Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un professionista aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi ad attività svolta in favore di un cliente. Il cliente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo; l’opposizione era stata solo parzialmente accolta dal Giudice di Pace, che aveva rideterminato il credito in misura inferiore. Il Tribunale, decidendo l’appello del debitore, aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente la mancata iscrizione del professionista all’albo e la conseguente carenza di legittimazione attiva. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal CTU in chiarimenti, che avrebbero evidenziato negligenze del professionista e una motivazione solo apparente. Con il terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando un’omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo relativo alla legittimazione attiva del professionista per mancata iscrizione all’albo professionale. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è circoscritto alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; nel caso concreto, il Tribunale aveva comunque valorizzato le conclusioni del CTU e ritenuto generiche e non specifiche le contestazioni sulle asserite negligenze. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la mancata decisione su un motivo di appello integra omessa pronuncia e quindi nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia o altri vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante
ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso giuridicamente rilevante, non quando la motivazione sia semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato a ipotesi estreme di anomalia motivazionale: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è ammissibile quando il giudice di merito abbia espresso, sia pure sinteticamente, la ragione decisiva della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulle conclusioni del consulente tecnico e ritiene generiche le contestazioni dell’altra parte, la mera contrapposizione valutativa del ricorrente non è sufficiente a integrare il vizio denunciabile in cassazione.
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