Cassazione Civile, Ordinanza n. 33756/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per maggiori imposte relative all’anno 2007, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972. La società contribuente contestava l’iscrizione a ruolo straordinario delle somme, sostenendo: che il ruolo straordinario fosse utilizzabile solo per crediti derivanti da accertamenti non definitivi e non per somme liquidate ex art. 36 bis; che la cartella fosse nulla per difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni del fondato pericolo per la riscossione; che il giudice di merito avesse valorizzato una motivazione introdotta solo in corso di causa; che lo stato di liquidazione non bastasse, da solo, a integrare il fondato pericolo per la riscossione; infine, contestava i compensi di riscossione, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e la violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente ha articolato sei motivi, riassumibili in: errata applicazione delle norme sulla riscossione straordinaria; omessa pronuncia su vizi motivazionali dell’atto; illegittima integrazione postuma della motivazione; erronea considerazione della liquidazione societaria come indice di periculum; omessa pronuncia e illegittimità dell’aggio di riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, affermando che il ruolo straordinario può operare anche rispetto a somme iscritte a titolo definitivo ex art. 14 d.P.R. n. 602/1973, quando sussista il fondato pericolo per la riscossione; ha inoltre ritenuto che la situazione di liquidazione della società fosse di per sé idonea a integrare tale pericolo, senza necessità di una motivazione specifica ulteriore. Quanto al sesto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte processuale e comunque infondato nel merito, richiamando la giurisprudenza che esclude l’illegittimità costituzionale dell’aggio di riscossione e ne riconosce la natura di corrispettivo del servizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’Agenzia delle entrate, rimasta senza attività difensiva.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
consente la liquidazione automatizzata delle imposte dovute sulla base della dichiarazione; nel caso concreto la cartella trae origine da tale controllo.
art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA.
i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione; il presupposto legittimante è cautelare e deve sussistere anche quando il credito sia iscritto a titolo definitivo.
prevede l’iscrizione a titolo definitivo, tra l’altro, delle imposte liquidate ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600/1973; nel caso concreto la cartella rientra in tale ipotesi.
disciplinava l’iscrizione provvisoria nei ruoli; la Corte chiarisce che il ruolo straordinario deroga a questa disciplina quando il credito sia non definitivo.
art. 15 bis d.P.R. n. 602/1973
"In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo"
la deroga riguarda l’iscrizione provvisoria; nei ruoli straordinari l’intero importo può essere iscritto anche se l’accertamento non è definitivo.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR si è espressa sui punti controversi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti tributari.
richiamato dalla ricorrente, ma la questione centrale riguarda in realtà l’aggio di riscossione.
artt. 19 e 23 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per sostenere che nel processo tributario l’ufficio non possa integrare la motivazione dell’atto impugnato.
artt. 2484, 2486, 2487 e 2491 c.c.
richiamati per contestare che lo stato di liquidazione integri automaticamente il pericolo per la riscossione.
art. 17, primo comma, d.lgs. n. 112/1999
norma sull’aggio di riscossione; la Corte richiama la giurisprudenza che ne esclude l’illegittimità costituzionale e ne afferma la natura retributiva.
art. 53 Cost.
menzionato nella giurisprudenza richiamata per escludere la violazione del principio di capacità contributiva rispetto all’aggio.
artt. 3, 24, 42 e 111 Cost.
parametri costituzionali invocati dalla ricorrente contro l’aggio di riscossione; la Corte non ravvisa fondatezza della questione.
art. 97 Cost.
richiamato per giustificare l’assetto legale dell’aggio in funzione del buon andamento ed efficienza del servizio di riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ruolo straordinario ex art. 11 d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e può essere legittimamente formato quando l’Amministrazione dimostri, anche in modo desumibile dal contesto fattuale, un fondato pericolo per la riscossione.
- La disciplina del ruolo straordinario si coordina sia con l’iscrizione a titolo provvisorio sia con quella a titolo definitivo: nei primi casi opera come deroga all’iscrizione parziale ex art. 15, mentre nei secondi consente comunque l’accelerazione cautelare della riscossione se sussiste il periculum.
- Nel processo tributario il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto controverso, anche implicitamente, mediante l’affermazione della legittimità dell’atto impugnato.
- La situazione di liquidazione della società debitrice può costituire elemento idoneo a integrare il fondato pericolo per la riscossione, specie quando il credito erariale deve confrontarsi con le ragioni degli altri creditori.
- L’aggio di riscossione ha natura di corrispettivo del servizio esattoriale e la relativa disciplina non è, di per sé, incompatibile con i parametri costituzionali invocati, salvo una specifica e concreta dimostrazione di sproporzione nel caso di specie.
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