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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2009, aveva rettificato il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, con metodo sintetico. Il giudice tributario di appello aveva rigettato il gravame dell'Agenzia, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato una capacità di spesa compatibile con il reddito dichiarato, valorizzando però le somme conseguite quale provento di appropriazione indebita, considerate idonee a giustificare il reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i proventi illeciti non possono essere trattati come redditi esenti e non possono quindi giustificare il reddito presunto ai fini dell'accertamento sintetico. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per asseriti difetti di attestazione di conformità, eccezioni poi ritenute infondate.

La decisione

La Corte ha respinto entrambe le eccezioni di improcedibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo che la sentenza impugnata fosse stata depositata con attestazione di conformità e che il ricorso notificato fosse corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate: ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; tuttavia i proventi illeciti non sono redditi esenti, ma redditi imponibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993. Pertanto, la CTR aveva erroneamente considerato le somme derivanti da appropriazione indebita come idonee a giustificare la capacità di spesa e a neutralizzare l'accertamento sintetico. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito e ammette la prova contraria del contribuente circa l'insussistenza o la minore entità del reddito presunto, oppure la sua derivazione da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

  • art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    I proventi derivanti da fatti illeciti costituiscono redditi imponibili e devono essere dichiarati; non sono qualificabili come redditi esenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sull'erronea attribuzione della prova contraria; la Corte accoglie il motivo alla luce della corretta distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio sull'accertamento sintetico.

  • art. 369, secondo comma, c.p.c.

    L'eccezione di improcedibilità fondata su asseriti vizi del deposito è stata ritenuta infondata perché la copia della sentenza recava attestazione di conformità e il ricorso risultava munito di attestazione di conformità firmata digitalmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge invocato nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 il contribuente può vincere la presunzione dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto non esiste, esiste in misura inferiore, oppure deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
  • I proventi di origine illecita non sono redditi esenti: sono, invece, redditi imponibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 e non possono essere utilizzati per giustificare la capacità contributiva al fine di neutralizzare un accertamento sintetico.
  • Quando la decisione di merito considera come giustificazione del reddito somme provenienti da reato, essa incorre in errore di diritto perché trasforma una fonte imponibile in una prova liberatoria incompatibile con la disciplina fiscale.
  • Le eccezioni di improcedibilità fondate su difetti formali del deposito o della notificazione devono poggiare su un concreto riscontro documentale; in mancanza, restano mere asserzioni ipotetiche.
  • In sede di legittimità, la violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sulla tassazione dei proventi illeciti può condurre alla cassazione con rinvio per nuovo esame dei fatti alla luce del corretto quadro normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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