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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra le parti per un immobile in Messina, in parte sublocato a terzo. Il locatore agiva per la convalida di sfratto per morosità lamentando il mancato pagamento dei canoni dal luglio 2015, oltre oneri condominiali e quota delle spese di registrazione. Il conduttore si opponeva deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto per omessa registrazione annuale e l'assenza di morosità per effetto di un controcredito derivante da prestazioni professionali di avvocato. Il tribunale risolveva il contratto per inadempimento e rigettava la riconvenzionale; la corte d'appello confermava la risoluzione e il rilascio, ma accoglieva in parte il gravame del conduttore dichiarando compensato il credito del locatore per canoni non pagati fino a concorrenza del controcredito professionale liquidato in € 32.347,59, con compensazione integrale delle spese. Il locatore ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) sosteneva che la domanda/ eccezione di compensazione fosse inammissibile o tardiva e non proponibile nel rito locatizio, nonché che si trattasse di vera domanda riconvenzionale estranea alla competenza del giudice adito; 2) denunciava la violazione dell'art. 1243 c.c. per mancanza di liquidità del credito professionale; 3) lamentava omessa motivazione sulla liquidazione dei compensi e sui criteri tabellari adottati; 4) deduceva extrapetizione perché la domanda di accertamento e liquidazione del credito non sarebbe stata espressamente proposta; 5) contestava l'assolvimento dell'onere probatorio e il valore attribuito a note spese/pre-notule del difensore; 6) censurava la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto degli atti rilevanti e, comunque, la deduzione del controcredito era correttamente qualificabile come eccezione riconvenzionale, avendo funzione solo paralizzante della pretesa di morosità; ha inoltre escluso che fosse necessario attivare la speciale procedura di liquidazione dei compensi professionali, poiché nel giudizio si trattava soltanto di accertare il controcredito in funzione compensativa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura processuale era tardiva e, nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il credito opposto in compensazione può essere liquidato dal giudice se certo ma non ancora liquido, fino alla concorrenza del credito principale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità; la motivazione sulla liquidazione dei compensi non era apparente e il giudice di merito, nei limiti minimi e massimi tabellari, non era tenuto a motivare la scelta dei valori medi, salvo scostamenti ulteriori. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione degli atti necessari a verificare la denunciata extrapetizione; comunque non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la riserva di agire per l'eventuale eccedenza era coerente con l'avvenuto esame del controcredito solo in via di eccezione. Il quinto motivo è stato anch'esso inammissibile, perché la censura sull'art. 2697 c.c. riguardava in realtà la valutazione delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio, e perché non risultava che la corte avesse attribuito valore decisivo alle sole note unilaterali del professionista. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, essendo un mero rilievo assertivo privo di specifica critica alla ratio della compensazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il controcredito professionale, del tutto autonomo rispetto al rapporto di locazione, integrasse una domanda riconvenzionale collegata alla causa principale.

  • artt. 416, 418 e 447-bis c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tardività/irritualità della pretesa compensativa nel rito locatizio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione dei compensi professionali dovesse avvenire nel procedimento speciale davanti al tribunale collegiale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non si stesse decidendo una domanda di pagamento, ma solo una eccezione di compensazione.

  • art. 1243 c.c.

    La Corte ha ribadito che, ai fini della compensazione, il credito opposto deve essere certo, liquido ed esigibile; se è certo ma non liquido, il giudice può liquidarlo se facile e pronta, dichiarando l'estinzione del credito principale fino alla concorrenza del controcredito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della motivazione, ritenuta inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa motivazione sulla liquidazione dei compensi, ritenuta inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre extrapetizione; la Corte ha escluso la violazione poiché la decisione si è limitata a valutare il controcredito ai fini compensativi, lasciando impregiudicata l'eventuale eccedenza.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha precisato che la violazione della norma è deducibile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; qui la censura investiva invece la valutazione delle prove.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per contestare il rilievo attribuito a pre-notule e note spese del professionista; la Corte ha osservato che la sentenza non fondava la liquidazione solo su tali atti unilaterali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese di lite, respinta per genericità e assenza di specifica critica alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato dalla Corte per dichiarare inammissibili le censure prive dell'indicazione del valore della controversia o comunque non specifiche.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha fondato su tale norma l'inammissibilità di più motivi per mancata puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le questioni non più deducibili in appello perché non riproposte restano precluse in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017

    Richiamato solo per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla qualità di giudice onorario del difensore.

Massime di principio

  • La deduzione di un controcredito al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria integra eccezione riconvenzionale; se invece mira anche a ottenere una pronuncia di condanna per l'eccedenza, assume natura di domanda riconvenzionale.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda le censure e riprodurne il contenuto essenziale; la mancata osservanza dell'onere di specificità comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La tardività o irritualità di una questione rilevabile nel grado di merito non può essere rimessa per la prima volta alla Corte di cassazione se non è stata tempestivamente dedotta e riproposta secondo le regole processuali applicabili.
  • Ai fini della compensazione ex art. 1243 c.c., il credito opposto deve essere certo, liquido ed esigibile; tuttavia, se è certo ma non ancora liquido, il giudice può procedere alla liquidazione quando questa sia agevole e rapida e dichiarare l'estinzione del credito principale nei limiti della concorrente compensazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è invece deducibile come vizio di legge una semplice contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice può muoversi entro i minimi e massimi tabellari senza necessità di specifica motivazione sulla scelta dei valori medi; una motivazione analitica è richiesta solo in caso di scostamento ulteriore dai parametri standard.
  • La compensazione delle spese di lite richiede una critica specifica alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito; un mero richiamo alla soccombenza, senza confronto con la motivazione della decisione, è un motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniCompensazioneInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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