Sentenza del 22/09/2026 n. 25749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia aveva assoggettato all’imposta proporzionale di registro del 3% due rogiti del 30 gennaio 2013. Con tali atti SALERNO ENERGIA HOLDING S.p.A. aveva assunto, ai sensi dell’art. 1273 c.c., una quota di debito di SALERNO SISTEMI S.p.A.: 845.000 euro verso AUSINO Servizi Idrici Integrati e 7.122.056 euro verso ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva inizialmente deciso a favore delle società; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia. Le società avevano quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito, poiché la contribuente aveva definito le controversie in via agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere nel merito i quattro motivi di ricorso. Ha accertato che per ciascuno dei due avvisi era stata presentata il 31 maggio 2019 una distinta domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018 e che i relativi pagamenti erano stati eseguiti e riconosciuti regolari dall’Agenzia: 25.203 euro per un avviso e 213.494 euro per l’altro, ciascun importo rateizzato in venti rate. Poiché il processo era rimasto sospeso e nessuna parte aveva presentato entro il 31 dicembre 2020 un’istanza di trattazione, ricorrevano i presupposti per dichiararne l’estinzione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. La decisione non individua un vincitore nel merito: l’estinzione deriva dal perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136/2018
In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell' art. 6 D.L. n. 119/2018 , conv. dalla legge n. 136/2018 , laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.
La controversia sull’avviso di liquidazione dell’imposta di registro è definibile in via agevolata quando l’avviso manifesta una pretesa fiscale sostanziale e maggiore rispetto a quella applicata provvisoriamente in sede di registrazione. Nel caso concreto la definizione si è perfezionata con le domande presentate per ciascun avviso e il pagamento integrale delle somme dovute; in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo è stato dichiarato estinto.
Art. 7, comma 2, lettera b), e comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
La disposizione è indicata dalla Corte quale parte della disciplina della definizione agevolata concretamente richiesta dalle società. Il provvedimento non ne riporta né ne sviluppa un’autonoma interpretazione distinta da quella applicata per dichiarare perfezionata la definizione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia esclude l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione.
L’ulteriore contributo unificato non si applica quando la pronuncia di estinzione per definizione agevolata non rientra nella fattispecie prevista dalla norma. La sua natura sanzionatoria ed eccezionale impone un’interpretazione restrittiva.
Massime di principio
- Una controversia tributaria relativa a un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro può rientrare nella definizione agevolata se l’atto esprime una pretesa fiscale sostanziale, maggiore di quella provvisoriamente applicata alla registrazione.
- Per perfezionare la definizione agevolata occorre rispettare gli adempimenti previsti, compresa la presentazione di una domanda distinta per ciascun atto impugnato e il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e le scadenze applicabili.
- Se il contribuente presenta tempestivamente la domanda e gli atti di pagamento richiesti, il processo resta sospeso secondo la disciplina applicabile; in mancanza di un’istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio può essere dichiarato estinto.
- L’estinzione per definizione agevolata chiude il processo senza comportare una decisione sui motivi di merito: non equivale quindi a una pronuncia che accerti quale parte avesse ragione sulla pretesa tributaria.
- In caso di estinzione, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; inoltre, l’ulteriore contributo unificato non va applicato automaticamente, ma solo nei casi previsti dalla relativa disposizione.
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