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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05076/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007, fondato sull’applicazione degli studi di settore. La ricorrente deduceva sei profili: mancata specifica motivazione dell’avviso rispetto alle osservazioni rese nel contraddittorio; illegittima applicazione dello studio di settore in presenza di asserite condizioni non normali dell’attività; omessa verifica concreta dell’applicabilità dello standard e mancata considerazione delle osservazioni difensive; violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato l’idoneità dello studio di settore a fondare l’accertamento; motivazione apparente o generica della CTR; violazione della disciplina sul termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, assumendo che l’avviso fosse stato emesso senza rispettarlo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR secondo cui, in materia di accertamento standardizzato mediante studi di settore, l’Ufficio può fondare l’accertamento su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, ma solo all’esito del contraddittorio con il contribuente; nel caso concreto, il contraddittorio risultava svolto e l’atto impositivo era adeguatamente motivato, avendo l’Ufficio considerato le osservazioni della società e spiegato le ragioni del loro parziale rigetto. La Corte ha inoltre affermato che l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti da studi di settore, perché presuppone accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Ha infine ritenuto che la censura sull’onere della prova e quella sulla motivazione sconfinassero nella richiesta di una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dalla ricorrente sulla motivazione dell’avviso; la Corte non ne ravvisa la violazione perché l’atto risultava motivato anche rispetto alle osservazioni del contribuente.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’avviso IVA; la censura è stata respinta perché l’avviso era adeguatamente motivato.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla motivazione dell’atto e sull’iter seguito dall’Ufficio.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Censurato dalla ricorrente; non emerge una sua violazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per la motivazione dell’atto; la Corte esclude la violazione.

  • art. 10, comma 4, l. 8 maggio 1998, n. 146

    Invocato per sostenere l’inapplicabilità dello studio di settore in condizioni non normali dell’attività; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la base normativa dell’accertamento induttivo richiamata dalla Corte come riferimento per gli studi di settore.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale norma che consente l’accertamento fondato anche sugli studi di settore in materia IVA.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427

    "gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ..."

    La Corte ribadisce che la norma consente accertamenti fondati su gravi incongruenze e costituisce uno strumento alternativo rispetto all’accertamento ordinario, indipendente dall’analisi delle scritture contabili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte conferma che gli studi di settore operano come presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si consolidano all’esito del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte afferma che, in contraddittorio, il contribuente deve provare le circostanze che giustificano lo scostamento dagli standards.

  • art. 111, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per motivazione apparente; la Corte reputa la motivazione della CTR sintetica ma sufficiente.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte afferma che la norma presuppone accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non si applica agli accertamenti basati sugli studi di settore.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 97 Cost.; la Corte non accoglie la censura sul termine di 60 giorni.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 24 Cost.; non incide sull’esito del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria e il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di pubblicità dell’udienza; la Corte ribadisce che il principio non è assoluto e può subire deroghe per ragioni obiettive e razionali.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni si consolidano solo dopo il contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
  • Nel contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente ha l’onere di provare, con ogni mezzo, le circostanze che giustificano l’esclusione dell’impresa dagli standards o comunque spiegano lo scostamento rispetto ai parametri presuntivi.
  • L’avviso di accertamento emesso all’esito del contraddittorio deve dare conto non solo dello scostamento, ma anche dell’applicabilità concreta dello standard prescelto e delle ragioni del mancato recepimento delle osservazioni del contribuente.
  • L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’attività, non agli accertamenti standardizzati basati sugli studi di settore.
  • La doglianza che contesti la valutazione delle giustificazioni del contribuente o la forza persuasiva delle presunzioni tende a sollecitare una nuova valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità se mascherata da violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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