Cassazione Civile, Ordinanza n. 31932/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per l'anno d'imposta 2007. La contestazione traeva origine dall'accertamento di un maggior reddito in capo alla società partecipata, ritenuto indicativo, per presunzione, di utili extracontabili distribuiti ai soci di una società a ristretta base. Un socio ha inoltre depositato domanda di definizione agevolata della lite con prova del pagamento delle rate, chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti. I motivi di ricorso, per il socio rimasto in causa, erano quattro: 1) violazione della disciplina sulla rettifica del reddito e sul valore normale degli immobili, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato l'importo dei mutui come parametro privo di riscontro oggettivo e non più consentito dopo l'abrogazione della presunzione legale relativa; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nonostante l'assenza di rapporti di parentela o complicità tra loro; 3) violazione dell'art. 47 TUIR, assumendo che agli utili presuntivamente distribuiti dovesse applicarsi il regime fiscale degli utili da partecipazione; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per motivazione ritenuta insufficiente e contraddittoria, fondata sul rinvio ad altra sentenza e a valori ritenuti inutilizzabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del socio che aveva aderito alla definizione agevolata, rilevando che la domanda di definizione e la prova del versamento erano idonee ai sensi della legge di bilancio 2023, come modificata. Nei confronti dell'altro socio, il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato respinto perché la CTR non aveva fondato la decisione sui soli valori OMI, ma anche sull'importo dei mutui erogati, elemento ritenuto idoneo a sorreggere l'accertamento; il secondo motivo è stato respinto perché, nelle società a ristretta base, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria della mancata distribuzione; il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 47 TUIR riguarda gli utili formalmente distribuiti e non gli utili in nero mai transitati in contabilità; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il vizio motivazionale deducibile in cassazione è ormai limitato al minimo costituzionale e, nel caso concreto, la motivazione non era apparente. Spese non liquidate per la mancata difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
il deposito della domanda e della prova del versamento entro il termine previsto determina l'estinzione del processo, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplinano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 40, comma 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41
prevede il deposito da parte dell'Agenzia di un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, per accelerare le estinzioni in Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 24, comma 4, lett. f), L. 7 luglio 2009, n. 88
richiamata dal ricorrente per contestare il parametro valutativo fondato sull'importo dei mutui.
art. 24, comma 5, L. 7 luglio 2009, n. 88
ha eliminato la presunzione legale relativa legata al valore normale, ripristinando la possibilità di accertamento mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 35, comma 23-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
era la disposizione che poneva una presunzione legale relativa per i trasferimenti immobiliari finanziati con mutui o finanziamenti bancari, poi abrogata.
art. 54, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente l'accertamento sulla base del valore normale, oggi solo come elemento presuntivo semplice corroborato da ulteriori indizi.
art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come parallela disciplina degli accertamenti reddituali, applicabile secondo il medesimo principio delle presunzioni semplici.
regola le presunzioni semplici e richiede gravità, precisione e concordanza; il ricorso alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stato ritenuto conforme a tale disciplina.
art. 47 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
si applica agli utili formalmente distribuiti dalle società e non agli utili extracontabili non annotati in contabilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, entro il minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
costituisce il parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sulla cessione di immobili, l'accertamento di un maggior imponibile non può fondarsi sul solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori di mercato, ma può essere sorretto da presunzioni semplici solo se assistite da gravità, precisione e concordanza; l'importo del mutuo erogato può costituire un elemento indiziario idoneo a sostenere l'accertamento.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di utili extracontabili accertati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci, anche in assenza di vincoli familiari, salvo prova contraria specifica della mancata percezione o dell'accantonamento/reinvestimento degli utili.
- Il regime di tassazione degli utili di partecipazione previsto dall'art. 47 TUIR si applica agli utili formalmente distribuiti e non agli utili 'in nero' non transitati in contabilità, per i quali non opera l'esigenza di mitigare una doppia imposizione economica inesistente.
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, alla violazione del minimo costituzionale della motivazione; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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