Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a due soggetti, indicati come soci e, per una di essi, anche come legale rappresentante di una società di persone, avvisi di accertamento per IRAP e IRPEF relativi ad annualità d'imposta pregresse. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli, ritenendo che le decisioni di primo grado fossero state pronunciate nei confronti di una società ormai estinta per cancellazione dal registro delle imprese e, in ogni caso, ravvisando un vizio di motivazione ex art. 7 L. 212/2000. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2945 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente anticipato l'estinzione della società alla data di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e non a quella di cancellazione dal registro delle imprese; 2) violazione degli artt. 2945, 2312, 2313, 2324 c.c. e dell'art. 5 TUIR, deducendo che l'estinzione della società comporta successione dei soci nei rapporti sociali e che quindi la notifica degli avvisi ai soci era legittima; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, contestando l'affermazione della CTR circa il difetto di motivazione degli avvisi per il richiamo a un precedente avviso non allegato e non notificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi. In sintesi, ha ritenuto che il primo motivo difettasse di specificità e introducesse una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata, senza indicazione dell'avvenuta deduzione nei precedenti gradi; che il secondo motivo, pur richiamando il principio secondo cui l'avviso emesso verso una società di persone estinta può essere validamente notificato a un socio in ragione del fenomeno successorio, era comunque inammissibile perché il ricorso non chiariva a quali delle otto sentenze riunite dalla CTR e a quali avvisi di accertamento si riferisse; che il terzo motivo era parimenti inammissibile per mancata specificazione della sentenza e dell'avviso cui la censura era riferita. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla decorrenza degli effetti dell'estinzione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e novità della questione di fatto.
richiamato insieme agli artt. 2313 e 2324 c.c. per sostenere il fenomeno successorio dei soci nelle obbligazioni sociali dopo l'estinzione della società.
richiamato per fondare la tesi della successione dei soci nei rapporti passivi della società estinta.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione passiva dei soci dopo l'estinzione della società.
richiamato dalla ricorrente quale norma attinente all'imputazione del reddito ai soci, in collegamento con la pretesa fiscale nei confronti dei soci stessi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per censurare l'assunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica come requisito di specificità e di indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione comporta l'inammissibilità dei motivi.
richiamato per affermare l'inammissibilità della documentazione prodotta in cassazione, perché estranea ai limiti dell'articolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone accertamenti di fatto non può essere esaminata se la circostanza decisiva non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente dove essa sia stata dedotta e documentata nei giudizi di merito.
- Il requisito di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di indicare puntualmente gli atti, i documenti e, quando vi siano più decisioni riunite, la singola sentenza cui la doglianza si riferisce; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta può essere notificato anche a un socio quale successore, ma la deduzione in cassazione di tale principio richiede la precisa riferibilità dell'atto impugnato alla concreta posizione processuale e alla specifica decisione di merito.
- La critica alla motivazione dell'avviso di accertamento deve essere agganciata in modo univoco all'atto e alla decisione effettivamente contestati; riferimenti generici a una pluralità di avvisi o a più sentenze riunite impediscono il controllo di legittimità.
- La produzione documentale in cassazione è ammissibile solo nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; documenti introdotti per colmare lacune probatorie sul fatto controverso non possono essere utilizzati per superare l'inammissibilità del motivo.
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