il contratto di appalto, caratterizzato da organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’appaltatore.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    È il parametro per distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione di lavoro e per valutare l’autonomia organizzativa dell’appaltatore.

  • art. 84 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per la distinzione tra appalto lecito e interposizione illecita di manodopera, da verificarsi sul complessivo comportamento dell’appaltatore.

  • art. 4 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato come riferimento alle ipotesi autorizzate di somministrazione di lavoro.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per affermare il divieto generale di appalto di manodopera al di fuori delle ipotesi consentite.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai motivi incidentali in tema di spese di lite nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo incidentale per censurare una pretesa motivazione solo apparente sulla compensazione delle spese.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi principale e incidentale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per escludere che il secondo motivo di ricorso principale investisse un vizio motivazionale, trattandosi invece di violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di prova presuntiva, il giudice non può limitarsi ad affermazioni generiche di insufficienza o irrilevanza degli indizi: deve prima esaminare singolarmente tutti gli elementi allegati e poi valutarli complessivamente per verificare se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l’iter logico decisorio; è invece sufficiente, ai fini della validità della sentenza, anche una motivazione concisa o non condivisibile, purché renda intellegibile la ratio della decisione.
  • Quando l’Amministrazione contesta la non genuinità di un appalto e la sua funzione di interposizione illecita di manodopera, la prova può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve confrontarsi con tutti gli indici sintomatici dedotti e non può escluderli in modo apodittico.
  • La distinzione tra appalto genuino e somministrazione/interposizione illecita va compiuta avendo riguardo all’autonomia organizzativa dell’appaltatore, all’assenza di eterodirezione da parte del committente e agli ulteriori indici fattuali che evidenzino chi governi realmente il personale e i mezzi.
  • Nel processo tributario, una censura sulle spese di lite resta assorbita se la sentenza viene cassata per un motivo che impone un nuovo esame del merito e delle conseguenti statuizioni accessorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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