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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su 25 cartelle recanti tributi, sanzioni e interessi. In primo grado il giudice tributario aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale, accogliendo solo in parte il ricorso e dichiarando prescritte nove cartelle; la decisione era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva un unico motivo, denunciando error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione di prescrizione quinquennale riferita non alle imposte, ma alle sole sanzioni e agli interessi portati dalle cartelle. Secondo il ricorrente, la CTR si era limitata ad affermare in modo generico che i crediti erariali non erano prescritti, senza rispondere alla domanda specifica relativa a sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha osservato che la CTR aveva applicato in modo generico il termine decennale senza esaminare la domanda, ritualmente proposta, relativa alla prescrizione di sanzioni e interessi. Ha quindi richiamato il principio per cui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, mentre gli interessi relativi al ritardo nell’esazione dei tributi sono soggetti al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni»

    Per le sanzioni tributarie non definitivamente accertate in sede giurisdizionale opera la prescrizione quinquennale.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»

    Gli interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi sono soggetti a prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al debito principale.

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale opera solo quando la sanzione o il credito siano divenuti definitivi per effetto di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, in applicazione dell’actio iudicati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata risposta sulla prescrizione quinquennale integrava vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un’intimazione di pagamento riguarda sanzioni e interessi non coperti da giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale e non decennale.
  • Gli interessi dovuti in materia tributaria costituiscono un credito autonomo rispetto all’obbligazione principale e seguono il proprio termine prescrizionale quinquennale.
  • La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. presuppone un titolo definitivo formato in sede giurisdizionale; in mancanza di giudicato non può essere applicata per estendere il termine.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente l’eccezione di prescrizione riferita alle singole componenti del credito, non potendo limitarsi a una formula generica sulla non prescrizione del credito erariale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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