Cassazione Civile, Ordinanza n. 33789/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere, in relazione ai periodi di specializzazione conclusi in anni precedenti all’anno accademico 2006-2007, l’applicazione della disciplina economica più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 e resa operativa solo dal 2006-2007, sostenendo che tale assetto costituisse il vero e pieno recepimento delle direttive europee in materia di medici specializzandi. In via ulteriore avevano chiesto, sulla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, l’indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio. I motivi di ricorso in cassazione riproponevano: la violazione delle norme interne e unionistiche richiamate in tema di adeguata remunerazione; l’erroneità dell’esclusione del diritto alla maggiorazione ex d.lgs. n. 368 del 1999; la censura sulla qualificazione del rapporto e sul preteso omesso esame di fatti decisivi; la contestazione della legittimazione passiva dei Ministeri; la questione della prescrizione; la regolazione delle spese; e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato: la direttiva 93/16/CE non ha introdotto una disciplina innovativa rispetto alle precedenti direttive, lo Stato italiano aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 all’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata, il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 rappresentava una scelta discrezionale del legislatore, non imposta dal diritto UE, e non è applicabile retroattivamente ai corsi già esauriti; inoltre la borsa dei medici specializzandi iscritti negli anni 1998-2005 non è soggetta all’adeguamento triennale, per effetto del blocco legislativo delle risorse. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per irrilevanza o carenza di decisività, il sesto è stato respinto perché la condanna alle spese seguiva la soccombenza, e il settimo è rimasto assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha introdotto la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione e il meccanismo di incremento annuale e triennale, poi però inciso dal blocco legislativo successivo.
Ha riordinato la disciplina delle scuole di specializzazione e introdotto un nuovo contratto di formazione specialistica, ma la sua piena operatività è stata differita e non costituisce il primo effettivo recepimento delle direttive UE.
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Disciplina il nuovo meccanismo retributivo dei medici specializzandi, articolato in quota fissa e variabile.
art. 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Indica il differimento dell’operatività del nuovo sistema al 2006-2007, nel testo risultante dalle modifiche normative successive.
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo regime economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999.
art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438
Richiamato tra le norme che si assumevano violate in tema di adeguamento economico.
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato nel ricorso come norma sulla quale si fondava la pretesa economica.
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Ha contribuito al blocco del meccanismo di adeguamento della borsa di studio.
art. 1, commi 66 e 67, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamati nel contesto delle disposizioni restrittive sul finanziamento delle borse.
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’adeguamento triennale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488
Richiamato tra le disposizioni oggetto di dedotta violazione.
art. 36 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Ha confermato il blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in relazione alla disciplina economica delle specializzazioni.
art. 189 Trattato CEE
Invocato dai ricorrenti come parametro comunitario, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Criteri di censura in cassazione richiamati dai ricorrenti per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché le questioni erano già state risolte da giurisprudenza consolidata.
Richiamato nella censura sulla legittimazione passiva, poi ritenuta irrilevante.
Invocato sul tema della prescrizione, ma la questione è stata reputata irrilevante rispetto all’infondatezza delle domande sostanziali.
Richiamati per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito il principio di soccombenza e l’inammissibilità della censura sulla mancata compensazione.
Applicato per la condanna dei ricorrenti a un’ulteriore somma per avere insistito in tesi da tempo respinte dalla giurisprudenza.
Ha comportato la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende secondo la previsione normativa richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha ravvisato i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 4 L. 13 marzo 1958, n. 260
Richiamato in tema di corretta evocazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato e sanatoria dell’erronea identificazione della controparte pubblica.
Massime di principio
- Le direttive europee che impongono una remunerazione adeguata ai medici specializzandi non fissano esse stesse l’ammontare della remunerazione: la determinazione concreta della soglia adeguata rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti del sistema interno e della spesa pubblica.
- La direttiva 93/16/CEE, avendo funzione di codificazione e riunificazione di precedenti direttive, non introduce di per sé un nuovo obbligo sostanziale di adeguamento economico idoneo a fondare pretese retroattive rispetto a periodi già regolati dalla disciplina previgente.
- Il d.lgs. n. 368 del 1999, pur avendo introdotto un diverso e più favorevole sistema di formazione e remunerazione, non costituisce il primo effettivo recepimento dell’obbligo di adeguata remunerazione, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non applicabile retroattivamente ai corsi già svolti.
- La borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni coperti dal blocco legislativo non è soggetta all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, quando successivi interventi normativi abbiano consolidato la relativa spesa ed escluso quel meccanismo di incremento.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si pongano in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e specificamente richiamato dalla Corte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La questione della legittimazione passiva della singola amministrazione statale può risultare irrilevante quando l’esito del ricorso dipende comunque dall’infondatezza delle censure di merito.
- La contestazione della prescrizione non è decisiva quando il diritto azionato risulta infondato nel merito; in ogni caso, chi la deduce deve confrontarsi con le singole posizioni e con gli eventuali atti interruttivi.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la mancata compensazione non è, di regola, sindacabile in cassazione se la decisione risulta conforme al regime processuale applicabile.
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