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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale riferita ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, alla società veniva notificato un avviso di accertamento per il 2008 con recupero di IRES, contestazione di omesso versamento di ritenute sui redditi da capitale, irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, per quanto rileva in Cassazione, che non dovessero essere irrogate sanzioni per obiettiva incertezza normativa e perché la documentazione richiesta ai fini dell'agevolazione della ritenuta convenzionale era stata predisposta prima dell'avvio del controllo, sebbene trasmessa con un giorno di ritardo; inoltre contestava l'applicazione della ritenuta interna del 15% anziché di quella convenzionale del 10% prevista dalla convenzione Italia-Irlanda sugli interessi corrisposti alla consociata irlandese. La CTP e poi la CTR rigettavano le doglianze sul punto. In Cassazione la società proponeva cinque motivi, ma prima della decisione depositava istanza di definizione agevolata ex L. 197/2022, documentando il pagamento delle somme dovute; chiedeva quindi la sospensione e poi la declaratoria di definizione dell'intera controversia. Anche l'Agenzia delle Entrate aderiva alla richiesta di estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. 197/2022, rilevando che la società aveva definito sia le sanzioni per dichiarazione infedele sia il carico relativo all'omesso versamento delle ritenute. In applicazione del comma 198, ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di decisione di merito o inammissibilità/improcedibilità, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato nell'oggetto della controversia, quale norma collegata alla ritenuta e alla disciplina convenzionale applicata al rapporto di interessi con soggetto estero.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    La contribuente lo invocava per sostenere che non dovessero essere irrogate sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    La contribuente lo invocava quale base per l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sulla norma applicabile.

  • art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 471/1997

    La contribuente sosteneva che il tardivo invio della documentazione, per un solo giorno, non escludesse il diritto all'applicazione del regime più favorevole, perché la documentazione era già stata predisposta prima dell'inizio della verifica.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    La controversia riguardava la pretesa dell'Ufficio di applicare la ritenuta interna del 15% sugli interessi corrisposti alla consociata irlandese, invece di quella convenzionale del 10%.

  • art. 10 Convenzione Italia-Irlanda

    La contribuente invocava la disposizione convenzionale per ottenere l'applicazione della ritenuta ridotta del 10% sugli interessi corrisposti alla consociata irlandese.

  • art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022

    La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento comporta l'estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, chiarendo che esso consegue solo a rigetto nel merito o a declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non all'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, il deposito dell'istanza di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti determina l'estinzione del giudizio nei termini previsti dalla disciplina speciale sopravvenuta.
  • La definizione agevolata può assorbire l'intera lite anche quando essa riguardi più componenti dell'atto impositivo, purché risultino integralmente ricompresi nella procedura i carichi definibili.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto nel merito, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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