Cassazione Civile, Ordinanza n. 09369/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per il recupero di somme relative all'anno d'imposta 2001 (IRPEG, IRAP, IVA e ritenute alla fonte). La commissione regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto quello della società. In cassazione la società ha dedotto cinque censure: (1) illegittimità della cartella per il recupero di un credito d'imposta, sostenendo che sarebbe stato necessario un autonomo atto di recupero e non la mera cartella; (2) omesso invio della comunicazione di irregolarità; (3) difetto di motivazione della cartella; (4) decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento/notifica; (5) nullità/inesistenza della notificazione della cartella per violazione delle norme sulla notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., per carenza di legittimazione passiva poiché non aveva partecipato al giudizio di appello, e lo ha rigettato nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Quanto ai singoli motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile per novità e comunque infondato; il secondo è stato disatteso perché, per la parte dei tributi diversi dalle ritenute, la comunicazione risultava inviata, mentre per le ritenute la CTR aveva accertato che non ricorrevano questioni interpretative o errori formali tali da imporre il contraddittorio; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, poiché nella riscossione da liquidazione automatizzata la motivazione può essere assolta anche mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente; il quarto è stato ritenuto infondato perché nel caso rientrava la disciplina transitoria sui termini di decadenza; il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta o allegata la relata di notifica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'iscrizione a ruolo in sede di controllo meramente cartolare, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o per errori materiali e di calcolo, non per risolvere questioni giuridiche o recuperare crediti d'imposta senza previo avviso.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
ha la stessa funzione dell'art. 36-bis in materia IVA: il controllo automatizzato legittima il ruolo solo in presenza di dati dichiarativi ed errori materiali, non per disconoscere crediti d'imposta senza previo avviso.
art. 1, comma 421, L. 30 dicembre 2004, n. 311
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di un atto autonomo di recupero del credito d'imposta; la Corte nega che ciò fosse utile nel caso concreto, anche perché la questione era nuova e comunque infondata.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per sostenere il difetto di motivazione della cartella; la Corte afferma che, nella riscossione automatizzata, la motivazione può essere adempiuta per relationem alle dichiarazioni del contribuente.
art. 17 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul difetto di motivazione; non emerge una specifica statuizione autonoma diversa da quella generale sulla motivazione della cartella.
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per il tema della motivazione dell'atto amministrativo; la Corte lo ritiene non violato alla luce della motivazione sufficiente della cartella emessa da controllo automatizzato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro di motivazione del provvedimento; la Corte esclude la violazione per le cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato sul termine di decadenza per la notifica della cartella; la Corte applica la disciplina transitoria e non quella sopravvenuta invocata dalla ricorrente.
richiamato per censurare la notificazione della cartella; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la relata non è stata trascritta o prodotta.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato insieme all'art. 145 c.p.c. sul regime notificatorio; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di contraddittorio preventivo/avviso bonario sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo automatizzata.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. in L. n. 156 del 2005
disciplina transitoria sui termini di decadenza per le cartelle ex art. 36-bis; si applica alle dichiarazioni presentate nel periodo considerato e anche alle cartelle notificate successivamente.
art. 37, comma 40, d.l. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
norma generale sopravvenuta che non incide retroattivamente sulla disciplina transitoria dei termini di decadenza richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti dalla società.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per il motivo inerente al vizio processuale relativo alla comunicazione di irregolarità.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'iscrizione a ruolo è legittima solo quando la pretesa deriva da un controllo meramente cartolare o da errori materiali e di calcolo; non può invece essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche o per il recupero di un credito d'imposta senza un previo atto di recupero o avviso, anche solo bonario.
- La comunicazione di irregolarità o avviso bonario non è necessaria in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo: è richiesta quando emergano errori o incertezze rilevanti sulla dichiarazione, mentre non lo è quando il debito risulti direttamente dalla dichiarazione e dall'omesso versamento di somme già esposte dal contribuente.
- La mancata comunicazione di irregolarità, ove non imposta dal tipo di controllo eseguito, non determina nullità dell'atto ma può integrare una mera irregolarità procedimentale.
- Nella riscossione derivante da liquidazione automatizzata, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente, poiché il destinatario è già a conoscenza dei dati posti a base della pretesa.
- La censura in cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: chi deduce vizi dell'atto impugnato o della notificazione deve trascrivere o allegare gli atti rilevanti e indicare puntualmente dove siano rinvenibili nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In tema di decadenza per la notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, occorre applicare la disciplina transitoria vigente al momento dei fatti, senza estendere retroattivamente la normativa sopravvenuta.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non in ogni caso di iscrizione a ruolo automatizzata.
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