Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, contestando alla società l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti, emesse da un fornitore indicato come interposto. Secondo l'Ufficio, le prestazioni fatturate come trasporto e facchinaggio celavano in realtà una illecita somministrazione di manodopera e l'interposizione fittizia del soggetto emittente avrebbe consentito indebiti vantaggi fiscali e contributivi. La Corte tributaria regionale aveva ritenuto non provata in modo apprezzabile la pretesa erariale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando che non fosse dato comprendere se e come il giudice di merito avesse esaminato gli elementi offerti dall'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell'art. 1655 c.c. e degli artt. 29 e 84 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di valutare gli indizi relativi alla non genuinità dell'appalto e alla riconducibilità delle prestazioni a un'appalto di manodopera vietato, anziché a un appalto genuino, senza applicare correttamente i criteri della prova presuntiva e i parametri distintivi tra appalto e somministrazione di lavoro. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale ritenendo che dalla lettura complessiva della sentenza impugnata fosse comunque comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito, sicché non ricorreva un vizio di motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte tributaria di secondo grado aveva omesso di esaminare i singoli elementi indiziari dedotti dall'amministrazione e di valutarli complessivamente secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata esclusa quanto al primo motivo
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro di validità della motivazione nelle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il vizio processuale dedotto con il primo motivo
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha concentrato la ratio sull'art. 2729 c.c. e sulla corretta valutazione degli indizi
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve esaminare tutti gli indizi singolarmente e poi complessivamente, non in modo atomistico
richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova, nel contesto della prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate
richiamato per definire il contratto di appalto e i suoi requisiti distintivi rispetto alla somministrazione di lavoro
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
utilizzato come parametro per distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione di manodopera
art. 84 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato per indagare il comportamento dell'appaltatore e verificare l'eventuale interposizione illecita di manodopera
art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003
menzionato dalla ricorrente come norma sanzionatoria del divieto di appalto di manodopera
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite, ma il relativo esame è stato assorbito
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro costituzionale della motivazione, ma la censura è stata assorbita
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata assorbita
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve analizzare tutti gli indizi dedotti, scartando quelli irrilevanti, e poi valutarli complessivamente per verificare se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una valutazione meramente atomistica o una formula apodittica di insufficienza della prova.
- Quando si contesta la deducibilità di costi o la detraibilità dell'IVA assumendo l'inesistenza dell'operazione fatturata, l'amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi presuntivi, ma il giudice di merito deve dar conto del vaglio di tali elementi alla luce dei criteri dell'art. 2729 c.c.
- Nel distinguere tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera, sono rilevanti l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, l'effettivo esercizio del potere direttivo e l'assenza di eterodirezione da parte del committente; gli indici sintomatici devono essere apprezzati nel loro complesso.
- Una motivazione è viziata quando, a fronte di specifici elementi indiziari dedotti a sostegno della pretesa, si limita a dichiararne l'inidoneità senza esaminarli singolarmente e senza spiegare perché, globalmente considerati, non integrino una prova presuntiva.
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