Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla costituzione, con atto pubblico del 16 marzo 2005, di una società consortile destinata alla gestione delle opere irrigue della Piana del Fucino, cui avrebbero partecipato un consorzio di bonifica, un'agenzia regionale e soci privati. Il consorzio originario ha chiesto di accertare la nullità/invalidità o l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo, sostenendo che il consenso fosse stato espresso da un soggetto privo di procura. La società poi divenuta ricorrente è intervenuta volontariamente, deducendo che dagli inadempimenti degli enti pubblici era derivato un danno da mancato guadagno e chiedendo l'adempimento degli obblighi assunti o, in subordine, il risarcimento anche per responsabilità precontrattuale. In appello la corte territoriale ha rigettato l'impugnazione principale, ritenendo insussistente il potere rappresentativo di chi aveva sottoscritto l'atto per gli enti pubblici, ha escluso che l'interveniente volontaria potesse chiamare in causa ulteriori soggetti e ha ritenuto priva di interesse la sua doglianza sulla qualificazione della decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di responsabilità del falsus procurator; 2) violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ravvisato un difetto di interesse; 3) violazione dell'art. 2700 c.c. per l'uso delle dichiarazioni dello Sciarretta e la valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente, quale interveniente volontaria, non poteva estendere il contraddittorio chiamando in causa ulteriori soggetti, potere che spetta solo alla parte convenuta o al terzo chiamato; ha considerato infondato il secondo motivo perché la censura sulla qualificazione della sentenza di merito riguardava una questione sollevabile solo dal soggetto cui la pronuncia si riferiva direttamente, e comunque l'eventuale errore non avrebbe giustificato una riforma ma solo una correzione della motivazione; ha dichiarato inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, osservando che la critica mirava in realtà a una rivalutazione del merito e che la Corte territoriale aveva fondato il convincimento su una valutazione complessiva del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1388 c.c.
richiamato dalla parte originaria per sostenere l'inefficacia nei propri confronti dell'atto stipulato da un soggetto privo di poteri rappresentativi
art. 1398 c.c.
richiamato quale base della domanda di inefficacia per contratto concluso da falsus procurator
art. 2700 c.c.
invocato nel ricorso per contestare il valore probatorio attribuito all'atto pubblico e alle dichiarazioni del soggetto che lo aveva sottoscritto
artt. 99, 100 e 112 c.p.c.
richiamati per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del requisito dell'interesse ad agire/impugnare
art. 105 c.p.c.
richiamato nel ragionamento della Corte per affermare che la chiamata di terzi nel giudizio conseguente all'intervento volontario non compete all'interveniente
art. 271 c.p.c.
richiamato nel ragionamento della Corte, in combinazione con l'art. 105 c.p.c., per escludere il potere dell'interveniente volontaria di estendere il contraddittorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'interveniente volontario non è legittimato a chiamare in causa nuovi soggetti nel processo; tale facoltà spetta, nei limiti previsti dal codice, alla parte convenuta o al terzo chiamato.
- Ai fini dell'impugnazione è necessario un interesse concreto e attuale alla riforma della statuizione censurata: non è ammissibile dolersi di una parte della motivazione o di una qualificazione giuridica della sentenza che non incida sulla propria posizione processuale.
- La denuncia di violazione dell'art. 2700 c.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia formato il proprio convincimento sulla base di una valutazione complessiva e non illogica delle risultanze di causa.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, illogica o altrimenti censurabile nei limiti del sindacato di cassazione.
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