Cassazione Civile, Ordinanza n. 09309/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda la divisione dell'asse ereditario di una donna deceduta nel 2008, nella cui massa sarebbe confluita, secondo la ricorrente in cassazione, una quota di un laboratorio tipografico con attività commerciale già appartenuto al padre, deceduto nel 1976. In un precedente giudizio di divisione dell'asse paterno, definito con sentenza passata in giudicato, era stato accertato che dopo l'apertura della successione l'azienda era stata gestita solo da due dei figli e che il complesso aziendale era stato assegnato nella consistenza esistente all'apertura della successione del padre. Nel successivo giudizio sull'eredità materna, la corte territoriale aveva ritenuto che la quota dell'azienda spettante alla madre fosse entrata nella sua successione e dovesse essere valutata al momento della divisione, come se si trattasse di una quota dell'azienda in consistenza dinamica. Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 112, 115, 2909 e 2697 c.c./c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse eluso il giudicato formatosi sulla precedente divisione, avesse errato nel considerare comune un bene che, dopo la morte del primo de cuius, era stato gestito solo da alcuni coeredi, e avesse invertito l'onere della prova, poiché spettava alla controparte dimostrare l'eventuale sussistenza di una società di fatto o comunque l'apporto della madre alla gestione dell'impresa. Si deduceva inoltre l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 718 c.c. e, più in generale, l'erroneità del criterio di valutazione adottato per la quota aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che l'azienda ereditata forma oggetto di comunione solo finché i coeredi si limitano a godere del complesso aziendale relitto nella consistenza esistente all'apertura della successione; se invece l'impresa è esercitata da uno o alcuni coeredi con nuovi apporti e nuovi utili, gli incrementi successivi restano imputabili solo a chi ha svolto la gestione, mentre la comunione ereditaria resta limitata al bene come relitto. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la quota dell'azienda fosse entrata nell'asse materno in forma "dinamica" e l'avesse valutata al momento della divisione, senza verificare se la de cuius avesse effettivamente partecipato alla gestione dell'impresa e in contrasto con il giudicato della precedente sentenza che aveva accertato la gestione esclusiva da parte di due fratelli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro della doglianza per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della doglianza per nullità del procedimento/sentenza.
invocato per omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, che non poteva essere posto a carico della parte che contestava l'asse ereditario dinamico.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato della precedente sentenza divisionale.
richiamato per l'intangibilità del giudicato interno/esterno della precedente decisione.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza e alla pretesa omissione di pronuncia.
richiamato dai ricorrenti in tema di divisione ereditaria e oggetto della dedotta omessa pronuncia.
richiamati dalla Corte per distinguere società e comunione di godimento applicando il criterio anche all'azienda caduta in successione.
Massime di principio
- L'azienda compresa nell'asse ereditario resta oggetto di comunione ereditaria soltanto nella sua consistenza esistente al momento dell'apertura della successione, finché i coeredi si limitano al mero godimento comune del bene relitto.
- Se, dopo l'apertura della successione, l'impresa viene esercitata da uno solo o da alcuni coeredi con apporti, incrementi e utili propri, tali effetti economici successivi non si imputano alla comunione ereditaria ma ai soggetti che hanno svolto la gestione.
- Nel giudizio di divisione successivo, il giudice deve accertare in concreto se vi sia stata mera comunione di godimento oppure esercizio dell'impresa con eventuale formazione di una società di fatto tra coeredi; non può presumere una comunione dinamica senza verifica del contributo del de cuius o dei coeredi.
- Il giudicato formatosi su una precedente divisione ereditaria vincola il giudice successivo quanto agli accertamenti già compiuti sulla gestione dell'azienda e sulla consistenza del compendio ereditario.
- Ai fini divisionali, il valore dell'azienda relitta va riferito alla data di apertura della successione, con eventuale rivalutazione se dovuta, mentre le variazioni successive derivanti dalla gestione di alcuni coeredi non possono essere automaticamente incluse nella massa comune.
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