Sentenza del 26/09/2026 n. 26260 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013-2017, con cui l’Agenzia ha recuperato a tassazione la quota imponibile dei dividendi distribuiti da ICM. Nel 2012 i soci A.A. (60%) e B.B. (40%) avevano rivalutato le partecipazioni per complessivi 10.400.000 euro, versando l’imposta sostitutiva del 4%, e il 28 dicembre 2012 le avevano cedute per i medesimi importi a Due M S.r.l., costituita il 17 dicembre 2012. L’Ufficio ha ritenuto abusivo il meccanismo, sostenendo che la cessione alla società veicolo aveva consentito di percepire gli utili sotto forma di pagamento delle quote cedute, assoggettandoli di fatto alla tassazione agevolata del 4%, senza valide ragioni extrafiscali. I quattro motivi di ricorso per cassazione contestavano: la motivazione asseritamente apparente della sentenza d’appello; l’insussistenza dei presupposti dell’abuso del diritto e la violazione delle regole sull’onere della prova; l’omessa pronuncia sulla mancata motivazione rafforzata degli avvisi; e la motivazione asseritamente apparente sulla dedotta integrazione in giudizio della motivazione degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse esposto un percorso argomentativo comprensibile e valutato le ragioni addotte dal contribuente; ha confermato la configurabilità dell’abuso, rilevando che la governance e il controllo di Due M erano rimasti sostanzialmente in capo ai soci originari, senza prova concreta di un effettivo passaggio generazionale o di un distinto progetto imprenditoriale, mentre il vantaggio fiscale era consistito nell’assoggettare gli utili alla tassazione del 4%. Ha escluso l’omessa pronuncia sulla motivazione rafforzata, perché la decisione d’appello aveva individuato la condotta abusiva e il vantaggio fiscale, e ha ritenuto accertato che gli avvisi fossero già completi e non fossero stati integrati dall’Ufficio in giudizio. La Corte ha quindi confermato la sentenza della CGT di secondo grado n. 58/2/2024, che aveva riunito gli appelli e confermato tutti gli avvisi di accertamento per il 2013-2017. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 9.500 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 10-bis della legge n. 212/2000
A fronte di ciò i soci si sono garantiti la tassazione al quattro per cento degli utili percepiti di anno in anno, possibilità che l'ordinamento fiscale non consentiva loro affatto, se non appunto attraverso questo meccanismo della cessione e poi di percepimento degli utili sotto forma di pagamento delle quote cedute, ma appunto a fronte di una cessione che, come si è appena detto, non trova tuttora una spiegazione extrafiscale concreta.
È abusiva l’operazione che, pur utilizzando formalmente norme fiscali, realizza un vantaggio indebito contrario alla loro finalità e non è sorretta da una concreta ragione extrafiscale. Nel caso esaminato, la rivalutazione e la cessione alla società veicolo hanno permesso di assoggettare al 4% utili percepiti nel tempo, senza che fosse dimostrato un effettivo passaggio generazionale o un autonomo progetto imprenditoriale.
Art. 10-bis, comma 8, della legge n. 212/2000
La richiamata disposizione prevede che "l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.".
Gli atti impositivi in materia di abuso devono indicare specificamente la condotta contestata, le norme o i principi elusi, il vantaggio fiscale indebito e i chiarimenti del contribuente. Nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione degli avvisi e quella della sentenza d’appello esponevano gli elementi essenziali della contestazione.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Invero sussiste motivazione parvente allorché non sia possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, o lo stesso sia caratterizzato da invincibile contraddizione o si riduca a un argomentare del tutto scollegato con la decisione stessa.
La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio, presenta contraddizioni insanabili o è del tutto scollegata dalla decisione. Non è apparente una sentenza che esponga un percorso logico riconoscibile e dia conto degli elementi decisivi, anche se condivide la ricostruzione dell’Ufficio.
Art. 132 c.p.c.
Invero sussiste motivazione parvente allorché non sia possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, o lo stesso sia caratterizzato da invincibile contraddizione o si riduca a un argomentare del tutto scollegato con la decisione stessa.
La nullità per difetto di motivazione ricorre quando la motivazione è solo apparente, ossia non rende comprensibile l’iter seguito dal giudice, è affetta da contraddizione insanabile o non è pertinente alla decisione. La valutazione delle difese e l’esplicitazione delle ragioni della conclusione escludono tale vizio.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente ha invocato la norma sull’onere della prova, ma la Corte ha respinto la censura, rilevando che il giudice d’appello aveva valutato gli elementi della vicenda e che le giustificazioni extrafiscali addotte non dimostravano un effettivo passaggio generazionale o una concreta finalità economica distinta dal vantaggio fiscale.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata dal contribuente insieme alle regole sull’onere probatorio, ma la relativa censura è stata respinta: la ricostruzione del giudice di merito è stata ritenuta adeguatamente fondata sugli elementi della vicenda, mentre le ragioni extrafiscali prospettate non risultavano concrete.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la sentenza d’appello aveva affrontato la contestazione relativa alla motivazione rafforzata degli avvisi, sicché non vi era stata omissione di pronuncia.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rivalutazione di partecipazioni seguita dalla loro cessione a una società veicolo non è abusiva per il solo fatto di produrre un risparmio fiscale: occorre valutare in concreto la sostanza dell’operazione, il vantaggio ottenuto e l’esistenza di valide ragioni extrafiscali.
- Sono indici rilevanti di possibile abuso la continuità sostanziale tra la compagine e la governance della società ceduta e della società acquirente, il mantenimento del controllo in capo ai soci originari e l’assenza di un effettivo sviluppo organizzativo o imprenditoriale della holding.
- La finalità dichiarata di favorire il passaggio generazionale deve trovare riscontro concreto nell’assetto e nella gestione successivi: la sola costituzione di una società familiare, se lascia invariati controllo e amministrazione, può non essere sufficiente.
- Una motivazione giudiziale non è apparente solo perché aderisce alle conclusioni dell’Amministrazione: è sufficiente che renda ricostruibile il ragionamento seguito e affronti gli elementi decisivi e le difese della parte.
- Per evitare la nullità prevista per gli atti relativi all’abuso del diritto, l’avviso deve illustrare la condotta abusiva, le norme o i principi elusi, il vantaggio fiscale indebito e i chiarimenti forniti dal contribuente; la completezza va valutata sul contenuto effettivo dell’atto, non sulla mera circostanza che l’Ufficio sviluppi ulteriormente le proprie difese in giudizio.
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