Cassazione Civile, Ordinanza n. 29487/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2005 e 2006 nei confronti di un imprenditore individuale, fondati su incrementi patrimoniali ritenuti incongrui rispetto ai redditi dichiarati. Dopo la notifica degli avvisi, i beni e l'azienda furono sottoposti a sequestro di prevenzione con nomina di un custode giudiziario; successivamente il contribuente fu anche tratto in arresto e nominò un procuratore speciale per impugnare gli atti. In primo grado i ricorsi furono dichiarati tardivi; in appello fu confermato il rigetto, ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione presentata dal custode non fosse legittima e che, quindi, non operasse la sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità degli avvisi per invalidità della nomina del funzionario firmatario e per difetto di sottoscrizione; (2) erroneità della verifica di tempestività del ricorso, effettuata sulla data di deposito anziché su quella di notifica alla controparte; (3) erroneità nell'escludere l'effetto sospensivo dell'istanza di adesione per il solo fatto che la procedura non si sia conclusa con accordo; (4) illegittimità della negata legittimazione del custode a presentare l'istanza di accertamento con adesione; (5) omessa valutazione delle doglianze sulla rideterminazione sintetica del reddito; (6) riproposizione di ulteriori domande già formulate in merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che: il ricorso tributario si considera proposto con la notifica alla controparte, non con il deposito; la sospensione di 90 giorni prevista dall'istanza di accertamento con adesione opera automaticamente e prescinde dall'esito negativo della procedura; il custode giudiziario, in caso di sequestro dell'azienda, è legittimato a presentare l'istanza di adesione perché rientra nei suoi poteri di gestione e salvaguardia del compendio sequestrato. Ha invece respinto il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla sottoscrizione dell'avviso perché proposta per la prima volta in cassazione e, comunque, non fondata alla luce dell'orientamento sulla validità della sottoscrizione da parte di funzionario delegato di carriera direttiva.
Norme richiamate
Richiamato dalla parte per dedurre il difetto assoluto di attribuzione; la Corte non accoglie la censura perché introdotta per la prima volta in cassazione e comunque non decisiva nel caso concreto.
gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva
La Corte ribadisce che la sottoscrizione può provenire da un funzionario di area terza delegato, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale; la questione sulla nullità non può essere rilevata d'ufficio se non dedotta nei gradi di merito.
Il ricorso introduttivo nel processo tributario si intende proposto con la notifica alla controparte.
Il deposito del ricorso attiene alla costituzione in giudizio e non al momento di proposizione del ricorso.
il termine per l'impugnazione ... sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente
La sospensione del termine opera automaticamente con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e non dipende dall'esito favorevole della procedura.
art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 218/1997
È riconosciuta la possibilità di farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale.
art. 2-sexies L. 575/1965
Il custode/amministratore giudiziario è immesso nel possesso dei beni sequestrati e deve curarne custodia, conservazione e amministrazione; tale funzione comprende anche la gestione fiscale connessa al compendio sequestrato.
art. 2-septies L. 575/1965
l'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni ... senza autorizzazione scritta del giudice delegato
La norma riguarda gli atti e i rapporti relativi alla gestione dei beni sequestrati dopo il sequestro, ma non sottrae al contribuente la legittimazione processuale per debiti fiscali anteriori al sequestro.
art. 2-ter L. 575/1965
Richiamato nel principio di diritto finale insieme agli artt. 2-sexies e 2-septies, quale base della misura di prevenzione patrimoniale.
È la base normativa dell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali incongrui rispetto ai redditi dichiarati.
La sottoposizione dei beni a sequestro non priva il contribuente della capacità processuale per impugnare gli avvisi relativi a debiti già sorti prima del sequestro.
Richiamato per delineare gli obblighi di custodia delle cose sequestrate e il perimetro dei poteri del custode.
È menzionato quale adempimento comunicativo connesso alla continuazione dell'attività da parte del custode giudiziario.
Richiamato in relazione al sequestro preventivo di aziende o beni da amministrare.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato per il regime dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e per la nomina dell'amministratore giudiziario.
Citato indirettamente nel percorso ricostruttivo della disciplina più recente dell'amministrazione giudiziaria, senza applicazione ratione temporis.
Richiamato come disciplina successiva che attribuisce all'amministratore giudiziario poteri ampi di esercizio delle facoltà dei titolari sui beni sequestrati.
Menzionato nel quadro della normativa successiva sul controllo giudiziario delle aziende.
Richiamato per evidenziare le modifiche normative sopravvenute alla disciplina dell'amministrazione giudiziaria.
Invocato nel quinto motivo per lamentare omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo resta assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte nel quinto motivo in relazione alla rideterminazione sintetica del reddito, ma senza esame nel merito per assorbimento.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte nel quinto motivo, ma non esaminato nel merito.
Richiamato dalla parte nel quinto motivo, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso si considera proposto con la notifica al resistente; il deposito successivo rileva solo ai fini della costituzione in giudizio e della procedibilità.
- L'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione automatica di 90 giorni del termine per impugnare, indipendentemente dal fatto che la procedura si concluda o meno con un accordo.
- La sospensione per adesione non richiede che l'Ufficio abbia l'obbligo di convocare il contribuente: la mancata definizione o la mancata convocazione non eliminano l'effetto sospensivo previsto dalla legge.
- In presenza di sequestro giudiziario o di prevenzione di un'azienda, il contribuente conserva la legittimazione a impugnare gli avvisi di accertamento relativi a debiti fiscali sorti prima del sequestro.
- Il custode o amministratore giudiziario, quale ausiliario del giudice investito della gestione del compendio sequestrato, è legittimato a compiere gli atti necessari alla conservazione e amministrazione del patrimonio sequestrato, ivi compresa l'istanza di accertamento con adesione relativa a debiti che possono gravare sui beni amministrati.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o per carenza di potere del firmatario non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non sia stata dedotta nei gradi di merito, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →