Sentenza del 27/09/2026 n. 26277 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un’ingiunzione di pagamento per IMU relativa agli anni 2012-2014. In appello la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la legittimità del potere di accertamento e della sottoscrizione da parte del concessionario, ma aveva ritenuto non dovuta l’imposta perché la contribuente non risultava titolare dell’immobile nel periodo tassato. Assoservizi ha proposto cinque motivi di ricorso: omessa pronuncia sull’inammissibilità delle contestazioni riferite all’avviso di accertamento, anziché a vizi propri dell’ingiunzione; violazione delle regole sull’impugnabilità degli atti della riscossione; pronuncia extra petita sulla mancata titolarità dell’immobile; motivazione apparente e omesso esame di fatti relativi ai dati catastali e alla conoscenza dell’immobile; violazione della disciplina catastale, sostenendo che le risultanze catastali non provano né escludono la proprietà. In pendenza del giudizio di cassazione, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata, versando 1.220,25 euro a fronte di un valore della lite di 24.405,12 euro; il Comune aveva recepito la relativa disciplina e non risultava presentato un diniego.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i cinque motivi. Ha rilevato che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, in quanto il Comune di Avellino ne aveva disposto l’applicazione e non risultava un diniego, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; il dispositivo dichiara inoltre compensate tra le parti le spese. Non è dovuto un ulteriore contributo unificato, perché l’estinzione deriva dall’iniziativa della controricorrente.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 190
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
La norma consente la definizione agevolata di determinate controversie tributarie pendenti in Cassazione mediante pagamento della percentuale prevista. La Corte richiama il regime agevolativo applicabile alla controversia, senza decidere nel merito le censure di Assoservizi.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 197 e 198, come modificati dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
Quando il contribuente deposita la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento secondo le modalità previste, il processo viene dichiarato estinto; in base alla disciplina, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Nel caso concreto la Corte ha dichiarato l’estinzione, disponendo nel dispositivo la compensazione delle spese.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 200 e 201, come modificati dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56
Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.
L’estinzione non impedisce di contestare un eventuale successivo diniego della definizione: il diniego può essere impugnato davanti al giudice che ha dichiarato estinto il processo e può fondare la revocazione del provvedimento estintivo. Qui la Corte ha constatato che non risultava alcun diniego.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 205
Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale...
Gli enti territoriali possono estendere, con un proprio atto adottato entro il termine previsto, la definizione agevolata alle controversie tributarie in cui sono parti. La Corte ha considerato decisivo che il Comune di Avellino avesse recepito la disciplina.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è riportata una proposizione del provvedimento che interpreti autonomamente questa disposizione.
La Corte esclude un ulteriore versamento del contributo unificato in ragione dell’estinzione del giudizio correlata all’iniziativa della controricorrente.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria può condurre all’estinzione del giudizio senza che il giudice esamini i motivi di ricorso, se ricorrono i presupposti di legge, l’ente interessato ha aderito al regime applicabile e la domanda e il pagamento risultano regolari.
- Per le controversie che coinvolgono un ente territoriale, va verificato se l’ente abbia adottato l’atto necessario a estendere la definizione agevolata alle liti di cui è parte; l’adesione prevista dalla legge statale non opera automaticamente per ogni ente locale.
- L’eventuale diniego della definizione può essere contestato anche dopo la dichiarazione di estinzione, con gli strumenti e nei termini previsti dalla legge, inclusa la revocazione del provvedimento estintivo.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata non equivale a una decisione nel merito: non determina, in questa pronuncia, quale parte avesse ragione sulle questioni relative all’ingiunzione, all’avviso di accertamento, alla titolarità dell’immobile o alle risultanze catastali.
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