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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09310/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodatario)

La controversia

I proprietari avevano agito per ottenere la condanna della società al rilascio di alcuni immobili che assumevano concessi in comodato precario e rispetto ai quali avevano esercitato recesso. In appello la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata l’esistenza del rapporto di comodato: la società aveva contestato tempestivamente la ricostruzione attorea, sostenendo di occupare i beni senza titolo; la scrittura privata del 30 luglio 2010 era stata ritenuta al più indicativa di una diversa utilità reale, non sufficiente a dimostrare il comodato; erano state reputate non decisive anche alcune dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in un separato procedimento penale. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione degli artt. 1333, 1803 e 1810 c.c., sostenendo che il comodato si perfeziona con la consegna del bene, può essere provato per presunzioni e non richiede accettazione espressa, sicché la scrittura del 30 luglio 2010 varrebbe come prova del rapporto; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per mancata valorizzazione degli indizi complessivamente considerati; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la traditio dei beni e il riconoscimento del comodato in sede penale da parte del legale rappresentante della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur muovendo da una premessa teorica in parte corretta sul comodato immobiliare e sulla sua prova anche per testi e presunzioni, in realtà contestava la plausibile interpretazione della scrittura privata e non deduceva un vero vizio di violazione di legge; ha rilevato che il richiamo all’art. 1333 c.c. era inconferente, perché il comodato, essendo contratto reale, non si perfeziona per sola proposta non rifiutata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su presunzioni mal governate, ma aveva semplicemente escluso che gli elementi offerti fossero idonei a dimostrare il rapporto di comodato; la doglianza si risolveva dunque in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, oltre a presentare carenze di specifica indicazione del documento richiamato. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva esaminato i fatti allegati, limitandosi a ritenerli insufficienti a provare il rapporto obbligatorio dedotto. Non essendovi difese della parte intimata, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1333 c.c.

    Non è applicabile al comodato, che è contratto reale e non si perfeziona per sola proposta non rifiutata.

  • art. 1803 c.c.

    Il comodato è contratto essenzialmente gratuito; la sua esistenza va accertata in fatto, potendo essere provata anche per testi e presunzioni.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di comodato senza termine, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte ribadisce che il comodato immobiliare non richiede forma scritta anche se di durata ultranovennale.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità non può trasformarsi in rivalutazione degli indizi; la Corte di merito può escludere che gli elementi offerti abbiano valore dimostrativo sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare il mero risultato interpretativo di un atto o la valutazione di merito delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo; non la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve riportare specificamente il contenuto del documento o dell’atto richiamato e consentirne l’individuazione.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    È necessario depositare e localizzare specificamente gli atti e documenti posti a base del ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale può rilevare solo nei limiti oggi consentiti, ma nel caso concreto la motivazione non era mancante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal comodante per ottenere la restituzione del bene, grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto di comodato, cioè il titolo obbligatorio che fonda la pretesa di rilascio, e non basta allegare il mero diritto di proprietà del bene.
  • Il comodato immobiliare è un contratto reale e gratuito: non richiede forma scritta e può essere provato anche per presunzioni o testi; tuttavia non può essere ricondotto allo schema dell’art. 1333 c.c., perché non si perfeziona per la sola proposta non rifiutata.
  • La valutazione circa la idoneità di una scrittura privata, di comportamenti concludenti o di dichiarazioni rese in altri procedimenti a provare l’esistenza del comodato è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione delle regole legali di interpretazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la censura in una diversa lettura del materiale probatorio o in una nuova inferenza presuntiva, quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la sufficienza degli indizi offerti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato considerato dal giudice di merito, ancorché reputato non idoneo a fondare la decisione favorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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