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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20932/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese, in relazione a costi ritenuti indebitamente dedotti perché afferenti a operazioni inesistenti. L’ex liquidatore della società aveva impugnato l’atto e ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo, da un lato, tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio in appello e, dall’altro, che l’ex liquidatore fosse privo di legittimazione a contestare l’avviso emesso nei confronti di una società ormai estinta. Con il ricorso per cassazione il soggetto ha dedotto: (1) violazione delle norme sul processo tributario e del processo civile, sostenendo l’irregolarità della costituzione dell’Agenzia in appello per asserita tardività e difetto di prova della data di spedizione; (2) violazione di norme costituzionali, civilistiche e amministrative, assumendo la nullità dell’avviso perché notificato a società estinta e non ai soci, e rivendicando la propria legittimazione a far valere tale vizio; (3) violazione dell’art. 2909 c.c. per l’esistenza di un preteso giudicato esterno di altra sentenza che avrebbe dichiarato la nullità dell’atto; (4) censura sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento; (5) censura sull’applicabilità della disciplina che considera la società non estinta ai fini tributari. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo, e assorbiti il quarto e il quinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la costituzione in appello dell’Agenzia delle entrate, applicando il principio per cui nel processo tributario, quando la notifica avviene a mezzo posta universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico e non dalla spedizione. Ha poi affermato che, dopo l’estinzione della società, l’atto impositivo diretto alla società estinta deve essere notificato ai soci; tuttavia ciò non attribuisce all’ex liquidatore la legittimazione a impugnare in proprio l’avviso, poiché la cancellazione della società lo priva della rappresentanza in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente alla società e, quindi, egli non ha interesse ad agire. Il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione/prova della sentenza invocata e della sua definitività. I motivi relativi al raddoppio dei termini e alla disciplina fiscale della società estinta sono stati dichiarati assorbiti. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia nel merito; è stato altresì dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’impugnazione è notificata a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
  • La prova della tempestività della notificazione può essere fornita anche tramite l’avviso di ricevimento, purché la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la mera indicazione manuale della data non è sufficiente, salvo che la ricezione risulti comunque avvenuta entro il termine di decadenza.
  • Dopo l’estinzione della società, gli atti impositivi o esecutivi intestati alla società estinta devono essere notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, in applicazione analogica dei principi successori.
  • L’estinzione della società priva l’ex liquidatore della legittimazione a rappresentarla e a impugnare in proprio l’atto tributario emesso nei confronti della società, perché manca un interesse giuridicamente tutelabile alla deduzione del vizio di notifica all’ente ormai estinto.
  • Chi invoca un giudicato esterno ha l’onere di produrre la decisione e di corredarla della certificazione che attesti la sua irrevocabilità; in difetto, la relativa eccezione è inammissibile.
  • I motivi di ricorso che restano logicamente superati dalla soluzione di una questione preliminare di legittimazione processuale possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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