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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31932/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per l'anno d'imposta 2007. La contestazione traeva origine dall'accertamento di un maggior reddito in capo alla società partecipata, ritenuto indicativo, per presunzione, di utili extracontabili distribuiti ai soci di una società a ristretta base. Un socio ha inoltre depositato domanda di definizione agevolata della lite con prova del pagamento delle rate, chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti. I motivi di ricorso, per il socio rimasto in causa, erano quattro: 1) violazione della disciplina sulla rettifica del reddito e sul valore normale degli immobili, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato l'importo dei mutui come parametro privo di riscontro oggettivo e non più consentito dopo l'abrogazione della presunzione legale relativa; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nonostante l'assenza di rapporti di parentela o complicità tra loro; 3) violazione dell'art. 47 TUIR, assumendo che agli utili presuntivamente distribuiti dovesse applicarsi il regime fiscale degli utili da partecipazione; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per motivazione ritenuta insufficiente e contraddittoria, fondata sul rinvio ad altra sentenza e a valori ritenuti inutilizzabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del socio che aveva aderito alla definizione agevolata, rilevando che la domanda di definizione e la prova del versamento erano idonee ai sensi della legge di bilancio 2023, come modificata. Nei confronti dell'altro socio, il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato respinto perché la CTR non aveva fondato la decisione sui soli valori OMI, ma anche sull'importo dei mutui erogati, elemento ritenuto idoneo a sorreggere l'accertamento; il secondo motivo è stato respinto perché, nelle società a ristretta base, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria della mancata distribuzione; il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 47 TUIR riguarda gli utili formalmente distribuiti e non gli utili in nero mai transitati in contabilità; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il vizio motivazionale deducibile in cassazione è ormai limitato al minimo costituzionale e, nel caso concreto, la motivazione non era apparente. Spese non liquidate per la mancata difesa dell'Agenzia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie sulla cessione di immobili, l'accertamento di un maggior imponibile non può fondarsi sul solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori di mercato, ma può essere sorretto da presunzioni semplici solo se assistite da gravità, precisione e concordanza; l'importo del mutuo erogato può costituire un elemento indiziario idoneo a sostenere l'accertamento.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di utili extracontabili accertati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci, anche in assenza di vincoli familiari, salvo prova contraria specifica della mancata percezione o dell'accantonamento/reinvestimento degli utili.
  • Il regime di tassazione degli utili di partecipazione previsto dall'art. 47 TUIR si applica agli utili formalmente distribuiti e non agli utili 'in nero' non transitati in contabilità, per i quali non opera l'esigenza di mitigare una doppia imposizione economica inesistente.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, alla violazione del minimo costituzionale della motivazione; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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