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Sentenza

Sentenza del 16/09/2026 n. 25437 - Corte di Cassazione

Riscossione - Rateizzazione - Scissione societaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per IVA relativa al 2009, a seguito del controllo automatizzato e della decadenza dalla rateizzazione concessa alla Sopin Srl, che dal 2013 aveva omesso il pagamento a partire dalla sesta rata, scaduta il 2 aprile 2013. La cartella era stata notificata ad AA Srl quale successore e coobbligato solidale, dopo la scissione di Sopin del 2 agosto 2012 con trasferimento del patrimonio a BB Spa e la successiva fusione di BB in AA. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha contestato che fosse necessario notificare ad AA un avviso o una comunicazione preventiva, sostenendo che la cartella poteva seguire direttamente la decadenza dalla rateizzazione; ha inoltre censurato la decisione che riteneva la cartella insufficientemente motivata, sia per l’imposta sia per sanzioni e interessi.

La decisione

La Cassazione ha escluso la riunione con il ricorso relativo alla medesima cartella proposto dalla debitrice principale, già deciso con rinvio. Ha inoltre ritenuto che l’irregolare prosecuzione del processo dopo il fallimento di AA, dichiarato il 22 marzo 2019 prima della sentenza d’appello del 15 luglio 2019, potesse essere eccepita soltanto dalla società fallita, che non lo aveva fatto: la questione non ha quindi determinato la nullità della decisione. Entrambi i motivi dell’Agenzia sono stati accolti. Non era necessario notificare preventivamente ad AA un avviso di accertamento o una comunicazione bonaria: la responsabilità della beneficiaria deriva ex lege dalla scissione per obbligazioni generate da fatti anteriori, anche se la beneficiaria non ne era consapevole. Quanto alla motivazione, la cartella poteva richiamare la pretesa tributaria già comunicata alla scissa nel 2011 e definita mediante rateizzazione, sicché la censura relativa all’imposta è stata accolta. Resta invece da verificare se la cartella indichi adeguatamente gli ulteriori importi per sanzioni e interessi maturati dopo l’omesso pagamento della rata del 2 aprile 2013, secondo i criteri indicati dalla Cassazione. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La norma, quindi, è di generale applicazione per tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla natura automatica o meno della causa d'interruzione, né in particolare con quanto stabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente detta una regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina il dies a quo del termine per riassumere.

    Nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre da quando è stata dichiarata l’interruzione. Il giudice deve quindi rilevare l’interruzione con un provvedimento espresso, pur restando gli effetti dell’evento collegati alla data in cui esso si è verificato.

  • Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997

    È così prevista l'immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni e, quindi, la notifica della cartella di pagamento, senza alcun ulteriore adempimento.

    In caso di decadenza dalla rateizzazione, il residuo dovuto, al netto di quanto già versato, può essere iscritto direttamente a ruolo e richiesto con cartella, senza un ulteriore atto preventivo nei confronti del debitore cui la rateizzazione era stata concessa.

  • Art. 2506-bis c.c.

    l'art. 2506-bis cod. civ., nel disciplinare il progetto di scissione, specifica che esso deve dar conto degli elementi del passivo.

    Il progetto di scissione deve indicare gli elementi del passivo; la decisione richiama tale obbligo anche per rilevare che la beneficiaria può conoscere o acquisire la situazione debitoria della società scissa, comprese le pendenze tributarie.

  • Art. 173, comma 13, D.P.R. 917/1986

    Nel caso di scissione totale si è aggiunto che è illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributari riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha avuto effetto, dovendo l'accertamento essere svolto, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti della società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

    Per la scissione totale, l’accertamento relativo a periodi anteriori all’efficacia dell’operazione deve essere rivolto alla beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione, non alla società scissa.

  • Art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    La norma è richiamata, insieme all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, nella censura dell’Agenzia relativa al controllo automatizzato; la decisione la esamina nel quadro della formazione della pretesa e della successiva iscrizione a ruolo, ma non formula una distinta interpretazione testuale.

  • Art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    La norma è richiamata per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA. La decisione conferma che la cartella può essere emessa per la pretesa risultante dal controllo e dalla successiva decadenza dalla rateizzazione, senza che sia necessario un ulteriore atto prodromico alla beneficiaria.

  • Art. 1292 c.c.

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia in relazione alla solidarietà, ma la decisione fonda la responsabilità della beneficiaria principalmente sull’effetto legale della scissione e sulla successione nella posizione della società scissa.

  • Art. 25 D.P.R. 602/1973

    È richiamato nel motivo sulla motivazione della cartella. La decisione ritiene sufficiente, per la pretesa d’imposta già comunicata alla scissa e poi rateizzata, il riferimento essenziale alla pretesa residua; rimette invece al giudice di rinvio la verifica della motivazione relativa agli ulteriori accessori.

  • Art. 7 L. 212/2000

    Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

    Quando un atto precedente ha già determinato imposta e interessi, la cartella per gli ulteriori interessi maturati può essere motivata richiamando quell’atto e quantificando l’importo aggiuntivo. Se la cartella è invece il primo atto che richiede interessi, deve indicare importo, base normativa e decorrenza, senza necessità di dettagliare i singoli tassi e calcoli.

  • Art. 3 L. 241/1990

    Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

    La motivazione della cartella che richiede ulteriori interessi può consistere nel richiamo dell’atto fiscale che aveva già determinato il debito e nella quantificazione degli accessori sopravvenuti. Se la cartella è il primo atto di richiesta degli interessi, occorrono anche l’indicazione della base normativa e della decorrenza.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; i due motivi sono stati accolti.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata esclusivamente per indicare il deposito della memoria illustrativa dell’Agenzia; non costituisce una base autonoma della decisione.

Massime di principio

  • Nelle operazioni di scissione, la responsabilità tributaria della beneficiaria può comprendere passività anche non ancora determinate o accertate al momento dell’operazione, purché i fatti che le hanno generate siano anteriori alla scissione.
  • La responsabilità della beneficiaria discende ex lege dall’operazione straordinaria: non è necessario dimostrare che essa conoscesse effettivamente la specifica obbligazione, né che l’abbia volontariamente assunta.
  • Quando la società scissa aveva ricevuto la comunicazione della pretesa e aveva ottenuto una rateizzazione, la decadenza dal beneficio può comportare l’iscrizione a ruolo del residuo e la notifica della cartella senza un nuovo avviso preventivo alla beneficiaria.
  • La sufficienza della motivazione della cartella va valutata separatamente per imposta e accessori: il richiamo alla pretesa già comunicata alla società scissa può bastare per il debito d’imposta, mentre interessi e sanzioni maturati successivamente devono risultare motivati secondo la loro specifica natura e quantificazione.
  • Nel processo tributario, l’irregolare prosecuzione dopo un evento interruttivo può essere fatta valere dalla parte protetta dall’interruzione, non da una parte diversa che non abbia subito il relativo pregiudizio; la nullità, in tale ipotesi, è relativa.

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