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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09313/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 5 febbraio 2016 relativo a un immobile sito in Brancaleone. I proprietari hanno chiesto l'accertamento della cessazione del comodato precario, deducendo che il bene era indicato in catasto come deposito, che il contratto prevedeva il godimento solo per le "comodità personali" del comodatario e l'obbligo di restituzione a semplice richiesta, con conseguente rilascio dell'immobile e risarcimento del danno. Il comodatario ha resistito sostenendo che l'immobile fosse in realtà adibito da anni a casa familiare, che il comodante avesse consentito alla ristrutturazione e all'uso abitativo per la famiglia, che il contratto del 2016 fosse relativamente simulato e non rispecchiasse il reale accordo, e che il recesso fosse possibile solo per grave e imprevedibile motivo. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1809, 1810 e 1414 c.c. per errata qualificazione del contratto come comodato precario e per mancato riconoscimento della simulazione relativa; 2) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione delle prove circa l'uso abitativo e la simulazione; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 447-bis c.p.c. per mancata ammissione di prove testimoniali e ispezione dell'immobile; 4) violazione dell'art. 1808, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e del connesso diritto di ritenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre richiamato la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. rispetto al secondo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato in modo specifico se e come avesse sollecitato l'esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito locatizio, né ha articolato una censura ammissibile sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduceva ancora una questione di fatto non trattata nei gradi di merito, ossia il carattere necessario e urgente delle spese sostenute. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito applicabile alle controversie locatizie, nel quale il giudice può avvalersi dei poteri istruttori officiosi previsti dal codice di rito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la rivalutazione dei fatti di causa

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la richiesta di una nuova valutazione delle prove

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o omette il prudente apprezzamento nei casi dovuti

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito locatizio consente poteri istruttori officiosi, esercitabili discrezionalmente dal giudice

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato quale fondamento dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro, applicabili per il rinvio del rito locatizio

  • art. 1809 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il comodante non potesse recedere se non nei limiti previsti dal comodato con termine o uso determinato

  • art. 1810 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come comodato precario

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la simulazione relativa del contratto del 2016

  • art. 1808, secondo comma, c.c.

    richiamato per sostenere il diritto al rimborso delle spese necessarie e urgenti sostenute per la conservazione della cosa e il correlato diritto di ritenzione

  • art. 1150 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito come domanda di rimborso spese/miglioramenti, ma la Corte d'appello l'ha esclusa per difetto di prova del danno o del diritto al rimborso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Nel rito locatizio, i poteri istruttori officiosi del giudice sono discrezionali; la mancata ammissione di prove richieste dalla parte è censurabile in cassazione solo se la richiesta e il diniego risultino specificamente allegati e valutabili nel rispetto degli oneri di autosufficienza.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi circoscritte: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto, non già per contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In tema di comodato, la deduzione di un diverso assetto negoziale, anche fondato su uso abitativo familiare o su una pretesa simulazione del contratto scritto, deve essere sorretta da allegazioni e prove specifiche; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del merito.
  • Il comodatario che pretenda il rimborso di spese di manutenzione deve allegare e dimostrare la natura necessaria e urgente delle spese, oltre alla loro rilevanza giuridica secondo la disciplina del comodato; in mancanza, la censura è inammissibile se introduce questioni fattuali nuove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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