Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’evasione dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2010. La società ricorrente, operante come bookmaker e collegata a un centro di trasmissione dati/ricevitoria, aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario. In appello la decisione di merito aveva accolto solo parzialmente il gravame, limitatamente alle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, rigettando nel resto la pretesa difensiva della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: nei primi due, in via preliminare, ha contestato l’erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la nullità della decisione per omessa pronuncia sulla mancata traduzione in inglese dell’atto impositivo; con gli altri motivi ha censurato il presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, la compatibilità della disciplina con gli artt. 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, nonché la compatibilità con l’art. 401 della direttiva IVA. La ricorrente ha anche chiesto rinvio dell’udienza per una possibile conciliazione e sospensione del giudizio, istanze entrambe respinte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, sia la possibilità di rinvio dell’udienza per conciliazione in Cassazione sulla base della nuova disciplina processuale tributaria, sia la trattazione in pubblica udienza e la sospensione del processo, rilevando che la questione era già stata definita dalla Corte di giustizia. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell’avviso, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e che, comunque, la società aveva dimostrato di averne compreso il contenuto svolgendo ampie difese nei gradi di merito. Ha poi respinto i motivi sull’imposta unica sulle scommesse, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale: il bookmaker che gestisce scommesse sul territorio italiano, anche se estero e privo di concessione, è soggetto passivo del tributo; la disciplina non è discriminatoria né lesiva del legittimo affidamento o della libertà di stabilimento; il presupposto territoriale si radica nelle attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia; non vi è necessità di ulteriore rinvio pregiudiziale. È stato inoltre escluso il contrasto con la disciplina IVA, poiché il tributo speciale sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 48 bis d.lgs. n. 546/1992
la disposizione sulla conciliazione in udienza non è stata ritenuta applicabile al giudizio di cassazione nel caso concreto.
nella versione modificata dal d.lgs. n. 220/2023 si applica ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024; non al presente giudizio.
stabilisce l’entrata in vigore del decreto e la sua applicazione ai giudizi tributari secondo il regime temporale indicato dalla Corte.
invocato come parametro della denuncia di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità lamentata.
richiamato in relazione alla pretesa illegittimità dell’avviso per mancata traduzione; la Corte ha negato che la norma imponga la traduzione nella lingua del destinatario.
interpretato nel senso che soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se estero o privo di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
norma interpretativa che estende la soggettività passiva anche ai soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio; è stata letta come applicabile ai rapporti rilevanti nel caso e come non discriminatoria.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato dal ricorrente sul presupposto territoriale; la Corte ha ritenuto che il presupposto si realizza in Italia con l’attività di organizzazione e raccolta scommesse.
art. 49 TFUE
la Corte ha escluso che la disciplina nazionale ostacoli la libertà di stabilimento del bookmaker estero.
art. 56 TFUE
la Corte ha escluso violazioni della libera prestazione di servizi e trattamenti discriminatori.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non vieta agli Stati membri di introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari; quindi la coesistenza con l’IVA è ammessa.
art. 267 TFUE
la Corte ha negato la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione era già stata definita.
art. 53 Cost.
richiamato nel quadro della sentenza della Corte costituzionale sulla capacità contributiva, considerata rispettata grazie alla possibilità di rivalsa/traslazione.
Massime di principio
- Nel settore dell’imposta unica sulle scommesse, il soggetto che organizza o gestisce la raccolta delle scommesse in Italia è soggetto passivo del tributo anche se opera per conto di terzi, è stabilito in altro Stato membro o è privo di concessione, quando la legge nazionale lo prevede in via interpretativa.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio conoscitivo, non desumibile da una mera contestazione generica.
- In materia tributaria, una norma interpretativa può spiegare effetti anche sui rapporti già sorti se il giudice di legittimità e le Corti sovranazionali ne hanno chiarito la portata, salvo i limiti derivanti da un giudizio di incostituzionalità espressamente circoscritto.
- La disciplina nazionale sull’imposta unica delle scommesse non viola, di per sé, gli artt. 49 e 56 TFUE se si applica in modo indistinto a operatori nazionali ed esteri e risponde a finalità di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all’evasione.
- Un tributo speciale sui giochi d’azzardo può sommarsi all’IVA se non assume il carattere di imposta sul volume d’affari; la cumulabilità è compatibile con l’art. 401 della direttiva IVA.
- Non è necessario rinviare nuovamente alla Corte di giustizia questioni già chiarite da precedenti unionali pertinenti, quando il quadro interpretativo sia ormai definito e la controversia non presenti profili nuovi sostanziali.
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