Cassazione Civile, Ordinanza n. 09312/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi; tuttavia, prima della decisione è stata depositata un'istanza con rinuncia al ricorso principale, sottoscritta dalle ricorrenti e accettata dalla società controricorrente. Nell'istanza compariva anche un riferimento a una rinuncia al ricorso incidentale, ma la Corte ha rilevato che un ricorso incidentale non era mai stato proposto, ritenendo tale richiamo un mero errore materiale. La vicenda processuale si è quindi concentrata esclusivamente sulla verifica della validità della rinuncia al ricorso e dei suoi effetti estintivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha verificato che la rinuncia soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c. e, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, poiché la rinuncia era stata espressamente accettata dalla controricorrente e l'altra intimata non aveva svolto difese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non nel caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
requisiti per la rinuncia al ricorso
La rinuncia, per produrre effetti estintivi del giudizio di cassazione, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione
Quando la rinuncia è rituale e accettata, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 6888 del 2015
Richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. n. 19562 del 2015
Richiamata per sottolineare che la disciplina del raddoppio del contributo unificato, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese quando vi sia accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e gli altri intimati non svolgano difese.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e si applica solo nei casi tipici previsti dalla legge; non può essere esteso analogicamente al caso di estinzione del processo per rinuncia.
- Un riferimento testuale a un ricorso incidentale inesistente può essere qualificato come mero errore materiale, se dagli atti risulta che tale impugnazione non è mai stata proposta.
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