Cassazione Civile, Ordinanza n. 09311/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto dal curatore del fallimento proprietario di una porzione di villa per far accertare l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di due coniugi e per ottenerne il rilascio. Il solo convenuto costituito in primo grado ha contestato la domanda, sostenendo che l'immobile fosse compreso nel rapporto di locazione originario stipulato dalla società poi fallita con il figlio e che, a sua volta, il figlio lo avesse concesso in comodato ai genitori; ha inoltre eccepito l'incompatibilità del rito sommario e il difetto di legittimazione ad agire del fallimento. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, qualificando l'azione come rivendicazione e non come restituzione, ritenendo corretto il rito sommario e infondata la tesi secondo cui il subalterno occupato fosse ricompreso nel comodato. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1803 ss. c.c. e vizi motivazionali per non avere la Corte d'appello considerato le risultanze istruttorie e la richiesta di c.t.u., ritenendo erroneamente escluso che il bene fosse incluso nel comodato; 2) violazione dell'art. 447-bis c.p.c. in relazione all'art. 702-bis c.p.c., sostenendo che la lite dovesse seguire il rito locatizio perché avente ad oggetto un comodato; 3) violazione dell'art. 81 c.p.c. per avere riconosciuto la legittimazione ad agire della curatela, assumendo che il solo legittimato fosse il titolare del contratto di locazione collegato al comodato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la mancata prova della notifica a una delle intimate non imponesse integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorte facoltativa ormai preclusa; ha inoltre rilevato la nullità della notifica al fallimento, ma ha reputato superflua la rinnovazione perché il ricorso era comunque prima facie infondato/inammissibile. Quanto ai motivi, il primo è stato giudicato inammissibile perché cumulava censure eterogenee e mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come azione di rivendicazione fondata sull'asserita mancanza originaria di titolo di detenzione; il terzo è stato parimenti inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi e perché reiterava la tesi già respinta sulla riconducibilità dell'immobile al contratto di locazione/comodato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
il rito sommario è ritenuto astrattamente utilizzabile per l'azione di rivendicazione azionata dal proprietario per ottenere il rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
art. 447-bis c.p.c.
non si applica alla controversia quando la domanda è qualificata come rivendicazione e non come azione di restituzione derivante da rapporto locatizio o di comodato.
art. 360 c.p.c.
non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del fatto e delle prove; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non dell'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 366 c.p.c.
il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
artt. 175 e 127 c.p.c.
impongono di evitare attività processuali superflue e inutili dilazioni, sicché la rinnovazione della notifica può essere omessa se il ricorso è comunque destinato all'inammissibilità.
art. 332 c.p.c.
nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, l'impugnazione non notificata a uno dei litisconsorti pretermessi non impone integrazione quando per essi il gravame è ormai precluso.
art. 81 c.p.c.
la censura sulla legittimazione ad agire è stata respinta perché la curatela era titolare della situazione dedotta e l'eccezione del resistente riguardava solo l'esistenza di un titolo di detenzione opposto in via difensiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1803 ss. c.c.
richiamati dal ricorrente in relazione al comodato, ma la Corte non ha accolto la tesi dell'inclusione dell'immobile nel rapporto di comodato.
Massime di principio
- Quando la domanda introduttiva è fondata sull'asserita occupazione senza titolo e sulla proprietà del bene, la sua qualificazione dipende dal petitum e dalla causa petendi dell'attore; la deduzione difensiva di un titolo di detenzione da parte del convenuto, se proposta solo in via di eccezione, non trasforma automaticamente l'azione in una domanda restitutoria fondata su un rapporto contrattuale.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa tesi difensiva apodittica.
- Se il ricorso per cassazione risulta prima facie inammissibile, il giudice può evitare la rinnovazione di notifiche nulle o l'integrazione del contraddittorio quando ciò determinerebbe solo un inutile aggravio processuale senza utilità per il contraddittorio effettivo.
- Il rito sommario di cognizione può essere utilizzato per l'azione del proprietario che chieda l'accertamento dell'occupazione sine titulo e il rilascio del bene, quando la controversia non implichi la cognizione tipica di una lite locatizia o di restituzione conseguente alla cessazione di un rapporto contrattuale.
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