Cassazione Civile, Ordinanza n. 29314/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, emessi a seguito di informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza tramite l'Amministrazione fiscale francese, basate sulla documentazione bancaria sottratta a una banca svizzera e poi trasmessa alle autorità italiane. Gli accertamenti recuperavano a tassazione maggiori imposte Irpef, oltre a interessi e sanzioni, per la mancata indicazione nel quadro RW di disponibilità finanziarie detenute all'estero in anni precedenti e ritenute riconducibili alle contribuenti. In cassazione le ricorrenti deducono: 1) omessa pronuncia sul motivo d'appello che contestava l'attendibilità contenutistica e soggettiva dei dati della scheda-cliente HSBC; 2) violazione del contraddittorio preventivo, delle regole sull'onere della prova e delle presunzioni, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che non fosse stata verificata in concreto l'attendibilità dei dati e che fosse mancata una reale interlocuzione endoprocedimentale; 3) violazione delle norme sull'utilizzabilità degli atti acquisiti tramite cooperazione fiscale e sull'accesso alla documentazione, censurando la legittimità dell'uso di fonte illecita e la pretesa non accessibilità dei documenti ai contribuenti. Una delle due ricorrenti ha poi chiesto l'estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, mentre l'altra è deceduta in corso di causa.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente alla contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, prendendo atto del pagamento della prima rata e dell'istanza di estinzione; precisa che le spese di quella parte restano a carico di chi le ha anticipate. Per l'altra contribuente, il ricorso viene rigettato. La Corte ritiene utilizzabili, ai fini dell'accertamento tributario, i dati della c.d. "lista Falciani" e, nel caso concreto, reputa corretta la valutazione della CTR sull'attendibilità della documentazione e sulla sua capacità indiziaria. Esclude l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza d'appello aveva esaminato espressamente l'attendibilità della scheda-cliente; esclude altresì la violazione del contraddittorio preventivo, trattandosi di accertamento Irpef non armonizzato e a tavolino, per il quale non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; dichiara inammissibili o comunque infondate le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio, nonché quelle formulate in modo generico sulla motivazione dell'avviso e sulle presunte violazioni delle norme sulle presunzioni. La Corte aggiunge che, essendo la contribuente deceduta, non vi è interesse attuale a decidere sulle sanzioni, che non si trasmettono agli eredi. Le spese del giudizio di legittimità relative alla contribuente soccombente sono poste a suo carico.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
"Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei paesi e territori a regime fiscale privilegiato (...) si presumono costituiti, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"
La presunzione legale di evasione non ha efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia i medesimi fatti possono essere valorizzati come elementi indiziari di una presunzione semplice.
art. 4 d.l. n. 167 del 1990, conv. in l. n. 227 del 1990
Richiamato come norma sugli obblighi dichiarativi delle attività finanziarie estere, la cui violazione consente il recupero a tassazione nel contesto descritto.
artt. 37, 38 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocate dalle ricorrenti per contestare la legittimità dell'attività di accertamento e l'uso della documentazione bancaria estera.
artt. 31 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate nell'accertamento tributario.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato in relazione ai requisiti formali di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dalle ricorrenti a tutela dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
art. 61 d.lgs. n. 300 del 1999
Evocato nel terzo motivo con riferimento all'organizzazione e legittimazione dell'azione amministrativa fiscale.
art. 31-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla cooperazione tra amministrazioni fiscali e all'utilizzabilità delle informazioni trasmesse dall'estero.
art. 6 d.lgs. n. 167 del 1990
Indicata dalle ricorrenti nel quadro delle norme sugli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività estere.
La violazione è esclusa perché il giudice di merito non ha invertito l'onere della prova, avendo ritenuto assolto quello dell'Ufficio sulla base degli elementi indiziari prodotti.
La Corte ribadisce che la presunzione semplice può fondarsi anche su un solo indizio, purché grave e preciso; in sede di legittimità è censurabile solo l'erronea sussunzione, non la valutazione di gravità, precisione e concordanza.
Richiamati per denunciare un preteso vizio di omessa pronuncia, escluso dalla Corte perché la CTR aveva effettivamente esaminato la questione dell'attendibilità dei dati.
La Corte ricorda che la loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce un valore di prova legale inesistente, non quando valuta liberamente il materiale probatorio.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure vengono in parte ritenute inammissibili perché, sotto veste di violazione di legge o omessa pronuncia, mirano a una rivalutazione del merito; il vizio ex n. 5 è altresì precluso in presenza di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 6 CEDU
L'utilizzazione processuale di prove illecitamente acquisite non viola di per sé la Convenzione; occorre valutare se il processo, nel suo complesso, sia equo.
artt. 24 e 111 Cost.
La Corte esclude una violazione generica dei diritti di difesa e del giusto processo, non essendo state prospettate concrete discrasie del procedimento.
art. 3 Cost.
La doglianza è ritenuta generica e priva di specifico collegamento con la ratio decidendi, dato che la presunzione legale non è stata applicata retroattivamente.
art. 53 Cost.
Evocato in modo generico; la Corte non ravvisa profili di violazione nel caso concreto.
TFUE
Il richiamo alla libera circolazione dei capitali è ritenuto irrilevante, perché la presunzione legale non è stata applicata retroattivamente nel caso deciso.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per regolare le spese in caso di definizione agevolata e per la disciplina dell'estinzione del giudizio tributario.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata determinano l'estinzione del giudizio per la sola contribuente che ha aderito alla definizione agevolata.
Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi; perciò, in caso di morte del contribuente, non vi è interesse attuale a una decisione sulle sanzioni.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La Corte considera i documenti prodotti con l'istanza estintiva, pur senza notificazione, perché comunque conosciuti e non contestati dall'Ufficio.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari anche acquisiti in modo irrituale o illegittimo, purché non vi sia una specifica preclusione di legge e non siano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.
- La documentazione bancaria estera proveniente dalla c.d. "lista Falciani" è utilizzabile come fonte probatoria o indiziaria nel giudizio tributario; non può essere trattata come mero anonimo foglio privo di valore, se sia possibile ricondurla al contribuente e se il giudice ne valuti criticamente attendibilità e pertinenza.
- La presunzione legale di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non opera retroattivamente per annualità anteriori alla sua entrata in vigore; per tali annualità, però, i medesimi fatti possono comunque sorreggere una presunzione semplice.
- Una sola circostanza indiziaria può essere sufficiente a fondare la prova presuntiva, purché sia grave e precisa; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per errori di sussunzione o motivazione nei limiti consentiti.
- Nel processo tributario relativo a imposte non armonizzate e in accertamenti c.d. "a tavolino", non esiste in via generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la sua mancanza non determina invalidità se non nei casi e nei limiti in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
- Non integra omessa pronuncia la decisione che affronti espressamente, anche solo in motivazione, la questione sostanziale dedotta, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda in realtà una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Nel processo civile e tributario la violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea attribuzione dell'onere della prova, mentre la censura delle modalità di valutazione delle prove attiene, semmai, agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed è ammissibile solo nei limiti strettamente previsti.
- Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi; se il contribuente è deceduto, non permane interesse a una pronuncia sulle sole sanzioni.
- In caso di definizione agevolata perfezionata con il pagamento della prima rata, il giudizio si estingue nei confronti del contribuente aderente, con disciplina delle spese secondo le norme speciali applicabili.
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