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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale del 2006 relativo ai rapporti tra un consorzio ortofrutticolo e un proprio socio, al quale erano state applicate sanzioni per omesso conferimento di prodotti agricoli. Dopo un primo ciclo di giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva già stabilito che la domanda arbitrale del socio riguardava soltanto l'impugnazione di deliberazioni societarie sanzionatorie e non anche una domanda di condanna o di rideterminazione delle sanzioni. Nel giudizio di rinvio il consorzio chiedeva la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle precedenti decisioni caducate, mentre il socio eccepiva la compensazione con un diverso credito, derivante da spese legali riconosciutegli in altro giudizio tra le stesse parti. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la compensazione tra i due crediti e ha compensato anche le spese di lite. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 394 c.p.c. per avere il giudice di rinvio ecceduto i limiti del processo chiuso, ammettendo una nuova eccezione di compensazione fondata su un credito esterno al dictum di cassazione, e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto legittima la domanda restitutoria del consorzio ex art. 389 c.p.c., perché conseguente alla cassazione della precedente decisione, ma ha considerato inammissibile, nel giudizio di rinvio, la prima formulazione dell'eccezione di compensazione con un credito non derivante in modo immediato e diretto dalla sentenza cassata e già azionabile, almeno in via eventuale o condizionata, nel giudizio di merito. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La doglianza sulle spese di lite è rimasta assorbita.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al vizio del lodo e della decisione di merito

  • art. 389 c.p.c.

    la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata è conseguenza della cassazione e non costituisce domanda nuova

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni o eccezioni nuove che non derivino immediatamente e direttamente dalla sentenza di cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese resta assorbita dall'accoglimento del motivo principale, dovendo il giudice di rinvio rivalutare le spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite, poi travolta dalla cassazione della statuizione principale

  • art. 260 n. 4 c.p.c.

    norma indicata dal ricorrente a fondamento della denuncia di violazione di legge nel motivo di ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: le parti devono riproporre la controversia nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, senza introdurre nuove eccezioni o nuovi controdiritti che non discendano immediatamente e direttamente dal decisum rescindente.
  • La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza poi cassata è ammissibile nel giudizio di rinvio perché nasce proprio dalla caducazione del titolo esecutivo e non integra una domanda nuova.
  • Un credito fondato su un titolo autonomo, estraneo al rapporto definito dalla sentenza cassata, non può essere eccepito in compensazione per la prima volta nel giudizio di rinvio, se poteva essere dedotto già nel giudizio di merito anche in forma eventuale o condizionata.
  • Quando viene cassata la statuizione principale che sorregge la regolazione delle spese, la decisione sulle spese di lite deve essere rinnovata dal giudice del rinvio.
  • Decisioni di legittimità rese in controversie diverse, anche tra le stesse parti, non sono automaticamente sovrapponibili se i relativi oggetti o i profili processuali non coincidono pienamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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