Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta da una società nei confronti dell'imprenditore individuale titolare di un'azienda poi conferita in una società, per ottenere l'accertamento della contraffazione di un brevetto per invenzione industriale relativo a un "dado autobloccante perfezionato" e delle condotte anticoncorrenziali, con condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e liquidato il danno in euro 150.000. La società conferitaria proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile sia per tardività della notifica della citazione in appello alla controparte sia per inosservanza del termine perentorio fissato per integrare il contraddittorio nei confronti dell'originario convenuto. In cassazione la società ricorrente deduceva due motivi ex art. 360 n. 4 c.p.c.: con il primo denunciava violazione di varie norme processuali per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo il gravame in base alla notifica della citazione integrativa; con il secondo contestava la declaratoria di inammissibilità per asserita nullità della notifica della citazione integrativa del contraddittorio nei confronti dell'originario convenuto. Prima della decisione era però intervenuto atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per effetto dell'accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
È richiamato come norma di deduzione dei vizi di legittimità processuale denunciati con i due motivi di ricorso.
È invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate dalla Corte d'appello.
È richiamato in relazione alle regole di notificazione degli atti processuali.
È richiamato tra le norme sulla notificazione invocate con il primo motivo.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale.
È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.
È richiamato in relazione alla ritenuta tardività della notifica dell'appello.
È richiamato come parametro per la tempestività del gravame.
È richiamato tra le disposizioni processuali dedotte in ricorso.
È richiamato con riferimento al regime delle notificazioni dell'impugnazione.
È richiamato con il secondo motivo in tema di nullità della notificazione della citazione integrativa.
È richiamato con riguardo ai vizi della citazione e della notificazione.
È richiamato in relazione alla rinnovazione o integrazione della notificazione.
È richiamato tra le norme relative alla fase di impugnazione e alla gestione del contraddittorio.
È la norma sulla integrazione del contraddittorio cui la Corte d'appello aveva subordinato la prosecuzione del gravame, fissando un termine perentorio.
È la base normativa della rinuncia al ricorso in cassazione.
È richiamato quale norma che regola gli effetti della rinuncia e conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È interpretato nel senso che il raddoppio del contributo unificato mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica solo all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato, escluso nel caso concreto.
È indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non vi è luogo a provvedere sulle spese, se ciò risulti dalla regolazione concordata tra le parti o comunque per effetto dell'accettazione della rinuncia.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è sanzione collegata alla ratio di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché manca una soccombenza processuale definita in termini di inammissibilità originaria del gravame.
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