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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33789/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano agito per ottenere, in relazione ai periodi di specializzazione conclusi in anni precedenti all’anno accademico 2006-2007, l’applicazione della disciplina economica più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 e resa operativa solo dal 2006-2007, sostenendo che tale assetto costituisse il vero e pieno recepimento delle direttive europee in materia di medici specializzandi. In via ulteriore avevano chiesto, sulla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, l’indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio. I motivi di ricorso in cassazione riproponevano: la violazione delle norme interne e unionistiche richiamate in tema di adeguata remunerazione; l’erroneità dell’esclusione del diritto alla maggiorazione ex d.lgs. n. 368 del 1999; la censura sulla qualificazione del rapporto e sul preteso omesso esame di fatti decisivi; la contestazione della legittimazione passiva dei Ministeri; la questione della prescrizione; la regolazione delle spese; e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato: la direttiva 93/16/CE non ha introdotto una disciplina innovativa rispetto alle precedenti direttive, lo Stato italiano aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 all’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata, il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 rappresentava una scelta discrezionale del legislatore, non imposta dal diritto UE, e non è applicabile retroattivamente ai corsi già esauriti; inoltre la borsa dei medici specializzandi iscritti negli anni 1998-2005 non è soggetta all’adeguamento triennale, per effetto del blocco legislativo delle risorse. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per irrilevanza o carenza di decisività, il sesto è stato respinto perché la condanna alle spese seguiva la soccombenza, e il settimo è rimasto assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le direttive europee che impongono una remunerazione adeguata ai medici specializzandi non fissano esse stesse l’ammontare della remunerazione: la determinazione concreta della soglia adeguata rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti del sistema interno e della spesa pubblica.
  • La direttiva 93/16/CEE, avendo funzione di codificazione e riunificazione di precedenti direttive, non introduce di per sé un nuovo obbligo sostanziale di adeguamento economico idoneo a fondare pretese retroattive rispetto a periodi già regolati dalla disciplina previgente.
  • Il d.lgs. n. 368 del 1999, pur avendo introdotto un diverso e più favorevole sistema di formazione e remunerazione, non costituisce il primo effettivo recepimento dell’obbligo di adeguata remunerazione, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non applicabile retroattivamente ai corsi già svolti.
  • La borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni coperti dal blocco legislativo non è soggetta all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, quando successivi interventi normativi abbiano consolidato la relativa spesa ed escluso quel meccanismo di incremento.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si pongano in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e specificamente richiamato dalla Corte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La questione della legittimazione passiva della singola amministrazione statale può risultare irrilevante quando l’esito del ricorso dipende comunque dall’infondatezza delle censure di merito.
  • La contestazione della prescrizione non è decisiva quando il diritto azionato risulta infondato nel merito; in ogni caso, chi la deduce deve confrontarsi con le singole posizioni e con gli eventuali atti interruttivi.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la mancata compensazione non è, di regola, sindacabile in cassazione se la decisione risulta conforme al regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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