Cassazione Civile, Ordinanza n. 09314/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
Il gestore aveva stipulato con la società concedente un contratto di comodato avente ad oggetto un impianto di distribuzione di carburante, con durata indicata dal 1° ottobre 2009 al 30 marzo 2016. La società aveva però esercitato il recesso richiamando la pretesa chiusura dell'impianto al 31 dicembre 2009. Il gestore aveva quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso e il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato in via principale in Euro 245.000 o in subordine in Euro 225.000. La società aveva resistito e proposto anche domanda riconvenzionale per un residuo credito di Euro 8.126,24. Dopo una precedente cassazione che aveva dichiarato nulla la clausola contrattuale che attribuiva il recesso al comodante perché elusiva della durata minima prevista dalla disciplina speciale sugli impianti di distribuzione carburante, la Corte d'appello in rinvio aveva riconosciuto l'illegittimità del recesso ma aveva ugualmente respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e della sua entità, nonché la pretesa compensativa relativa al margine gestore. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., sostenendo che il danno da lucro cessante fosse certo e liquidabile equitativamente sulla base di dati contabili e fiscali già acquisiti o non contestati; 2) violazione dell'art. 416 c.p.c., lamentando la mancata considerazione del principio di non contestazione rispetto ai quantitativi di carburante, alla provvigione per litro, ai margini operativi e ai dati di costo e ricavo; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione agli artt. 1, commi 6 e 10, d.lgs. n. 32 del 1998 e 2727 c.c., per avere la Corte escluso il danno derivante dalla mancata percezione dell'aumento del margine gestore per gli anni successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone comunque la prova della sussistenza del danno e degli elementi utili alla sua quantificazione, soprattutto quando si tratti di lucro cessante derivante da attività commerciale; ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui i documenti prodotti non erano idonei a dimostrare con sufficiente certezza fatturato, utili e costi per gli anni successivi al recesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la dedotta non contestazione non era decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la censura era generica e non rispettosa dell’onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto il terzo motivo assorbito, e comunque inammissibile, poiché mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e non evidenziava una reale violazione di norme di diritto; inoltre, non aveva efficacemente colpito l’autonoma ratio relativa all’assenza di prova documentale della voce di credito invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
Il risarcimento copre il danno emergente e il lucro cessante, ma il danno da lucro cessante deve essere provato quanto alla sua esistenza e, per quanto possibile, nella sua entità.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è possibile solo quando la prova del danno nel preciso ammontare sia impossibile o particolarmente դժվարosa; non sostituisce l'onere di provare la sussistenza del pregiudizio e gli elementi utili alla quantificazione.
art. 2056 c.c.
I criteri di liquidazione del danno extracontrattuale richiamano quelli degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., compresa la possibilità di ricorso all'equità nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 416 c.p.c.
La mancata contestazione può rilevare solo se investe specificamente fatti e documenti decisivi e se la censura è articolata in modo autosufficiente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui la censura si fonda; la genericità impedisce il sindacato della Corte.
art. 1, commi 6 e 10, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
La clausola di recesso è nulla se elusiva della durata minima del rapporto prevista dalla disciplina speciale sugli impianti di distribuzione carburante.
art. 2727 c.c.
Il ricorrente non può limitarsi a evocare la norma sulle presunzioni senza censurare in modo specifico la motivazione e il ragionamento inferenziale della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvo esenzione assoluta e definitiva.
Massime di principio
- Il danno da lucro cessante derivante dall'illegittimo recesso da un rapporto commerciale non può essere liquidato in via equitativa senza una base probatoria minima su ricavi, costi e redditività dell'attività, desumibile da dati contabili, fiscali o comunque specifici e attendibili.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il fatto generatore del danno e tutti gli elementi di fatto ragionevolmente disponibili per ricostruirne l'ammontare.
- Nel giudizio di cassazione, la censura basata su non contestazione o su violazione di norme sulla prova è inammissibile se non individua con precisione i documenti e i fatti decisivi, e se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione della violazione di norme sulle presunzioni richiede di confrontarsi con il percorso logico seguito dal giudice di merito; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del fatto o una diversa inferenza probatoria.
- Quando il giudice rigetta integralmente l'impugnazione, deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo cause legali assolute di esenzione.
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