Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che, confermando la CTP, aveva ritenuto legittimi avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 per IVA, IRES e IRAP, fondati sulla ripresa di operazioni oggettivamente inesistenti connesse a prestazioni e fatture emesse da un fornitore individuale ritenuto privo di struttura reale. Con il primo motivo ha censurato la legittimità dell’avviso per il 2008 per mancanza di processo verbale di constatazione e di contraddittorio preventivo, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e del diritto UE. Con i motivi dal secondo al sesto ha contestato l’uso, per il 2008, degli elementi emersi dalla verifica del 2007, lamentando violazione delle presunzioni semplici, dell’onere della prova, dell’autonomia dei periodi d’imposta, dei principi di valutazione delle prove e del dovere di motivazione, sostenendo inoltre che la CTR avesse di fatto esteso al 2008 le risultanze del 2007 senza adeguato supporto e con motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che per l’annualità 2008 l’accertamento era stato sostanzialmente 'a tavolino', basato su elementi documentali e bancari acquisiti dall’Ufficio, senza accesso o verifica presso il contribuente, sicché non era necessario un PVC né operava l’art. 12, comma 7, L. 212/2000. Quanto all’IVA, ha escluso la nullità dell’atto per mancanza di contraddittorio preventivo in assenza di allegazione concreta della c.d. prova di resistenza. Ha poi stabilito che la CTR non aveva illegittimamente trasposto al 2008 l’accertamento del 2007, ma aveva valorizzato come indizi, per il 2008, elementi fattuali ritenuti immutati rispetto all’anno precedente: assenza di struttura del fornitore, pagamenti circolari con immediati prelievi, sproporzione dei volumi, inattendibilità delle prestazioni. In tale quadro, è stato ritenuto corretto porre a carico della contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha esaminato i motivi alla luce dei diversi parametri dedotti e li ha ritenuti infondati.
art. 24 L. 4/1929
richiamato in tema di verbale di accesso/verifica; la Corte ha escluso che l’attività ispettiva debba necessariamente concludersi con un PVC contenente contestazioni.
il contraddittorio preventivo è stato escluso per l’accertamento a tavolino relativo al 2008, in assenza di accesso/verifica/ispezione.
richiamato dalla ricorrente sul tema del procedimento amministrativo e del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE
invocato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha negato che la sua violazione rilevasse in concreto per difetto di prova di resistenza.
richiamato come base per l’acquisizione documentale richiesta al contribuente ai fini dell’accertamento.
richiamato come base per l’acquisizione documentale e istruttoria ai fini IVA.
art. 267 TFUE
richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte lo ha escluso perché non necessario.
la Corte ha ritenuto legittimo l’uso di presunzioni semplici, escludendo sia la doppia presunzione in senso vietato sia l’erronea trasposizione automatica di dati da un’annualità all’altra.
l’onere della prova dell’effettività delle operazioni, una volta emersi gravi indizi di inesistenza oggettiva, è stato posto a carico del contribuente.
invocato per l’autonomia dei periodi d’imposta; la Corte ha precisato che tale principio non impedisce l’uso di fatti di un anno come elementi indiziari per un altro anno, se le circostanze sono rimaste immutate.
richiamato insieme all’art. 7 TUIR sul tema dell’autonomia dei periodi d’imposta; nessuna violazione è stata ravvisata.
le doglianze sulla valutazione delle prove sono state respinte perché miravano a un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione.
richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione ampia e argomentata.
richiamato sul regime dei documenti nel processo tributario e sul vizio motivazionale; non è stato ravvisato alcun deficit di motivazione.
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che il requisito fosse soddisfatto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
è stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l’assenza di un processo verbale di constatazione non invalida di per sé l’atto impositivo, se l’Amministrazione ha svolto attività istruttoria sufficiente e il controllo si è tradotto in un accertamento a tavolino basato su documenti e altri elementi acquisiti legittimamente.
- Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale, anche in ambito IVA, comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra concretamente che, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi in modo diverso; non basta dedurre in astratto la sua omissione.
- Il principio di autonomia dei periodi d’imposta impedisce la trasposizione automatica di un accertamento da un anno all’altro, ma non esclude che fatti accertati in un’annualità possano costituire indizi per la ricostruzione di operazioni analoghe in un anno diverso, se permane immutato il quadro fattuale.
- Quando l’Ufficio prova, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate, incombe sul contribuente fornire la prova contraria dell’effettività delle prestazioni.
- Il divieto di doppia presunzione non opera come regola assoluta: un fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di ulteriori inferenze, purché queste siano a loro volta logicamente e probatoriamente adeguate.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o contestare la sufficienza del ragionamento del giudice di merito quando la motivazione sia ampia e coerente; il vizio di motivazione appare solo in caso di reale mancanza o apparenza della stessa.
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