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Sentenza

Sentenza del 27/09/2026 n. 26278 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8548/19 del 27 marzo 2019, che aveva accolto il ricorso del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 364/01/14 del 16 settembre 2014. La controversia riguardava cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2010. La Fondazione ha denunciato un errore di fatto revocatorio: l’ordinanza aveva affermato che non fosse stata formulata una specifica domanda sulle sanzioni, benché nel controricorso fosse stata chiesta, in subordine, la loro esclusione, insieme agli interessi, per legittimo affidamento. Nel riesame del terzo motivo del ricorso comunale si discuteva inoltre se la prolungata inerzia del Comune, che in precedenza non aveva accertato l’imposta, potesse fondare l’affidamento della Fondazione sull’esenzione ICI.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione e ha riconosciuto l’errore percettivo sulla domanda relativa a sanzioni e interessi, revocando l’ordinanza del 2019 nei limiti di tale errore. Nel giudizio rescissorio ha però accolto il terzo motivo del Comune: il legittimo affidamento può incidere su sanzioni, interessi e altri aspetti accessori, non sulla debenza del tributo, e la mera inerzia dell’amministrazione non basta a generarlo. Ha quindi rigettato nel merito l’originario ricorso della Fondazione contro gli avvisi ICI per il 2006-2010. Spese dei gradi di merito e del giudizio di revocazione compensate; la Fondazione è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto previsto dall' art. 395 , n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell' art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato.

    La revocazione è ammessa per un errore percettivo immediatamente verificabile dagli atti, relativo a un fatto decisivo; non serve invece a correggere valutazioni o interpretazioni del giudice.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    L'errore di fatto previsto dall' art. 395 , n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell' art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato.

    La norma consente la revocazione delle pronunce di cassazione per l’errore di fatto revocatorio definito dall’art. 395, n. 4, c.p.c.; nel caso concreto, l’errore riguardava la percezione della domanda effettivamente formulata.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione; il Comune l’ha invocata contestando la qualificazione giuridica dell’inerzia amministrativa come fonte di legittimo affidamento.

  • Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Indiscusso, poi, che il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell' art. 10 , commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.

    L’affidamento tutelabile può escludere conseguenze sanzionatorie, risarcitorie e accessorie dell’inadempimento, ma non elimina il tributo quando si sono verificati i relativi presupposti impositivi.

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La sussistenza del requisito oggettivo dell'agevolazione (da identificare con l'effetto svolgimento delle attività assentite dall'art. 7, comma 1, lett. i), cit.) "non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare - ed anche sotto questo aspetto l'onere della prova spetta al contribuente - che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale".

    L’esenzione ICI richiede la prova delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nell’immobile: non bastano la qualifica dell’ente o documenti che attestino soltanto la destinazione prevista. L’onere probatorio grava sul contribuente.

  • Art. 10, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Secondo la specifica disciplina dell'ICI - l'obbligo dichiarativo risultava escluso con riferimento alle unità immobiliari "esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7".

    L’esclusione dall’obbligo dichiarativo è collegata agli immobili effettivamente esenti ai sensi dell’art. 7; la disposizione non dimostra da sola che ricorrano i requisiti sostanziali dell’esenzione.

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ciò che residua, nella fattispecie, è la mera inerzia dell'amministrazione - che, per il passato, non ha fatto esercizio del potere di accertamento (già) sottoposto a specifici termini di decadenza ( D.Lgs. n. 504/1992 , cit., art. 11, comma 2; L. 27 dicembre 2006, n. 296 , art. 1 , comma 161).

    Il potere di accertamento è soggetto a termini di decadenza; il mancato esercizio entro tali termini per annualità passate non equivale a un riconoscimento dell’esenzione per gli anni successivi né fonda, da solo, un affidamento tutelabile.

  • Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Ciò che residua, nella fattispecie, è la mera inerzia dell'amministrazione - che, per il passato, non ha fatto esercizio del potere di accertamento (già) sottoposto a specifici termini di decadenza ( D.Lgs. n. 504/1992 , cit., art. 11, comma 2; L. 27 dicembre 2006, n. 296 , art. 1 , comma 161).

    La disciplina dei termini di accertamento limita temporalmente il potere dell’ente impositore; la mancata verifica di annualità precedenti, di per sé, non costituisce un comportamento positivo e univoco idoneo a far sorgere legittimo affidamento.

Massime di principio

  • Il silenzio o la mancata emissione di accertamenti da parte dell’amministrazione, anche protratti nel tempo, non bastano normalmente a far ritenere riconosciuta un’esenzione fiscale o a impedire l’accertamento per annualità ancora verificabili.
  • Per invocare il legittimo affidamento occorre un comportamento amministrativo positivo e idoneo a creare un’apparenza univoca di correttezza della posizione fiscale, insieme alla buona fede e alla correttezza del contribuente; rilevano le circostanze concrete del caso.
  • Il legittimo affidamento può incidere su sanzioni, interessi e conseguenze accessorie, ma non cancella il tributo se i presupposti impositivi si sono oggettivamente verificati.
  • Per beneficiare di un’esenzione ICI basata sull’attività svolta, non è sufficiente la natura dell’ente o la destinazione dichiarata dell’immobile: va dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività esente con modalità non commerciali, con onere della prova a carico del contribuente.
  • La revocazione per errore di fatto è circoscritta a una svista percettiva decisiva, immediatamente riscontrabile negli atti; non consente di rimettere in discussione una valutazione giuridica o probatoria.

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