Cassazione Civile, Ordinanza n. 20932/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese, in relazione a costi ritenuti indebitamente dedotti perché afferenti a operazioni inesistenti. L’ex liquidatore della società aveva impugnato l’atto e ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo, da un lato, tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio in appello e, dall’altro, che l’ex liquidatore fosse privo di legittimazione a contestare l’avviso emesso nei confronti di una società ormai estinta. Con il ricorso per cassazione il soggetto ha dedotto: (1) violazione delle norme sul processo tributario e del processo civile, sostenendo l’irregolarità della costituzione dell’Agenzia in appello per asserita tardività e difetto di prova della data di spedizione; (2) violazione di norme costituzionali, civilistiche e amministrative, assumendo la nullità dell’avviso perché notificato a società estinta e non ai soci, e rivendicando la propria legittimazione a far valere tale vizio; (3) violazione dell’art. 2909 c.c. per l’esistenza di un preteso giudicato esterno di altra sentenza che avrebbe dichiarato la nullità dell’atto; (4) censura sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento; (5) censura sull’applicabilità della disciplina che considera la società non estinta ai fini tributari. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo, e assorbiti il quarto e il quinto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la costituzione in appello dell’Agenzia delle entrate, applicando il principio per cui nel processo tributario, quando la notifica avviene a mezzo posta universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico e non dalla spedizione. Ha poi affermato che, dopo l’estinzione della società, l’atto impositivo diretto alla società estinta deve essere notificato ai soci; tuttavia ciò non attribuisce all’ex liquidatore la legittimazione a impugnare in proprio l’avviso, poiché la cancellazione della società lo priva della rappresentanza in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente alla società e, quindi, egli non ha interesse ad agire. Il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione/prova della sentenza invocata e della sua definitività. I motivi relativi al raddoppio dei termini e alla disciplina fiscale della società estinta sono stati dichiarati assorbiti. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia nel merito; è stato altresì dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati come norme processuali tributarie in tema di costituzione e impugnazione; la Corte ha applicato il principio sulla decorrenza del termine di costituzione nel processo tributario quando la notifica avvenga via posta
richiamati dalla ricorrente per contestare la regolarità dell’appello
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte ha osservato che il primo motivo, pur prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, integrava essenzialmente un error in procedendo
art. 24 Cost.
invocato per sostenere il diritto di difesa contro la pretesa nullità dell’atto
richiamato per sostenere gli effetti dell’estinzione della società e la successione delle obbligazioni verso soci
art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241
invocato per dedurre la nullità dell’avviso di accertamento
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica dalla Corte per affermare che, dopo l’estinzione della società, la notifica deve essere effettuata ai soci
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
la Corte ha ricordato che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione si applica solo alle cancellazioni richieste dalla data di entrata in vigore della norma in poi, non retroattivamente
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento
art. 37, commi 24-26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato nel motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento
art. 8 l. 11 marzo 2014, n. 23
richiamato nel motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento
invocato per il dedotto giudicato esterno
la Corte ha ribadito che il giudicato esterno deve essere provato producendo la sentenza munita di certificazione di passaggio in giudicato
art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sull’applicabilità della disciplina fiscale della società estinta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’impugnazione è notificata a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
- La prova della tempestività della notificazione può essere fornita anche tramite l’avviso di ricevimento, purché la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la mera indicazione manuale della data non è sufficiente, salvo che la ricezione risulti comunque avvenuta entro il termine di decadenza.
- Dopo l’estinzione della società, gli atti impositivi o esecutivi intestati alla società estinta devono essere notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, in applicazione analogica dei principi successori.
- L’estinzione della società priva l’ex liquidatore della legittimazione a rappresentarla e a impugnare in proprio l’atto tributario emesso nei confronti della società, perché manca un interesse giuridicamente tutelabile alla deduzione del vizio di notifica all’ente ormai estinto.
- Chi invoca un giudicato esterno ha l’onere di produrre la decisione e di corredarla della certificazione che attesti la sua irrevocabilità; in difetto, la relativa eccezione è inammissibile.
- I motivi di ricorso che restano logicamente superati dalla soluzione di una questione preliminare di legittimazione processuale possono essere dichiarati assorbiti.
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