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Sentenza

Sentenza del 25/09/2026 n. 26161 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi contestavano a KYMAX IRES e IRAP per i periodi d’imposta 2008-2012 e ad A.A. IRPEF per il 2010-2012. L’Amministrazione riteneva che KYMAX fosse esterovestita, avesse cioè in Italia la sede effettiva dell’amministrazione pur avendo sede legale a Hong Kong e svolgendo la produzione in Cina, e che gli utili extracontabili fossero stati distribuiti al socio. A.A. ha articolato nove motivi: nullità delle notifiche societarie perché indirizzate a una società asseritamente estinta e inutilizzabilità di una certificazione Orbis in inglese; invalidità della notifica cartacea di atti firmati digitalmente; violazione del contraddittorio e del termine di 60 giorni per gli avvisi IRPEF personali; decadenza dall’accertamento per il 2010; motivazione apparente sulla esterovestizione e insussistenza dei presupposti dell’art. 73 TUIR; mancato riconoscimento dei costi aziendali; infine, assenza dei presupposti per l’IRAP, in particolare della stabile organizzazione in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello, che aveva a sua volta confermato il rigetto dei ricorsi deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n. 299/2018. I primi due motivi, sulle notifiche a KYMAX e sul documento Orbis, sono stati respinti: la contestazione sulla cessazione societaria non scalfiva l’accertamento di merito e le notifiche avevano raggiunto il loro scopo; l’art. 122 c.p.c. non impone la traduzione dei documenti stranieri e l’eventuale nomina del traduttore è facoltativa. Il terzo motivo, sulla notifica analogica di atti firmati digitalmente, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito né era stato indicato dove fosse stata dedotta. Il quarto motivo, sul contraddittorio e sul termine dilatorio di 60 giorni per gli avvisi personali, è stato respinto: la verifica riguardava la società e gli avvisi al socio derivavano dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; il termine si applicava alla società sottoposta a verifica, non ai conseguenti avvisi IRPEF del socio. Il motivo sulla decadenza per il 2010 è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: secondo l’accertamento di merito A.A. era tenuto a dichiarare i redditi di capitale e, non avendolo fatto, si applicava il termine quinquennale. Il sesto e il settimo motivo, sulla motivazione e sull’esterovestizione, sono stati respinti: la motivazione, pur riprendendo le difese dell’Agenzia, esprimeva una chiara adesione alle ragioni della decisione di primo grado; inoltre, la sede effettiva in Italia e la gestione delle decisioni strategiche e organizzative erano accertamenti di fatto non rivalutabili in cassazione. L’ottavo motivo sui costi è stato respinto, anche perché la documentazione prodotta non era stata ritenuta idonea dai giudici di merito. Il nono motivo sull’IRAP è stato respinto quale conseguenza dell’accertata residenza fiscale italiana della società. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Agenzia delle entrate 10.800 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Nel caso in esame, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non si risolve in una mera adesione acritica alle riprodotte controdeduzioni dell'Amministrazione Finanziaria, perché la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, lungi dal limitarsi a riportare acriticamente le ragioni esposte dall'Ufficio, ha chiaramente esternato la condivisione alla motivazione della decisione di primo grado, anche sulla base della egualmente condivisa sintesi argomentativa sviluppata dalla difesa erariale nelle controdeduzioni le quali, peraltro, tenevano conto e confutavano anche gli elementi indiziari di segno contrario posti a fondamento dell'appello dalla parte contribuente.

    La sentenza applica la sanatoria per raggiungimento dello scopo: la notifica non è inesistente quando l’atto è stato consegnato nella sede amministrativa effettiva della società ritenuta esterovestita al suo amministratore e questi ha potuto impugnarlo tempestivamente e contestarne il merito.

  • Artt. 122 e 123 c.p.c.

    Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall' art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell' art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.

    L’obbligo di usare l’italiano riguarda gli atti processuali, non i documenti prodotti dalle parti. Per un documento in lingua straniera il giudice può nominare un traduttore, ma non è tenuto a farlo in ogni caso.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    In tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio ex art. 12, L. n. 212 del 2000 non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti nell'accertamento, ma soltanto di colui che sia raggiunto da verifiche presso i locali aziendali, sicché, stante l'autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società, in caso di accertamento eseguito nei confronti dell'ente è irrilevante, ai fini della legittimità dell'accertamento, la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, rispetto a quella relativa alla società sottoposta a verifica, dovendo per questa essere rispettato il suddetto termine di 60 giorni.

    Il termine di 60 giorni dopo la chiusura della verifica tutela il contribuente sottoposto all’accesso e alla verifica nei locali aziendali. Non si estende automaticamente al socio destinatario di un accertamento personale derivante dalla presunta distribuzione degli utili extracontabili della società.

  • Art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto applicabile, per l’anno 2010, il termine quinquennale in quanto A.A., pur avendo redditi da lavoro dipendente, avrebbe dovuto dichiarare anche i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli utili della società e non lo aveva fatto. Il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento di fatto dei giudici di merito.

  • Art. 73, commi 1, 3 e 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    In materia di imposte sui redditi delle società, l' art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

    La residenza fiscale italiana può derivare, alternativamente, dalla sede legale, dalla sede dell’amministrazione o dall’oggetto principale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Per accertarla non è necessario provare anche una specifica finalità elusiva; la sede dell’amministrazione è il luogo in cui si dirige e gestisce concretamente l’impresa e da cui provengono le decisioni.

  • Art. 109, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il motivo relativo ai costi aziendali è stato respinto perché i giudici di merito hanno ritenuto che mancasse documentazione idonea a dimostrare i componenti negativi di reddito; la Corte di cassazione non può sostituire una nuova valutazione delle prove a quella concordemente svolta nei gradi di merito.

  • Art. 53 Cost.

    La disposizione è stata invocata insieme alla disciplina dei costi, ma la decisione ha respinto la censura perché la mancata deduzione dei costi dipendeva dall’assenza di documentazione ritenuta idonea, non da una diversa interpretazione del principio di capacità contributiva.

  • Artt. 4, 12, 24 e 25 D.Lgs. n. 446/1997

    La Corte ha confermato il recupero IRAP come conseguenza dell’accertamento che KYMAX era residente in Italia e produceva reddito d’impresa quale soggetto residente. Ha quindi respinto la censura del contribuente relativa alla mancanza di prova di una stabile organizzazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato integralmente rigettato, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il pagamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992; art. 111, comma 6, Cost.

    Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

    La motivazione per relationem o la riproduzione di argomentazioni di parte non determina di per sé nullità: occorre che le ragioni della decisione siano comunque riconoscibili come proprie del giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.

Massime di principio

  • Per stabilire la residenza fiscale di una società, i criteri della sede legale, della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale sono alternativi: può essere sufficiente che uno di essi ricorra in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. La sede formale estera e la produzione all’estero non escludono la residenza italiana se le decisioni effettive di direzione e gestione sono assunte in Italia.
  • La contestazione di esterovestizione può fondarsi sull’insieme degli elementi relativi alla direzione e alla gestione concreta dell’impresa. In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove di merito limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • La notifica a una società ritenuta esterovestita presso la sede amministrativa effettiva in Italia e al suo amministratore può raggiungere il proprio scopo quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto impugnare tempestivamente l’atto; in tal caso non ricorre necessariamente una notificazione inesistente.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda il soggetto sottoposto alla verifica presso i locali aziendali. Non si applica automaticamente al socio per un accertamento IRPEF conseguente alla presunta distribuzione di utili extracontabili della società.
  • Un documento in lingua straniera prodotto in giudizio non è invalido per il solo fatto di non essere tradotto. Il giudice può disporre una traduzione, ma la nomina di un traduttore non è obbligatoria in ogni caso.
  • La motivazione giudiziale può richiamare o riprodurre argomentazioni delle parti, purché risulti chiara l’adesione del giudice e siano identificabili le ragioni della decisione; la tecnica redazionale, da sola, non rende la motivazione apparente.
  • Per contestare in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente se e in quale atto del giudizio di merito l’aveva sollevata; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per novità.
  • La deduzione di costi aziendali richiede documentazione idonea a provarne esistenza e misura. La cassazione non è sede per rivalutare il materiale probatorio già esaminato concordemente dai giudici di merito.

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