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Sentenza

Sentenza del 16/09/2026 n. 25377 - Corte di Cassazione

Società a Responsabilità Limitata - Obblighi contributivi INPS soci

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’INPS ha impugnato, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la decisione che aveva escluso dalla base contributiva gli utili prodotti da AA Srl e accantonati, anziché distribuiti, negli anni 2015 e 2017. Secondo l’Istituto, l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 e la disciplina fiscale avrebbero imposto di calcolare i contributi sugli utili d’impresa prodotti dalla società, anche se non percepiti, perché la scelta di non distribuirli dipendeva dalla socia unica e amministratrice; l’esclusione avrebbe inoltre rimesso alla lavoratrice la determinazione della base contributiva, in contrasto con i principi di solidarietà e indisponibilità dell’obbligazione previdenziale. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS. Ha confermato che, pur essendo dovuta l’iscrizione alla gestione commercianti quando il socio di una Srl partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, i contributi non si calcolano automaticamente su tutti gli utili societari: rilevano quelli imputati al socio e dichiarati da lui ai fini IRPEF, per percezione degli utili o per opzione della società per la tassazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Poiché gli utili in causa erano stati accantonati e non risultava l’opzione per la trasparenza, non erano redditi imputati alla socia ai fini IRPEF e non entravano nella base contributiva. Spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e il conseguente obbligo di dichiararlo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; l’INPS è tenuto, ove dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438

    L' art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992 , pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall'obbligato ai fini IRPEF.

    La base contributiva comprende i redditi d’impresa che la legge tributaria imputa all’obbligato e che questi deve dichiarare ai fini IRPEF. Non basta che la società abbia prodotto utili: se sono tassati in capo alla società e non attribuiti fiscalmente al socio, non sono inclusi nella base contributiva del socio.

  • Art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233

    L' art. 1 , comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1 luglio 1990, ha commisurato "l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori" al "12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".

    La norma è richiamata per ricostruire la precedente disciplina, che parametrava i contributi al reddito dell’attività d’impresa che dava titolo all’iscrizione e dichiarato ai fini IRPEF. La successiva estensione della base imponibile non elimina il requisito dell’imputazione fiscale del reddito al lavoratore.

  • Art. 6, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L' art. 6 , comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa "(i) redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale".

    La qualificazione dei redditi come redditi d’impresa e la loro imputazione dipendono dal regime fiscale proprio del tipo societario. Il regime di trasparenza previsto per le società di persone non si applica automaticamente agli utili di una Srl.

  • Art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato "sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

    La norma descrive l’imputazione per trasparenza propria delle società di persone: il reddito è attribuito al socio anche senza distribuzione. Per una Srl occorre invece che sia intervenuta l’opzione per il regime di trasparenza, oppure che gli utili siano stati percepiti.

  • Artt. 115 e 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell'imputazione "per trasparenza", il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.

    Per gli utili di una società di capitali, l’imputazione al socio rilevante ai fini contributivi ricorre quando gli utili sono percepiti o quando la società sceglie la tassazione per trasparenza prevista da queste disposizioni. Gli utili non distribuiti e non assoggettati a trasparenza restano reddito della società.

  • Art. 23 della Costituzione

    Tanto il sorgere dell'obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall' art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligo contributivo e la sua misura devono avere fondamento chiaro nella legge. Non è consentito ampliare per via interpretativa la base imponibile includendo redditi soltanto ipotetici o non imputati al lavoratore secondo la disciplina fiscale.

  • Art. 38, secondo comma, della Costituzione

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l'adeguatezza della tutela previdenziale ( art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    Il coordinamento tra base contributiva e imputazione fiscale non viola la garanzia di adeguatezza previdenziale; tale esigenza non autorizza comunque a estendere l’obbligo oltre i limiti stabiliti dalla legge.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale l’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato il motivo nel merito, ritenendolo ammissibile ma infondato.

  • Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell' art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una Srl è soggetto all’obbligo assicurativo nella gestione commercianti solo se partecipa al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente; la sola titolarità di quote non basta.
  • L’iscrizione alla gestione commercianti non comporta automaticamente che tutti gli utili prodotti dalla Srl concorrano alla base contributiva del socio lavoratore. Occorre che il reddito sia imputato al socio e dichiarabile ai fini IRPEF.
  • Gli utili di una Srl non distribuiti e non assoggettati al regime di trasparenza restano, ai fini della controversia, reddito della società e non sono inclusi nella base contributiva personale del socio.
  • L’INPS, quale ente creditore, deve provare che gli utili siano stati percepiti dal socio oppure che la società abbia optato per la tassazione per trasparenza; deve quindi dimostrare l’imputazione fiscale necessaria a fondare l’obbligo contributivo.
  • La finalità solidaristica o antielusiva e il fatto che il socio controlli la società non consentono, da soli, di sostituire ai redditi imputati e dichiarati al socio utili soltanto prodotti o accantonati dalla società.

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