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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un soggetto ingiunto con decreto provvisoriamente esecutivo, emesso sulla base di un lodo irrituale che lo condannava al risarcimento del danno per violazione di una clausola di non concorrenza contenuta in un patto parasociale, ha proposto opposizione e poi appello, respinti. In cassazione ha articolato quattro motivi. Con il primo ha dedotto la nullità/invalidità della clausola compromissoria dell'art. 12 del patto parasociale per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, sostenendo che la clausola non fosse riferibile ai soggetti e alle controversie in concreto decise, che il riferimento testuale riguardasse i soli "soci" intesi come società fiduciarie e non i fiducianti, e che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato comportamenti successivi e un preteso richiamo all'art. 808-ter c.p.c.. Con il secondo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione del metodo collegiale, del principio maggioritario e della buona fede nella formazione del lodo irrituale, assumendo che il lodo fosse stato in realtà redatto e deliberato senza la partecipazione di uno degli arbitri nominati. Con il terzo ha sostenuto l'invalidità del lodo per estinzione del mandato collettivo, a seguito della rinuncia all'incarico di uno degli arbitri prima del completamento e del deposito del lodo. Con il quarto ha dedotto la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza dell'arbitro nominato dalle controparti, per un asserito conflitto di interessi derivante dalla comune appartenenza professionale del medesimo arbitro e dei difensori delle controparti allo stesso studio/associazione professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondate le censure sulla carenza di motivazione e sulla violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. quanto alla corretta interpretazione della clausola compromissoria e alla verifica della determinatezza dell'oggetto del mandato arbitrale. Ha invece dichiarato inammissibili le doglianze del primo motivo relative all'art. 808-ter c.p.c. e al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis 1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, error procedendo e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 808-ter c.p.c.

    richiamato solo come censura del ricorrente; la Corte rileva che la sentenza impugnata non vi ha fatto riferimento

  • art. 1346 c.c.

    l'oggetto del mandato/clausola compromissoria deve essere determinato o determinabile in modo inequivoco

  • art. 1418 c.c.

    la clausola compromissoria è nulla se manca il requisito di determinatezza/determinabilità richiesto dalla legge

  • art. 1419 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta nullità della clausola compromissoria

  • art. 1421 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta nullità della clausola compromissoria

  • art. 1423 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta nullità della clausola compromissoria

  • art. 1325 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancanza di un elemento essenziale del contratto/clausola

  • art. 1722 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'estinzione del mandato collettivo per rinuncia dell'arbitro

  • art. 1726 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'estinzione del mandato collettivo per rinuncia dell'arbitro

  • art. 1730 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'estinzione del mandato collettivo per rinuncia dell'arbitro

  • art. 1710 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per i doveri di diligenza e correttezza dell'arbitro-mandatario

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato nel quarto motivo a fondamento dei principi di imparzialità e giusto processo

Massime di principio

  • La clausola compromissoria che devolve controversie ad arbitri irrituali resta soggetta al controllo del giudice ordinario sulla sua validità ed efficacia, poiché il mandato agli arbitri è conferito solo nei limiti in cui la clausola sia valida e sufficientemente determinata.
  • Nel giudizio sulla validità di una clausola compromissoria occorre interpretare il testo contrattuale nella sua interezza, verificando in modo coerente sia l'ambito soggettivo sia l'ambito oggettivo delle controversie devolute; non è sufficiente isolare singole espressioni del testo senza giustificare logicamente la loro portata.
  • Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del mandato arbitrale esige che le parti possano identificare in modo inequivoco il perimetro delle controversie affidate agli arbitri; ove permangano ambiguità sostanziali su soggetti, rapporto e controversie devolute, la clausola può essere nulla.
  • Nell'arbitrato irrituale, il lodo si fonda su un mandato collettivo e negoziale: pertanto il rispetto dei limiti del mandato e della sua permanenza fino alla conclusione della deliberazione è essenziale per la validità del risultato arbitrale.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoPatti parasociali
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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