Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro la pretesa di pagamento del compenso professionale per attività di difesa prestata in un procedimento penale. Il Tribunale di Lecce, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha comunque condannato l’opponente al pagamento di euro 24.404,77 oltre interessi. L’opponente ha chiesto regolamento di competenza sostenendo che fosse competente il Tribunale di Bari, invocando il foro del consumatore: a suo dire, il rapporto con il difensore era stato instaurato per la tutela della propria libertà personale e non per esigenze connesse alla sua attività professionale, trattandosi quindi di contratto del consumatore. Ha inoltre dedotto che i principi delle Sezioni Unite in tema di rito del procedimento monitorio professionale si riferirebbero solo all’attività difensiva in sede civile. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Lecce. Ha ritenuto che il ricorrente non potesse qualificarsi consumatore, poiché il contratto d’opera professionale era stato concluso per finalità intimamente correlate alla sua veste professionale e alla funzione pubblica esercitata, non per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’attività svolta. Ha inoltre osservato che il richiamo al rito era inconferente rispetto al tema della competenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 Codice del consumo
già richiamato come attuale disciplina rispetto al vecchio art. 1469 bis c.c.
La tutela del consumatore spetta solo alla persona fisica che contratti per esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale; chi utilizza il contratto per uno scopo connesso alla propria attività è professionista.
art. 1469 bis c.c.
vecchio testo richiamato dalla Corte
La nozione di consumatore va interpretata in senso restrittivo, in coerenza con l’attuale art. 33 Codice del consumo.
d.lgs. n. 206 del 2005
È il testo normativo che disciplina la protezione del consumatore e i contratti del consumatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il rinvio al contributo unificato dovuto per il ricorso principale
Serve come parametro di calcolo dell’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione del foro del consumatore, la qualifica di consumatore compete solo alla persona fisica che concluda il contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale esercitata.
- Se il contratto di prestazione d’opera professionale è funzionalmente collegato alla sfera professionale o all’attività pubblica del contraente, questi non può invocare la disciplina di protezione del consumatore.
- Le questioni relative al rito non incidono sulla decisione della competenza quando non siano specificamente collegate a un vizio processuale rilevante ai fini del regolamento di competenza.
- Nel regolamento di competenza, il rigetto del ricorso comporta la conferma della competenza del giudice adito e la condanna del ricorrente alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
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