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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni eredi sulla base di una convenzione negoziale del 19 dicembre 1984, che la controparte aveva impugnato in opposizione. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato nulla la convenzione e accolto l’opposizione al decreto, ritenendo che la questione della validità del contratto fosse comune a tutte le parti e che, per effetto dell’impugnazione principale proposta da una sola parte, non si fosse formato il giudicato neppure nei confronti dei coobbligati che avevano proposto appello incidentale tardivo o che erano rimasti contumaci. I ricorrenti principali hanno quindi dedotto violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che nelle obbligazioni solidali passive l’impugnazione proposta da alcuni debitori non si comunica agli altri, poiché il rapporto è scindibile; di conseguenza, per i coobbligati che non avevano tempestivamente impugnato o che erano rimasti contumaci si sarebbe formato giudicato interno sulla sentenza di primo grado. I ricorrenti incidentali condizionati, dal canto loro, hanno sostenuto che la causa fosse inscindibile e che perciò fosse ammissibile il loro appello incidentale tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la formazione del giudicato nei confronti dei debitori solidali che non avevano tempestivamente impugnato o che erano rimasti contumaci. Ha riaffermato il principio secondo cui, nelle obbligazioni solidali passive, la sentenza resa all’esito del giudizio conserva efficacia solo nei confronti del condebitore che abbia partecipato e impugnato, mentre per gli altri, se non hanno proposto impugnazione tempestiva, si forma giudicato; il meccanismo dell’art. 1306, comma 2, c.c. opera solo se il condebitore che voglia avvalersene non abbia partecipato a quel medesimo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando tale principio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene utilizzato come parametro del motivo di legittimità per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’impugnazione non si comunica ai coobbligati solidali in assenza di inscindibilità del rapporto.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per affermare la scindibilità del rapporto processuale tra coobbligati solidali e la limitazione degli effetti dell’impugnazione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in combinato con gli artt. 324 e 325 c.p.c. per sostenere la formazione del giudicato nei confronti dei non impugnanti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata tempestivamente.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine di impugnazione e la conseguente definitività della sentenza nei confronti dei non impugnanti.

  • art. 343, primo comma, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla decadenza dall’appello incidentale tardivo presentato oltre il termine.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel combinato con l’art. 347 c.p.c. per il termine di costituzione dell’appellato.

  • art. 347, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel combinato con l’art. 166 c.p.c. per la tempestività della costituzione in appello.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    la Corte precisa che la facoltà del condebitore solidale di opporre la sentenza favorevole opera solo se il condebitore non ha partecipato al medesimo giudizio; se ha partecipato, valgono le preclusioni del giudicato.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla corte d’appello per la nullità della convenzione per impossibilità dell’oggetto.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla corte d’appello per affermare la nullità del negozio per impossibilità dell’oggetto.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali passive il rapporto processuale è scindibile: la mancata impugnazione tempestiva da parte di uno dei condebitori comporta il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, anche se altri coobbligati impugnano con successo la sentenza.
  • L’art. 1306, comma 2, c.c. consente al condebitore di opporre la sentenza favorevole ottenuta da altro coobbligato solo quando egli sia rimasto estraneo a quel giudizio; se ha partecipato al processo, non può sottrarsi agli effetti del giudicato formatosi per mancata impugnazione.
  • L’impugnazione proposta da alcuni debitori solidali non si estende automaticamente ai coobbligati che non abbiano proposto impugnazione tempestiva o che siano decaduti dall’impugnazione, salvo ipotesi di effettiva inscindibilità del rapporto non ricorrente nelle obbligazioni solidali.
  • La presenza di un’unica sentenza formalmente resa nei confronti di più coobbligati non esclude che, sul piano sostanziale e processuale, essa contenga tante pronunce distinte quanti sono i debitori, con giudicati parzialmente autonomi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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